Quesito del 18/11/2019

La ringrazio per la risposta al mio precedente quesito. Si tratta comunque di una indicazione, anche se necessariamente non esaustiva per le informazioni incomplete da me fornite per motivi di brevità.
Sostanzialmente, nella risposta si parla di false dichiarazioni da parte dei soci; in realtà al momento dell’ammissione a socio della cooperativa, tutti i documenti richiesti e le dichiarazioni rilasciate erano assolutamente veritieri; solo quando sono stati presentati all’ufficio competente su sollecitazione dello stesso e a distanza di circa 15 anni dall’assegnazione degli appartamenti, è pervenuta la comunicazione che, da verifiche effettuate sui documenti inviati era risultato che un certo numero di assegnatari non erano in possesso già al momento della domanda, dei requisiti per diventare soci e tantomeno assegnatari di appartamento.
Il mutuo agevolato veniva revocato, tanto che le ultime 3 rate venivano pagate a tasso intero mentre tutte le precedenti rate erano state saldate da tutti i soci con il tasso stabilito dall’agevolazione utilizzata dalla coop per la costruzione degli appartamenti.
Alla luce di quanto sopra torno a chiedere, come vanno ripartite le responsabilità e di conseguenza le sanzioni, sono cosciente che la situazione è alquanto complicata specie per il tempo trascorso e per le circostanza riguardo ai singoli soci notevolmente cambiate nel coso degli anni; tuttavia prima di conferire un’eventuale incarico professionale avrei piacere di sapere se ci sono dei principi generali che regolano le circostanze sopra esposte.

Risposta al quesito:
Va ribadito che gli amministratori  avrebbero dovuto conoscere il bando di concessione dell’agevolazione, sicché avrebbero dovuto verificare la documentazione a sostegno dei requisiti soggettivi dei soci assegnatari.
In ragione del mancato possesso dei requisiti di alcuni soci l’Ente finanziatore ha revocato il contributo agevolativo del mutuo.
Da quanto esposto nel quesito, sembra che la Cooperativa abbia resistito alla revoca, sicché deve ritenersi che l’intera compagine sociale abbia condiviso il comportamento degli amministratori (occorrerebbe, comunque, conoscere i motivi di ricorso).
Se così fosse non ci sarebbe alcuna possibilità di azione risarcitoria; se, viceversa, i soci sono rimasti estranei all’attività posta in essere dagli amministratori (non ci sono, quindi, assemblee di condivisione), in tal caso i soci medesimi ovvero la Cooperativa con il nuovo CdA, potrebbero intentare l’azione di responsabilità verso gli amministratori responsabili della revoca dell’agevolazione.