Quesito del 30/01/2019

Si chiede se in una cooperativa edilizia, che ha già effettuato gli atti di assegnazione, i costi per la gestione ordinaria vadano ripartiti tra i soci, con partecipazione della stessa quota sociale, in parti uguali secondo il principio democratico e non in base ai millesimi degli alloggi, dato che gli stessi sono stati venduti e si provvede pertanto al riparto dei costi in base ai millesimi nel condominio.

Risposta al quesito:
Occorre distinguere tra costi per la gestione / liquidazione della Società e costi per la gestione ordinaria del Condominio, formatosi a seguito delle assegnazioni definitive ai soci.
Questi ultimi sono costi riconducibili ad un Ente autonomo dalla Cooperativa, cioè il Condominio, i cui componenti sono i neoproprietari degli immobili e la cui regolamentazione è affidata alle apposite norme del Codice civile.
Diversi sono i costi della gestione societaria, il cui onere deve essere sostenuto da tutti i soci sino all’estinzione della Cooperativa, previa liquidazione di tutte le attività e passività.
Se non esistono specifiche deroghe dello Statuto sociale (ad es. in riferimento alla quota o azione), i costi delle spese generali fino all’estinzione della Società vanno ripartite tra i soci in parti uguali.