Quesito del 26/10/2019

Abito in un appartamento assegnato nel 1998 in godimento da parte di una coop edificatrice. Vorrei capire come viene regolato il rapporto per quanto concerne i lavori necessari nell’appartamento per vetustà e deterioramento.
Poiché mi è stato detto che non essendo locazione, ma un godimento, le regole sono diverse. A cosa devo fare riferimento per capire i miei diritti?

Risposta al quesito:
Si tratta di una Cooperativa a proprietà indivisa che assegna ai propri soci il godimento dell’alloggio.
In tal caso, occorre, innanzitutto, verificare il contenuto dell’eventuale regolamento della Società, nonché i deliberati assembleari sull’uso e sullo stato degli immobili.
Nella locazione la manutenzione straordinaria spetta esclusivamente al locatore.
Nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa la predetta manutenzione non può che ricadere sul canone d’uso, in quanto la Cooperativa non ha risorse autonome e deve attingere alla contribuzione dei soci-utenti.
In ogni caso, qualora non vi fossero adeguati deliberati assembleari (che dispongono l’intervento necessario), se la manutenzione è dettata da interventi obbligatori per legge ai fini igienici e abitativi, i soci interessati possono agire in giudizio per obbligare la Cooperativa all’intervento (resta ferma la ripartizione pro quota tra tutti i soci dei costi di manutenzione straordinaria).