Quesito del 10/03/2013

Sono diventata proprietaria insieme a mio marito di un alloggio costruito da una cooperativa con atto notarile ad aprile di quest’anno. C’era un mutuo che è stato frazionato; ed  è stata tolta ipoteca sul mio alloggio in quanto non ci serviva mutuo.
Le domande da porLe sono tre:
1.Con l’atto sono automaticamente uscita dalla cooperativa (eravamo soci assegnatari) o devo fare raccomandata di disdetta? Se si, come funziona?
3. Anche se non sono più socio, ho diritto comunque al rimborso iva, che chiederà più avanti la cooperativa?
2. Il costruttore che ha costruito queste case, in appalto, è fallito. La mia domanda è: se ci sarà qualche danno da riparare al complesso, devono pagare tutti o solo chi ha il danno?

 

Risposta al quesito:
a)      il rapporto societario non si estingue automaticamente a seguito del trasferimento della proprietà individuale dell’alloggio al socio prenotatario; è, pertanto, necessaria la domanda di recesso che segue le regole dettate dallo Statuto sociale della Cooperativa e le norme specifiche del codice civile.
b)      Il rimborso IVA ottenuto dalla Cooperativa è atto interno alla Società. I rapporti dei debiti e dei crediti tra socio e Cooperativa devono essere riportati nelle scritture contabili, tenuto conto degli addebiti e degli accrediti effettuati. Al momento del recesso il socio ha diritto all’eventuale rimborso se il saldo contabile tra i debiti e i crediti è a suo favore. Occorre, comunque, verificare le disposizioni dello Statuto sociale in ordine ai tempi del rimborso delle azioni sociali e delle anticipazioni in conto costruzione dell’alloggio assegnato.
c)      Con il trasferimento della proprietà individuale ai singoli soci prenotatari si costituisce il condominio e, conseguentemente, tutta la manutenzione degli immobili è ad esso affidata. Se, tuttavia, sussistono vizi e difetti costruttivi la cui responsabilità è addebitabile al costruttore (nel decennio dalla consegna alla cooperativa) dichiarato fallito, allora è la Società che ne risponde nella qualità di soggetto alienante. Se nelle more la Cooperativa si è sciolta, allora è necessario verificare la delibera di scioglimento e gli eventuali accolli di responsabilità assunti dai singoli soci assegnatari con l’atto pubblico di trasferimento della proprietà individuale.