Quesito del 06/03/2019

Con riferimento al quesito posto il 22.02.2019 ho omesso di comunicare che già con gli atti notarili i soci si sono accollati la responsabilità patrimoniale di far fronte agli oneri derivanti dalla eventuale perdita della causa con il comune per esproprio, perché obbligati dalla convenzione con il Comune. Di conseguenza si chiede se possano, pertanto, essere legittimati ad utilizzare i fondi della cooperativa, da trasferire al condominio, per riparare i gravi danni da infiltrazioni, avendo dichiarato di non volersi sottrarre agli eventuali obblighi per sentenze sfavorevoli.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato non esiste, in realtà, un problema di legittimità di utilizzo dei fondi, ma emergono aspetti riguardanti la responsabilità sussidiaria del Liquidatore.
L’utilizzo dei fondi pubblici, infatti, si appalesa legittimo, in quanto si tratta proprio di destinazione conforme alle finalità del finanziamento (costruzione degli alloggi e, quindi, anche il loro ripristino in caso di danni).
Il problema sorge in riferimento ad eventuali esposizioni debitorie della Cooperativa (debiti verso il Comune, etc), sicchè si presume che il Liquidatore ritenga insufficienti le garanzie fornite dai soci con l’accollo generico dei debiti.
Se, tuttavia, il predetto accollo è formulato nell’atto pubblico di assegnazione con efficacia reale sull’immobile il Liquidatore non può pretendere ulteriori garanzie e, nel caso di specie (intervento urgente per salvaguardare gli immobili, peraltro, oggetto di finanziamento pubblico), dovrebbe procedere all’utilizzo dei fondi, salva la possibilità di richiedere ai soci i finanziamenti occorrenti all’ulteriore fabbisogno finanziario.