Quesito dell’01/02/2019

Egr. avvocato, nel ringraziarLa per l’immenso servizio reso pongo la seguenti domande: A) Sono Presidente di una cooperativa edilizia per azioni che 9 anni fa ha terminato 1 programma in Area peep con espropri ancora da finire dopo 15 anni da inizio lavori!
Mi sono trovata io a titolo gratuito proprio perché dopo dimissioni ex Presidente anche lui a titolo gratuito e socio, pensavamo erroneamente io e cda (tutti semplici soci), di gestire situazioni pur avendo in cassa 0 !!! Ci sono cause in corso e da iniziare!!
Un solo immobile + 2 garage la cui la cui vendita è difficile e insufficiente a coprire debiti ed ulteriori problematiche nel frattempo del mandato sorte!!! Assemblea dimissioni irrevocabili Presidente + Cda, ma 1) nessuno vuole fare nuovo Presidente-cda 2) nessuno farsi nominare liquidatore e 3) nessuno dare soldi per liquidazione volontaria dal notaio!!! 4) non tutti fare fondo spese per cause necessarie da fare (di cui 1 per mala gestio di un ex Presidente che prese soldi )
Cosa prescrive la Legge? Cosa deve essere fatto se ci si vuole dimettere innanzi a situazione impossibile da gestire con nessuno che vuole subentrare e nessuno che vuole fare il Liquidatore?
Dopo assemblea inoltre che succede per atti giudiziali o tributari o fiscali che sarebbero indirizzati a cooperativa? Come la cooperativa si difenderebbe senza Presidente tra mora dimissioni e liquidazione coatta? B) In una cooperativa edilizia p.a. qualora si arrivi la liquidazione coatta amministrativa ultimo Presidente e soci, in caso di incapienza del patrimonio sociale rispondono a titolo personale e con proprio patrimonio personale dei crediti insoddisfatti da liquidazione? a) crediti di acconti costruzione verso soci esclusi, b) debiti tributari, c) debiti fiscali, d) debiti vari.

Risposta al quesito:
In sintesi estrema:
a) In caso di impossibilità di funzionamento dell’assemblea e di sostanziale insolvenza della Società, gli amministratori in carica devono, senza indugio, richiedere la Liquidazione Coatta all’Organo di Vigilanza (MISE ovvero Assessorato Regionale nelle Regioni a Statuto speciale); ciò al fine di essere esonerati dalla responsabilità personale per gli atti da intraprendere;
b) In ordine agli atti urgenti (giudizi in cui la Coop è convenuta) occorre rappresentare la necessità di immediato intervento all’Organo di Vigilanza e sollecitare la nomina di un Commissario ad acta nelle more del provvedimento di LCA;
c) Nel caso di decorrenza di termini di prescrizione, gli amministratori in carica devono notificare la messa in mora ai fini dell’interruzione dei termini medesimi;
d) Gli amministratori rispondono personalmente nel caso di atti di gestione contro legge, in particolare di pagamenti illegittimi in frode ai creditori o di pagamenti eseguiti nonostante la manifestazione di insolvenza; dei debiti tributari rispondono se hanno eseguito pagamenti in favore di altri creditori omettendo quelli verso l’Erario.
Tutte le problematiche gestionali vanno, comunque, adeguatamente approfondite.

Quesito del 30/01/2019

Si chiede se in una cooperativa edilizia, che ha già effettuato gli atti di assegnazione, i costi per la gestione ordinaria vadano ripartiti tra i soci, con partecipazione della stessa quota sociale, in parti uguali secondo il principio democratico e non in base ai millesimi degli alloggi, dato che gli stessi sono stati venduti e si provvede pertanto al riparto dei costi in base ai millesimi nel condominio.

Risposta al quesito:
Occorre distinguere tra costi per la gestione / liquidazione della Società e costi per la gestione ordinaria del Condominio, formatosi a seguito delle assegnazioni definitive ai soci.
Questi ultimi sono costi riconducibili ad un Ente autonomo dalla Cooperativa, cioè il Condominio, i cui componenti sono i neoproprietari degli immobili e la cui regolamentazione è affidata alle apposite norme del Codice civile.
Diversi sono i costi della gestione societaria, il cui onere deve essere sostenuto da tutti i soci sino all’estinzione della Cooperativa, previa liquidazione di tutte le attività e passività.
Se non esistono specifiche deroghe dello Statuto sociale (ad es. in riferimento alla quota o azione), i costi delle spese generali fino all’estinzione della Società vanno ripartite tra i soci in parti uguali.

Quesito del 29/01/2019

Egr. avv. Le scrivo per avere il seguente parere: ho acquistato un immobile divenendo socio di una cooperativa edilizia i cui lavori sono stati bloccati a immobili quasi finiti che versano da tempo in stato di abbandono.
Il Comune proprietario del terreno ha riapprovato una modifica della convenzione che consentirà l’acquisto al grezzo da parte nostra e riprenderà i lavori, chiedendoci di versare le altre tranches rimanenti. Attualmente è stato nominato un commissario.
La domanda è: non avendo i soldi per ricominciare a versare le tranches necessarie vorrei vendere a terzi il mio immobile e queste terzi dovrebbero diventare soci, il commissario ha i poteri per autorizzare la vendita e far subentrare nuovi soci della coop.?
Grazie infinite sono molto preoccupata e vorrei vendere non credendo più al progetto iniziale ma vorrei almeno recuperare i 50.000 euro già versati che ovviamente non coprono i danni subiti ma restituirebbero serenità a me ed alla mia famiglia.

Risposta al quesito:
Si presume che la Cooperativa sia stata commissariata e che sia stato nominato il Commissario con lo specifico mandato di proseguire l’attività sociale sino alla finitura delle opere.
Appare poco chiara la vendita alloggi al rustico e si deve presumere l’immediato passaggio della proprietà ai soci sia previsto per dare loro la garanzia per eseguire versamenti necessari per la finitura delle opere.
Se così è, il Commissario potrebbe avere tutto l’interesse al subentro di un socio pagante, ma a condizione che la vendita al rustico sia direttamente in favore del socio subentrante.
Alla luce di quanto precede l’attuale socio dovrebbe stipulare un preliminare di cessione quota con il subentrante, successivamente prospettare l’ipotesi del subentro al Commissario, prevedendo l’accordo a tre, secondo cui il nuovo socio rimborserebbe all’uscente le quote anticipate contestualmente alla vendita dell’immobile al rustico.