Quesito del 28/05/2019

Nel 2013 ho sottoscritto un preliminare di vendita di un appartamento facente parte di un immobile in costruzione da una cooperativa edilizia.
Il contratto prevedeva il versamento di una caparra iniziale e successivamente il versamento di un acconto mensile in conto acquisto.
La cooperativa è poi stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Il commissario liquidatore non ha sciolto il contratto preliminare ed è in attesa di ricevere l’autorizzazione alla vendita dal Ministero.
Ora però io non sono più interessata all’acquisto dell’immobile.
Vorrei sapere: se recedo dal contratto preliminare posso ottenere la restituzione della caparra per inadempimento della procedura?
I canoni in conto prezzo che ho versato possono essere risarciti? Devono essere ammessi al passivo della procedura? Se si, con quale privilegio?

Risposta al quesito:
La Liquidazione coatta sconta le medesime regole del Fallimento, sicché i crediti dei soci per le anticipazioni relative alla prenotazione dell’alloggio vengono qualificati come chirografari, sicché vengono postergati ai crediti privilegiati e ai crediti in prededuzione.
Nel caso di specie, pertanto, il socio receduto avrà diritto alla distribuzione del suo credito ammesso al passivo, in proporzione all’attivo distribuibile (ricavato – crediti prededucibili – crediti privilegiati – costi procedura: totale passività chirografarie).