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| CIVILE | |||||||||||||||
| All'interno della pagina sono disponibili annotazioni esplicative, costantemente aggiornate, tratte da casi di studio: | |||||||||||||||
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- Annullamento di delibera assembleare di società cooperativa - Difetto di competenza e giurisdizione. |
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ACCETTAZIONE INDENNITA'. MANCATO PAGAMENTO. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO. Fatto |
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| A
seguito di intervenuta espropriazione per p.u., l'Ente espropriante ha offerto
l'indennità espropriativa, accettata dagli espropriati.
Non essendo stata pagata l'indennità offerta, gli espropriati hanno convenuto
in giudizio l'Ente espropriante innanzi alla Corte d'Appello di Messina,
in unico grado, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.865/71. L'Ente espropriante, costituitosi in giudizio, ha eccepito: |
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| L'INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE INERENTI IL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNITA' ESPROPRIATIVA. | |||||||||||||||
| La speciale competenza della Corte d'Appello in unico grado di giudizio attiene esclusivamente alla opposizione alla stima dell'indennità espropriativa. Ora, ritenuto che nel caso in ispecie la stima della predetta indennità è stata esplicitamente accettata, appare evidente che si controverte sul diritto di credito vantato dagli attori, la cui competenza spetta certamente al Tribunale di Messina, quale Giudice ordinario. | |||||||||||||||
| Resta, pertanto, assolutamente estranea la Corte d'Appello quale giudice in unico grado, competente a conoscere esclusivamente le controversie inerenti la determinazione dell'indennità di stima. | |||||||||||||||
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| La
Corte d'Appello con sentenza n.108/01, pronunciata il 26.3.2001 ha dichiarato
la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda di pagamento dell'indennità
di esproprio, essendo competente il Tribunale di Messina.
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ANNULLAMENTO DI DELIBERA ASSEMBLEARE DI SOCIETA' COOPERATIVA. DIFETTO DI COMPETENZA E GIURISDIZIONE. Fatto |
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| A
seguito della presunta mancata convocazione dell'assemblea sociale ai sensi
dell'art. 2367 c.c., alcuni soci della Cooperativa....... denunciavano il presidente del Consiglio di Amministrazione chiedendo la persecuzione del reato di cui all'art.2630 c.c. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.11.1996, ritenendo il comportamento del Presidente strettamente connesso con l'attività sociale, deliberava di porre a carico della società il rimborso delle spese della difesa inerente l'instaurando giudizio penale. I soci dissenzienti, con atto di citazione del 20.12.1996, convenivano in giudizio la società, lamentando l'invalidità del deliberato consiliare. |
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| Si costituiva la società convenuta, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, indicando la competenza della Commissione Regionale di Vigilanza ai sensi dell'art. 131 T.U. 1165/38 ovvero la competenza del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, quale clausola compromissoria imposta ai soci della Cooperativa. | |||||||||||||||
| L'istante, inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di controversia inerente la responsabilità dell'operato degli amministratori e non già di deliberato recepito dalla volontà assembleare. | |||||||||||||||
| Con
sentenza n. 159/99 del 30.11.1998, depositata in cancelleria il 17.11.1999
il Tribunale di Messina, dichiarava la nullità della delibera del C. di
A. della Cooperativa. Avverso la predetta sentenza la Cooperativa proponeva appello, formulando le seguenti difese: LE ECCEZIONI PRELIMINARI: |
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| a)IL
DIFETTO DI GIURISDIZIONE. Ha errato il Giudice di prima istanza nel ritenere la controversia de qua estranea ai "rapporti sociali", con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa di cui al T.U. 1165/38. |
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| Ed
invero, controvertendosi in materia di deliberati assunti dall'organo sociale
di società cooperativa edilizia a contributo pubblico, nessun dubbio può
sussistere sulla natura sociale della controversia. Ancor meno dubitabile
appare la predetta natura se si osserva che la delibera contestata attiene
proprio alle vicende relative alla convocazione dell'assemblea dei soci.
Or, ritenuto che trattasi di "impugnativa" di deliberazione di organo sociale
e non di azione risarcitoria, appare evidente che si controverta inevitabilmente
su rapporti sociali. Ne consegue, dunque, la competenza esclusiva delle Commissioni di Vigilanza in prima istanza e del giudice amministrativo in sede giurisdizionale. |
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| b)IL
DIFETTO DI COMPETENZA. Errato e, comunque, carente di motivazione appare il rigetto dell'eccepito difetto di competenza sollevato dalla Cooperativa in ordine clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto sociale, che devolve al Collegio degli Arbitri o Probiviri che dispone testualmente: |
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| "I soci e la società sono obbligati a rimettere alle decisioni di esso la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o derivanti da deliberazioni degli organi sociali". | |||||||||||||||
| Ora,
ritenuta la chiara ed inequivocabile enunciazione della predetta esposizione
statutaria, non si comprende che valore possano assumere le considerazioni
svolte dal Giudice di prima istanza in ordine al merito e alla natura della
controversia. Posto, infatti, che il thema decidendum verte inequivocabilmente sulla validità di deliberazione di organo sociale, non si vede come possa disconoscersi l'eccezione preliminare relativa alla competenza degli arbitri, statutariamente convenuta. |
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| Or, posto che ogni qual volta sussiste una clausola compromissoria che devolve ad arbitri la decisione delle controversie fra soci e società non può essere chiesta tutela al giudice ordinario (Cass. Civ. 7.10.1991 n.10444); | |||||||||||||||
| che
l'art. 28 dello statuto Sociale della cooperativa de qua impone la devoluzione
delle controversie tra socio e società ad un Collegio composto da arbitri
nominati tra estranei alla società; che appare abnorme la considerazione proposta dal Giudice di prima istanza in ordine al presunto mancato funzionamento del Collegio, posto che i soci opponenti non hanno mai inoltrato ricorso agli arbitri; che, comunque, il Collegio è stato regolarmente nominato con delibera assembleare; |
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| ciò
ritenuto, non v'è dubbio che la controversia de qua sia di esclusiva conoscenza
dell'apposito organo, legittimamente previsto dallo Statuto e accettato
da tutti i soci, ivi compresi gli odierni appellati. c)IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. Va, inoltre, rilevato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta. |
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| Ed invero, controvertendosi in materia di deliberato del Consiglio di Amministrazione attinente l'imputazione di spese in bilancio, non è possibile al socio convenire in giudizio la società cooperativa per i fatti di cui è imputabile esclusivamente l'organo amministrativo (Cass. Civ. 14.1.1987 n.183). | |||||||||||||||
| Nessuna autonoma azione, quindi, può essere consentita al socio che, intendendo impugnare il deliberato degli amministratori, voglia convenire in giudizio l'intera compagine sociale, in gran parte sicuramente estranea alla controversia. | |||||||||||||||
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| La Corte d'Appello di Messina con sentenza n.244/2000, pronunciata il 15.5.2000, ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del deliberato proposta dai soci appellati. | |||||||||||||||