Quesito dell’08/05/2018

Spett.le avvocato, innanzitutto sono a congratularmi con Lei per le esaurienti risposte che riesce a formulare ai vari quesiti che gli vengono sottoposti. Sono socio di una cooperativa a. r. l. divisa o indivisa. Subentravo ad un socio dimissionario pagando tutta la quota capitale, interessi di preammortamento e quant’altro il socio dimissionario avesse già versato. Il socio dimissionario per qualche oscuro motivo e all’insaputa delle motivazioni di tutti i soci non veniva liquidato.
Dal novembre scorso le abitazioni sono state accatastate. Avviandoci verso il collaudo amministrativo sono cominciati a venire fuori i nodi al pettine come ad esempio i debitucci nei confronti di più di un socio dimissionario che non era stato liquidato al momento dei subentri, e altro ancora.
Ad oggi sono in possesso del Contratto Preliminare Assegnazione alloggio, sottoscritto all’atto del subentro, nonché del verbale di consegna provvisoria dell’alloggio sottoscritto dall’impresa costruttrice, dal presidente e dallo scrivente.
Le mie domande sono: è possibile un azione di responsabilità nei confronti del CDA per averci tenuto all’oscuro del fatto di non aver liquidato nell’immediatezza i soci dimissionari anziché a distanza di anni dopo che sono stati spesi i soldi a loro dire “senza pezze giustificative” per spese generali di gestione, a quale organo ci si può rivolgere sempre sei presupposti siano validi per un eventuale revisione amministrativa della cooperativa?
Come posso tutelare il mio diritto all’assegnazione dell’alloggio da incidenti di percorso tipo pignoramento, liquidazione ecc…?
Per ultimo, volevo inoltre sottoporle un altro quesito, un provvedimento ingiuntivo promosso dall’impresa nei confronti della cooperativa, per il quale si hanno 40 giorni di tempo dalla notifica per presentare opposizione, notificato a mezzo pec alla fine di luglio, gode della sospensione feriale dei termini di scadenza?

Risposta al quesito:
L’azione di responsabilità verso gli amministratori è prevista sotto due profili: quella sociale, nel caso l’attività gestionale abbia provocato danni alla Società e, in tal caso, va votata dall’assemblea dei soci; quella individuale, esercitabile da ciascun socio, il quale reclami di avere subito personalmente danni derivanti dall’attività posta in essere dagli amministratori; nel caso di specie non sembra rilevare la responsabilità degli amministratori perché hanno tenuto all’oscuro del mancato pagamento dei crediti dei soci receduti, ma piuttosto la prospettata contabilizzazione di costi, privi di ragione di spesa.
Occorre, pertanto, verificare l’esatta portata della grave violazione ipotizzata e se esistente può essere intentata l’azione di responsabilità (con le verifiche preventive) sotto i due diversi profili sopra indicati.
L’azione di tipo risarcitorio è esperibile innanzi al Tribunale delle imprese competente per territorio, mentre l’azione in sede amministrativa può avere corso con l’esposto alla Vigilanza ministeriale (per le Regioni a Statuto speciale Assessorato).
Occorre rilevare che occorre verificare preventivamente se le violazioni ipotizzate siano state, comunque, sanate dall’eventuale approvazione dei Bilanci sociali ovvero se si sia compiuto il termine prescrizionale (cinque anni dal fatto!).
Quanto alla tutela dei diritti del socio sull’alloggio prenotato, esistono diverse ipotesi (art. 2932 o 2645-bis c.c.), a condizione che l’azione giudiziaria venga intrapresa prima dell’intervento dei creditori sui beni (pignoramento etc.) e la relativa domanda venga trascritta nei Registri Immobiliari.
Il decreto ingiuntivo può essere opposto nei 40 giorni dalla notifica, il cui decorso è sospeso dal periodo feriale; se, tuttavia, il provvedimento monitorio è già esecutivo, il creditore anche nelle more dell’opposizione, può dare corso alle azioni esecutive (ad esempio pignoramento); l’azione di esecuzione forzata non sconta la sospensione dei termini feriali.