Quesito del 12/03/2019

Avrei bisogno del Suo aiuto per chiarirmi un dubbio, spero mi possa aiutare.
Siamo in trattativa per l’acquisto di un appartamento (prima casa) a Baronissi (SA). L’immobile fa parte di un edificio cooperativa, ma il 14 febbraio sono scaduti i cinque anni vincolanti della convenzione ed è stato già emessa dal comune la delibera per l’alienazione.
Quindi il proprietario “potrebbe” vendere da privato anche se la cooperativa non è sciolta così da entrare da condomini o siamo costretti a diventare soci della cooperativa, che dovrebbe essere sciolta alla fine dell’anno?
Sul documento di convenzione è indicato come requisito un limite reddituale pari al triplo previsto per l’accesso ad edilizia ERP nel caso di vendita, ribadito alla fine del documento di delibera del Comune.
Come calcolo questo valore?
Un commercialista mi ha indicato che serve l’Isee, un altro solo la somma dei redditi mia e di mio marito, un terzo il 60% dei nostri redditi + il 20% della giacenza media dei nostri conti correnti.
Spero davvero possa rispondere a questa mia domanda.

Risposta al quesito:
Se l’atto di assegnazione definitiva è stato stipulato dal socio venditore e non esiste il vincolo per la cessione dell’alloggio, in tal caso l’alloggio può essere acquistato senza che si ottenga preventivamente la qualità di socio.
In tal caso, il venditore rimarrebbe socio della Cooperativa, mantenendo i relativi obblighi societari.
Trattandosi di alloggio in area PEEP, l’acquirente deve avere i requisiti di legge, tra cui il reddito che viene calcolato in riferimento all’imponibile, ridotto del 40% se l’assegnatario è lavoratore dipendente, comunque ridotto di € 500,00 per ogni figlio a carico.
Se i componenti del nucleo familiare godono di reddito, nel predetto calcolo occorre sommare la relativa quota imponibile con i medesimi predetti criteri.