Quesito del 29/12/2018

Egregio avvocato, nel 1988 il sig. XX, a seguito di acqua proveniente dalla proprietà Coop. FF confinante, lamenta lo smottamento di alcuni terrazzamenti, chiede i danni alle Cooperative che stavano costruendo, la Coop YY si rifiuta ed il sig. XX chiama in causa l’impresa costruttrice ZZ, la Coop. TT e la Coop. VV, che non sono assolutamente confinanti con la sua proprietà, le Cooperative si costituiscono in giudizio.
Nel 1991, il sig. XX, accortosi dell’errore fatto, chiamando in causa le Coop. TT e VV, chiama in causa la Coop FF che è realmente quella confinante e, dato che questa aveva già proceduto all’assegnazione degli alloggi, i soci assegnatari dei civ 9-11 FF. Le due cause vengono riunite in un’unica causa ed il Tribunale di La Spezia incarica un geometra della perizia, compresa la verifica della distanza dai confini e dell’altezza max. delle costruzioni.
Nel 2006 il Tribunale di La Spezia emette la sentenza, assolve tutti i convenuti dalla domanda di risarcimento danni e condanna la Coop. FF ad arretrare il fabbricato (demolizione). Condanna il sig. XX a risarcire alle Cooperative TT e VV e all’impresa ZZ le spese processuali.
Nel periodo che intercorre tra l’inizio della causa 1988 e la sentenza 2006, la Coop. TT viene posta liquidazione e cessa. Nel 2007 la Coop. FF va in appello, per la Coop. cessata non vengono chiamati in giudizio i soci assegnatari. Nel 2011 la Corte di Appello di Genova emette sentenza, rinvia la causa al giudice di primo grado, motivando la decisione dalla mancata partecipazione al giudizio di primo grado del Comune di Vezzano Ligure.
Nel 2011 il sig. XX impugna in Cassazione la decisione della Corte di Appello, anche in questo giudizio stante la cessazione della Cooperativa TT i soci assegnatari non venivano chiamati in giudizio. Nel 2016 la Cassazione emette sentenza, rinvia alla Corte di Appello per modificare la sentenza emessa nel 2011.
All’udienza del 31 maggio 2017 presso la Corte d’appello veniva richiesto, dal sig. XX, la consegna delle convocazioni alle parti mancanti. Venivamo citati in giudizio in Corte di appello 10 soci assegnatari su un totale di 32.
Le chiedevo è possibile che come soci assegnatari veniamo citati in giudizio dopo che la Cooperativa ha vinto in primo grado, è stata posta in liquidazione ed i soci assegnatari non sono stati chiamati in giudizio in appello e cassazione?
Inoltre di cosa rispondono i soci assegnatari dopo 30 anni dall’assegnazione in una cooperativa a responsabilità limitata?

Risposta al quesito:
Sembra di capire che la Suprema Corte abbia disposto il rinvio alla Corte d’Appello prevedendo la necessità di integrazione del contraddittorio.
Ciò posto, occorre verificare l’effettivo oggetto della domanda giudiziale, se cioè si tratta di obbligo di fare (in relazione ad un intervento costruttivo su un bene dannoso) ovvero di un risarcimento del danno.
Nel primo caso l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci potrebbe essere legittimo, in ragione del fatto che l’intervento è “obbligazione propter rem“, cioè gravante oggettivamente sulla cosa dannosa, in atto di proprietà dei soci chiamati in causa.
Nel secondo caso, il diritto risarcitorio potrebbe essere prescritto se sono trascorsi 5 ovvero 10 anni a seconda del fatto e non vi sia stata alcuna interruzione del corso prescrizionale.