Quesito del 16/04/2019

Sono socio di una cooperativa edilizia a mutualità prevalente, nel 2016 e prima della relativa gara di appalto viene fatto firmare ai soci (me compreso) un prospetto estimativo del costo del singolo appartamento che si attesta sui 140.000 €.
Sullo stesso foglio vengono esplicitati tutti i singoli costi (costo costruzione, permesso costruire ecc.) e viene nella parte riservata al costo dell’appalto indicato un relativo ribasso d’asta del 10%. Pochi mesi dopo viene aggiudicato l’appalto ad una impresa costruttrice con un ribasso del 27%(quindi 17% in meno dello stimato), ma il costo del singolo alloggio non cambia nonostante varie richieste rimaste inevase da parte degli amministratori.
Ne segue che non avendo ricevuto alcun chiarimento dagli stessi amministratori e rimanendo inevasa una richiesta di accesso agli atti non pago le rate stabilite in conto costruzione. Ne segue che ricevo due decreti ingiuntivi a cui sto facendo opposizione non riconoscendo quella cifra.
E’ la strada giusta?

Risposta al quesito:
Occorre verificare le ragioni dell’opposizione, che devono essere fondate in punto di fatto e di diritto.
Nel caso di specie sembra che l’opposizione si fondi sulla mancata diminuzione del costo rispetto al nuovo ribasso d’asta, ma una tale circostanza non è per se stessa esaustiva del diritto preteso dall’opponente.
Si rende, innanzitutto, necessaria l’esatta individuazione dei termini contrattuali, stabiliti dalle parti nei vari atti: contratto d’appalto, prospetti, delibere assembleari, bilanci etc.
In particolare è utile rilevare a che titolo vincolante è stato formulato il prospetto dei costi e se sono sopraggiunti altri atti modificativi, quali le delibere assembleari.
Va, inoltre, controllato il contratto d’appalto in relazione alla previsione di lievitazione dei costi per revisione prezzi ovvero per altri motivi.