Quesito del 21/05/2019

Nel ringraziarLa per la risposta data al mio precedente quesito, tuttavia mi rendo conto che forse non sono stata precisa nell’esporre il problema e che quindi non ho acquisito una risposta chiarificatrice.
Spiego che la cooperativa edilizia non ha usufruito di nessuna agevolazione e/o finanziamento e così come ho accennato, eravamo arrivati alla fine della costruzione e ci hanno richiesto un aumento di prezzo, pari a 53.000.000 milioni di lire. Subito dopo la richiesta, abbiamo iniziato un contenzioso, che dopo il primo grado di giudizio, ha condannato la cooperativa all’esecuzione in forma specifica e per i ricorrenti al pagamento della somma richiesta, giustificandolo. La cooperativa, appella la sentenza di primo grado, impostando il ricorso in corte d’appello, evidenziando tra le altre cose la mancanza dei requisiti soggettivi.
Dopo circa 20 lunghi anni, i suddetti requisiti soggettivi, non tutti li hanno conservati (preciso che siamo un gruppo di ricorrenti) infatti a tutt’oggi, solo qualcuno conserva integralmente i requisiti soggettivi originariamente richiesti, altri li hanno in parte, altri non ne hanno alcuno (nello specifico, io personalmente non possiedo abitazione, ma ho perso il requisito della residenza in quanto mi sono trasferita altrove dove ho fatto famiglia).
Quello che chiedo: a distanza di tanti anno il socio è tenuto alla conservazione dei requisiti soggettivi richiesti e necessari per la prenotazione dell’alloggio?
Attendo risposta o qualora fosse necessario chiedo se è possibile un colloquio telefonico, anche a pagamento, per avere o fornire maggiori dettaglio in merito alla questione.

Risposta al quesito:
In assenza di contributo pubblico i “requisiti” in questione potrebbero essere di due tipi: requisiti per assegnatari in zona PEEP ovvero requisiti imposti dallo Statuto.
Nel primo caso, se gli atti pubblici di trasferimento non sono ancora avvenuti, i soci devono comunque conservare i requisiti previsti dalla Convenzione con il Comune; nel secondo caso il possesso dei requisiti dovrebbe essere valutato al momento in cui la Cooperativa, per sua inadempienza non ha consentito la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà individuale.