Quesito del 23/01/2020

Avrei bisogno di capire il grado di responsabilità in capo all’organo del consiglio di amministrazione della cooperativa di abitazione, nello specifico la responsabilità che ricade sul Presidente, Vice Presidente e Consiglieri. Contestualmente vorrei capire in quali casi un socio o un terzo possono rivalersi nei confronti del Consiglio di Amministrazione o di chi la rappresenta.
In questo caso gli attori coinvolti come possono proteggersi/assicurarsi senza dover esporre il proprio patrimonio personale?

Risposta al quesito:
Va, innanzitutto, precisato che sulla responsabilità degli amministratori esiste una vasta letteratura giuridica e una enorme casistica giurisprudenziale.
Sinteticamente (meglio sommariamente!) si può riepilogare quanto segue:
gli amministratori eseguono il mandato loro conferito dai soci, sicchè devono osservare tutte le norme di legge e avere l’ordinaria diligenza; in particolare devono osservare le norme dello Statuto sociale e le disposizioni del codice civile, soprattutto quelle relative alla compilazione dei Bilanci sociali di cui agli artt. 2423 e seguenti.
In sede penale gli amministratori rispondono dei reati societari, come la bancarotta, il falso in bilancio e l’impedito controllo; la loro specifica posizione costituisce aggravante per il reato di truffa e appropriazione indebita.
In sede fiscale e previdenziale, gli amministratori rispondono personalmente per gli adempimenti tributari omessi ovvero, in caso di incapienza sociale, per eventuale postergazione dei versamenti preferendo altri creditori.
In sede fallimentare, gli amministratori rispondono della eventuale dissipazione o distrazione del patrimonio, conseguente ai loro atti dolosi o colposi.
Esistono polizze assicurative che salvaguardano gli amministratori per eventuali obbligazioni risarcitorie sorte nell’esercizio delle loro funzioni.
L’organo consiliare è collegiale sicché, salvo comprovate situazione di dissociazione, tutti i membri sono responsabili in sede civile.