Quesito del 26/09/2019

Dopo aver fatto il rogito e quindi aver raggiunto lo scopo sociale a giugno 2017, ho provveduto a luglio 2017 a presentare la richiesta di rimborso della quota d’iscrizione alla stessa cooperativa.
Mi rinviano continuamente sostenendo che la mia richiesta è stata imputata all’anno 2018 e che stanno aspettando l’approvazione del bilancio.
Ma è possibile visto che sono passati più di due anni dalla mia richiesta?

Risposta al quesito:
Il socio che ottenuto la prestazione mutualistica, mediante l’assegnazione dell’alloggio, ha comunque l’obbligo di contribuire alle spese di chiusura della Cooperativa.
Il CdA può accogliere il recesso e, in tal caso vigono le previsioni dello Statuto in ordine al conseguente regolamento finanziario del rapporto cessato.
Normalmente la quota di iscrizione non è rimborsabile per previsione statutaria, ma se nel caso di specie lo statuto prevede il contrario occorre attenersi ai tempi ivi stabiliti.
Normalmente i rimborsi al socio che recede vengono effettuati entro 180 giorni dall’approvazione del Bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il recesso, ma nel caso di specie lo Statuto può prevedere condizioni diverse.
Se sussiste il diritto al rimborso e il Bilancio non viene approvato nei tempi di legge, in tal caso il socio può richiedere il risarcimento del danno.

Quesito del 26/09/2019

I soci di una cooperativa edilizia hanno stipulato il contratto per la prenotazione di un appartamento con relative pertinenze (garage e locale sottotetto) cui seguirà il rogito notarile per l’assegnazione dell’immobile con relativo stato giuridico della proprietà divisa.
L’acquisto dell’immobile avverrà sulla base di un “prezzo libero”, cioè senza alcun contributo (in conto capitale e/o interessi) da parte di Enti pubblici, l’unica forma di agevolazione è rappresentata dalla cessione del suolo pubblico sulla base di un bando pubblico con il vincolo di realizzazione di alloggi di ERP (edilizia residenziale pubblica). Nel corso della realizzazione dell’opera edilizia, con pagamento di somme secondo il contratto, il quale prevede il versamento degli importi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, è emerso che 4 soci su 20 hanno stipulato il contratto ad un prezzo più basso di circa il 8%-10% (a parità di mq e di capitolato) rispetto a quello degli altri soci.
Ciò premesso gli altri soci, ora, chiedono parità di trattamento trattandosi di beni immobili in corso di costruzione (e dunque non consegnati), per in quali il Comune e la cooperativa edilizia hanno stipulato una convenzione (da qui il termine di edilizia convenzionata), tramite la quale il Comune stesso ha concesso l’area, definendo il corrispettivo del suolo, gli oneri di urbanizzazione ed i termini di inizio e fine lavori. Quali azioni possono esperire gli altri soci affinché venga applicato il principio della eguaglianza?
Operando in tal senso viene meno il principio di buona fede e viene leso il legittimo affidamento che ciascun socio ha nei confronti della Cooperativa edilizia?

Risposta al quesito:
Va innanzitutto precisato che le Cooperative che realizzano in area PEEP mediante Convenzione ex art.35 L.865 /71 sono obbligate ad applicare comunque il prezzo massimo di cessione, come previsto dall’atto convenzionale.
Ciò posto, in assenza di specifici deliberati, assunti in base a motivi legittimi, la Cooperativa non può praticare condizioni di prezzo diverse nei confronti dei soci assegnatari, perché, in tal caso, violerebbe il principio della parità di trattamento, di cui all’art. 2516 c.c.
La violazione del predetto principio consente ai soci danneggiati di agire in sede amministrativa, mediante esposto alla Vigilanza, con richiesta di commissariamento della Cooperativa; in alternativa con azione giudiziaria, mediante la formulazione di domande da individuare in base al caso concreto.
Se, tuttavia, i soci danneggiati rappresentano la maggioranza (come sembra), in tal caso appare più conveniente revocare il mandato agli amministratori e dare corso alla nomina di nuovi che applichino la legge.


Quesito del 19/09/2019

Sono socio di Coop edilizia dal 1976, ricevo assegnazione con rogito del Notaio nel 2001.
Invio Racc. rr nel 07.2005 per dimissioni a norma dell’art. 2532 c.c. e dell’art. 9 Statuto. Mai ricevuto riscontro.
Il recesso si è perfezionato con il silenzio assenso?

Risposta al quesito:
Nel caso di istanza di recesso di un socio, il CdA della Cooperativa deve dare riscontro entro in termini previsti dallo Statuto sociale e, comunque, non oltre 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dall’art. 2532 c.c.
Nel caso di inerzia del CdA si ritiene verificata la condizione dell’accettazione della domanda di recesso, come statuito dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che il socio ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio, sicché si è definita la prestazione mutualistica da parte della Cooperativa.
In tal caso il socio assegnatario ha l’obbligo di adempiere a sua volta all’obbligo di contribuzione delle spese necessarie per l’estinzione della Società.
Alla luce di quanto precede, si può ritenere che il recesso si sia perfezionato a seguito del verificarsi della “condizione” (lasso di tempo trascorso), ma il socio sia obbligato al versamento pro quota delle sole spese necessarie per la chiusura della Società.
Si ritiene, altresì, che il socio receduto resti estraneo alle vicende che impediscono la chiusura della Società, qualora non siano a lui riconducibili, sicché l’obbligo di contribuzione riguarda le spese strettamente necessarie alla chiusura della Società, indipendentemente dai tempi conseguenti alla risoluzione delle predette vicende.

Quesito del 13/09/2019

Spettabile Studio Cannavò,
il sottoscritto gradirebbe una spiegazione ulteriore alla sua precedente richiesta in ambito della disciplina riguardante fidejussione bancaria e Cooperative edilizie.
A tal proposito riformulo la domanda precedente in un modo più chiaro, almeno spero.
La questione è questa:
In una Cooperativa edilizia a Responsabilità limitata dei soci, è stata firmata da 26 soci su 31 una fidejussione bancaria, ad inizio progetto, riguardante la costruzione di 31 unità immobiliare per prima casa. Tutti i soci prenotanti hanno firmato il loro rogito diventando ciascuno poi, proprietario di un immobile.
Soltanto un socio (non fidejussore) non ha firmato il rogito riguardante l’immobile solo prenotato.
Ora su quell’immobile vincolato dalla fidejussione bancaria, siccome non sono state pagate le rate del restante mutuo aedifica come prevede il contratto di mutuo fondiario, su quello stesso ultimo immobile rimasto, la banca vanta un credito di 130.000 euro.
La banca creditrice ora ha inviato sia alla Cooperativa che a ciascun socio fidejussore una lettera di intimazione di pagamento per la riscossione del suo credito e ha dato un termine di 10 giorno perché i soci fidejussore della cooperativa paghino il loro debito.Se ciò non avverrà, la banca ha aggiunto che procederà.
Ecco Spettabile Studio, il sottoscritto quindi chiede:
1) Come può procedere la banca?
2) Cosa prevede in questo caso la legge? La banca, cioè per legge deve rivalersi solo sul patrimonio della cooperativa per soddisfare il suo credito? E in questo caso deve solo rivalersi sull’unico immobile rimasto di proprietà della cooperativa?
3) Può la banca rivalersi sul patrimonio personale (immobili di proprietà, conti correnti, e altro) dei singoli soci anche se sono fidejussori?
4) Infine, quindi, può la banca secondo legge pignorare prima il patrimonio personale (comprendendo anche l’immobile che tramite rogito notarile, ciascun socio ha acquistato dalla cooperativa pagando tutte le pendenze con la stessa e pagando regolarmente il proprio singolo mutuo con la banca creditrice per ciascun singolo mutuo) dei soci fidejussori della cooperativa?

Risposta al quesito:
Come già detto i contratti fideiussori possono prevedere la clausola del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; in tal caso la Banca deve rivalersi prima sul patrimonio della Cooperativa.
Nel caso contrario, la Banca può attivare la garanzia fideiussoria direttamente su uno o più soci, indipendentemente dal patrimonio residuo della Cooperativa.
I soci colpiti dall’azione della Banca, possono a loro volta rivalersi tanto sul patrimonio della Cooperativa, quanto sugli altri soci fideiussori rimasti indenni.

Quesito del 10/09/2019

Egregio avvocato, in qualità di socio ho più volte chiesto la possibilità di visione e/o copie della documentazione (contratti fatture ecc…) senza avere risposte positive in merito. In ultimo mi è stato scritto che la mia richiesta verrà posta del Collegio Sindacale al primo CDA utile.
Non dovrebbe essere la trasparenza il “primo” principio della Cooperativa? Nelle mie richieste ho citato l’articolo c.c. 2476 comma 2. Questo articolo del Codice Civile è applicabile alle Cooperative edilizie?

Risposta al quesito:
Lo Statuto delle Cooperative prevede se alla Società s applica la disciplina delle SRL ovvero delle SPA.
Nel caso di specie è molto probabile che la Cooperativa rientri tra le SPA, posto che ha il Collegio Sindacale.
In tal caso non è applicabile l’art. 2476 c.c., previsto per le SRL.
Nelle Cooperative SPA il Collegio esercita il controllo anche nell’interesse dei soci, sicché questi ultimi possono segnalare le loro lagnanze ai componenti dell’Organo sociale.
Gli amministratori e i Sindaci rispondono personalmente delle violazioni gestionali e amministrative, che possono essere individuate anche attraverso l’esame dei Bilanci e delle allegate note integrative.