Quesito
con E-Mail del 23/02/2008;
LA COOPERATIVA EDILIZIA (INDIVISA E IN DIRITTO DI
SUPERFICIE) IN CUI ABITO E' IN PROCINTO DI AVVALERSI DELLA
POSSIBILITA' OFFERTA DAL COMUNE DI ACQUISIRE IL TERRENO E,
QUINDI, VENDERE AI SOCI GLI APPARTAMENTI. SI STANNO
ESPLETANDO LE PRATICHE PRELIMINARI DEL CASO, COME LA
RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE, L'ATTO NOTARILE
DI TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DIVISA, ECC. ECC. PURTROPPO
UN SOLO SOCIO NON VUOLE PARTECIPARE ALLA TRASFORMAZIONE.
QUESITO:
CHE NE DOVRA' ESSERE DELLA SOCIETA'? SI POTRA' SCIOGLIERE O
DOVRA' RESTARE IN CARICA QUESTO CdA O UN ALTRO DA NOMINARE,
VISTA LA RILUTTANZA DEGLI ATTUALI CONSIGLIERI A GESTIRE UNA
COOPERATIVA CHE NON
SENTONO PIU' PROPRIA?
NELL'IPOTESI DELLA INELUTTABILE PERMANENZA IN VITA DELLA
SOCIETA', LE SPESE ATTINENTI DEVONO CADERE SOLO SUL SOCIO
RESIDUALE O SU TUTTI? I SOGGETTI CHE ACQUISTANO GLI IMMOBILI
CONTINUANO A RIMANERE ANCORA SOCI DELLA COOPERATIVA CON
TUTTE LE RESPONSABILITA' INSITE?
SI PUO' METTERE IN LIQUIDAZIONE LA SOCIETA'? IN CASO
POSITIVO QUAL'E' LA PROCEDURA?
CHIEDO UNA CORTESE RISPOSTA CHE VADA ANCHE AL DI LA' DI
CIO' CHE NON MI SO PREFIGURARE.
iRisposta al quesito :
Dalla lettura del quesito si
deve dedurre che la Cooperativa abbia realizzato gli alloggi
sociali e li abbia assegnati in godimento ai propri soci.Cio’
posto la Cooperativa puo’ avvalersi della facolta’ di
trasformarsi a proprieta’ divisa e ,quindi, assegnare gli
alloggi sociali in proprieta’ individuale ai soci.Per potere
procedere alla trasformazione sono necessari alcuni
adempimenti , tra cui la deliberazione dell’assemblea dei
soci assunta con la maggioranza non inferiore al 51% degli
aventi diritto.Allorquando la Cooperativa otterra’ tutte le
autorizzazioni necessarie potra’ procedere all’assegnazione
degli alloggi in proprieta’ individuale in favore di tutti i
soci che ne abbiano diritto e accettino il contratto di
trasferimento.Qualora uno o piu’ soci non fossero
disponibili al trasferimento della proprieta’ individuale
degli alloggi loro assegnati si verificherebbe una causa di
scioglimento sia del rapporto sociale che del rapporto
mutualistico.Per quanto riguarda lo scioglimento del
rapporto mutualistico esso sarebbe subordinato per analogia
alla normativa sulle locazioni e ,pertanto, si dovrebbero
osservare i tempi di scadenza dei contratti di locazione .A
seguito dell’assegnazione degli alloggi in proprieta’
individuale la Cooperativa potra’ essere messa in
liquidazione , previo verbale di assemblea straordinaria
innanzi al notaio.Il liquidatore procedera’ a tutti gli
incombenti di legge e ,dopo lo scioglimento dei rapporti
mutualistici pendenti e l’appianamento delle passivita’ ,
potra’ compilare il bilancio finale di liquidazione e
depositarlo presso il registro delle imprese.Tutti i costi
della liquidazione graveranno in pari quota su tutti i soci.
Quesito
con E-Mail del 08/02/2008;
Io sono socio di una cooperativa edilizia
a proprietà divisa.
L'assegnazione degli immobili è stata
ripartita solo per i soci ed il suolo ci è stato venduto
dal comune.
Attualmente sono in costruzione ed ho
pagato il suolo al comune più l'IVA dello stesso.
Ho pagato le opere di urbanizzazione e
tutti i materiali fuori capitolato.
Per capire qualcosa di ciò che sto
pagando ho acquistato l'ultimo Vostro libro e anche se è
abbastanza
chiaro vorrei essere sicuro su alcuni
punti:
1) L'IVA sul suolo non devo pagarla
perchè acquistato dal comune! Ed invece ho già pagato il
4%.
2) L'IVA sul costo della costruzione la
devo considerare al 4% sulla base imponibile calcolata:
Base imponibile=70% della valutazione
CER + rimanente parte del costo di costruzione.
Ed invece l'amministratore della cooperativa dice al
4% del costo di costruzione.
3) Come faccio a sapere la valutazione del CER sulla mia
villetta a schiera?
4) Non avendo fatto ancora il rogito al notaio se verso
i soldi come anticipo alla cooperativa,
dovrei essere esonerato dall'IVA sulla costruzione
della villetta?
5) Ed avendo acquistato e pagato tutti i materiali
edilizi come pavimenti, piastrelle, sanitari
prima del rogito, anch'essi sono esenti da IVA?
Risposta al quesito :
La circolare dell’Agenzia delle
Entrate n.121/E del 26.07.01 dispone che non sono soggetti
ad IVA gli acquisti dai Comuni delle aree gia’ concesse in
diritto di superficie , come sembra essere avvenuto nel caso
prospettato. In tal caso il trasferimento e’ assoggettato
esclusivamente alla tassa fissa di registro.Al momento del
rogito di trasferimento della proprieta’ individuale
dell’alloggio e’ dovuta l’IVA sul 70% del costo di
costruzione come risulta dai registri contabili , se il
terreno e’ in diritto di proprieta’ , come nel caso in
specie.Il costo di costruzione calcolato dal CER e’ solo di
riferimento ai fini amministrativi e puo’ conoscerne l’entita’
verificando il Quadro Tecnico Economico inviato dal
progettista all’Ente finanziatore.Gli anticipi effettuati
dai soci non sono soggetti ad IVA , ma al momento del rogito
il trasferimento sconta comunque la base imponibile come
sopra calcolata.I materiali relativi a migliorie scontano
l’IVA al momento dell’acquisto effettuato direttamente dal
socio e non costituiscono base imponibile nel rogito di
trasferimento della proprieta’ dell’alloggio sociale.
Quesito
con E-Mail del 29/01/2008;richiedente residente in Ragusa;
Fatto:Mia moglie ha acquistato prima del matrimonio un
appartamento in cooperativa, subentrando anche per il mutuo
regionale agevolato residuo.
Siamo sposati in regime di comunione dei beni e vorremmo
cambiare casa acquistandone una di nuova costruzione che
però è anch'essa cooperativa con mutuo agevolato.
Quesito:esiste un modo per farlo,considerando che tra i
requisiti richiesti dalla legge vi è quello di non aver mai
usufruito di un mutuo regionale?
Risposta al quesito :
Per
avere diritto alla fruizione del mutuo agevolato e’
necessario che ciascun componente il nucleo familiare del
socio assegnatario non abbia mai fruito di alcuna
agevolazione pubblica in materia di edilizia residenziale
ne’ sia possidente di abitazione costruita con il contributo
pubblico.Nel caso in specie uno dei coniugi ha fruito
dell’agevolazione pubblica e ,pertanto, in costanza di
matrimonio il nucleo familiare non potra’ acquisire la
proprieta’ del nuovo alloggio cooperativo.Soltanto in caso
di separazione personale , il coniuge separato non
convivente che non abbia mai fruito personalmente di alcuna
agevolazione potra’ accedere all’assegnazione dell’alloggio
cooperativo.
Quesito
con E-Mail del 03/12/2007;richiedente residente in Paterno';
Fatto: Mio padre è socio di una coop. edilizia che nel 1980
(circa)con regolare conc. edilizia iniziò i lavori per la
costruzioni di alloggi residenziali (villette a mare).
Alcuni anni dopo l'impresa edile che si doveva occupare
della costruzioni di queste villette ebbe l'idea di farsi
trasferire (atto di permuta fatto col rogito di un Notaio)
la proprietà del terreno e di costruire anzichè 44 villette
(1 a socio) 144 bivani affinchè quelle in esubero potessero
essere vendute. Prepararono un progetto di variante
ottennero la conc. edilizia, ma pare con un parere negativo
da parte di qualcuno della commissione) e iniziarono la
costruzione. Alcuni mesi dopo vennero sospesi i lavori ....
per farla breve a distanza di quasi 30 anni e dopo due gradi
di giudizio la Corte di Appello ci ha condannato a
restituire 600.000,00 E all'impresa, ha annullato il rogito
del Notaio e praticamente adesso la coop. dovrebbe pagare
questa somma.
Nella prossima assemblea verrà proposto di trasferire la
proprietà indivisa dalla coop. ai soci in modo da aggirare
la sentenza e nulla dover risarcire all'impresa.
Quesito: Il quesito è questo, è lecita un'operazione di
questo genere di fronte a una sentenza risarcitoria , non
sarebbe piuttosto in seguito a procedure fallimentari (la
coop. dovrà fallire per pagare questa somma e il terreno
venduto all'asta) soggetto ad azione revocatoria, ed infine
il presidente del consiglio di amministrazione andrebbe
incontro a responsabilità?
Risposta al quesito :
Non v’e’ dubbio
che le assegnazioni di alloggi cooperativi (
classificati come case vacanze ) siano soggetti alle
revocatorie ,ordinaria e fallimentare , nell’ipotesi di
declaratoria dello stato d’insolvenza della Cooperativa
edilizia.
In forza della
necessaria delibera consiliare per procedere alle
predette assegnazioni , tutti i componenti del Consiglio
di amministrazione sarebbero responsabili degli atti di
cessione degli alloggi sociali, soprattutto in assenza
di adeguato corrispettivo idoneo a soddisfare i
creditori.
Quesito
con E-Mail del 21/11/2007;richiedente residente in Catania;
In data 12/10/2007 sono state assegnate con sorteggio delle
case di una cooperativa privata con regolare delibera. Al
momento del sorteggio erano presenti tutti i soci tranne uno
,in sostituzione vi era un socio che ancora doveva
subentrare cosa avvenuta in data 17/10/2007 con il
versamento da girare al socio uscente .Ora io mi chiedo è
valida quella delibera votata anche da un persona che al
12/10/2007 non è un socio effettivo. E esiste una legge
dove i soci più anziani hanno diritto di scelta .
Risposta al quesito :
La
delibera assembleare della societa’ cooperativa in cui
esprime il voto un soggetto non socio e’ nulla se il voto
espresso ha determinato la maggioranza deliberativa. In caso
contrario la delibera potrebbe essere annullabile , anche in
relazione alle specifiche previsioni dello statuto sociale.
Se la cooperativa ha fruito di
finanziamento pubblico , la prenotazione degli alloggi deve
essere eseguita secondo l’ordine cronologico dell’assunzione
della qualita’ di socio da parte dei prenotatari ( T.U.
1165/38).
Lo statuto sociale , tuttavia , puo’
derogare prevedendo una specifica disciplina .
Quesito
con E-Mail del 20/11/2007;richiedente residente in Napoli;
Fatto: Nel marzo 2006, un 'impresa di costruzioni mi concede
in locazione un appartamento arredato regolarmente
registrato presso l'agenzia delle entrate. il canone è stato
fissato pagando mensilmente la somma di euro 550,00.
Nel mese di luglio 2007, per puro caso ho scoperto che
l'abitazione è accatastata come deposito, e non è stata
fatta la cessione di fabbricato all'autorità di pubblica
sicurezza.
Quesito: Visto che l'immobile concesso in locazione è privo
del certificato di agibilità, è accatastato come deposito,
posso andare via senza dare i 6 mesi di preavviso come
prevede il contratto? posso anche chiedere eventuali danni?
ringrazio sin d'ora.
Risposta al quesito :
Non
e’ tanto la tipologia catastale a costituire giusta causa di
risoluzione del contratto di locazione , bensi’ le effettive
condizioni dell’immobile che deve essere idoneo all’uso
convenuto.
Se la mancata idoneita’ dell’immobile
e’ sopraggiunta nel corso del contratto locativo il
conduttore puo’ richiedere i danni subiti a causa del
trasloco forzato .
Nelle locazioni ad uso abitativo , ai
sensi dell’art. 3 L.431/98 u.c. , il conduttore puo’
recedere dal contratto per gravi motivi , dandone
comunicazione almeno sei mesi prima del rilascio .
I gravi motivi ,pero’, devono risultare
obbiettivamente e non essere conseguenza di valutazioni
personali del conduttore.
Quesito
con E-Mail del 18/11/2007;
Prima della trasformazione della cooperativa da proprietà
indivisa a proprietà divisa e quindi a proprietà
individuale, un socio vorrebbe dimettersi e far subentrare,
seguendo l'iter previsto, un figlio celibe convivente avente
tutti i requisiti per essere ammesso come socio della
cooperativa. La regione, avute le due richieste, quella di
dimissione e
quella di subentro, ha respinto obiettando che in un nucleo
familiare solo un componente può usufruire del beneficio.
E' GIUSTA LA DECISIONE DELLA REGIONE?. A mio avviso no.
Infatti il dimissionario e il subentrante non godono di due
contribuzioni, non beneficiano di due alloggi, ma il
contributo erogato (la cooperativa ha saldato tutto il
mutuo) riguarda solo un alloggio.Come si interpreta la
questione?
Risposta al quesito :
Nel
caso prospettato l’agevolazione relativa all’assegnazione in
godimento dell’alloggio cooperativo e’ stata fruita da tutti
i componenti il nucleo familiare , ivi compreso il figlio
del socio assegnatario dimissionario , oggi aspirante
subentrante.
Il subentro ,quindi,si inquadra
nell’ambito di un unico rapporto intrattenuto con l'ente
finanziatore.
Resta ,dunque, indifferente lo scambio
della qualita’ di socio all’interno dello stesso nucleo
familiare , i cui componenti fruiscano di un’unica
agevolazione.
Per analogia il caso e’ assimilabile
all’ipotesi di successione mortis causa , in cui l’erede
subentra nella qualita’ di socio , senza che gli si possa
opporre alcuna pregressa fruizione dell’agevolazione quale
componente del nucleo familiare del defunto.
Quesito
con E-Mail del 30/05/2007;
Una cooperativa edilizia a
proprietà indivisa ha realizzato in are PEEP senza
contributo erariale ma con diritto di superficie di 99
anni + 99 anni.
Il Presidente ha provveduto
di usa iniziativa a traslare la propretà degli alloggi a
i singoli soci non procedendo alla modifica statutaria e
non chiedendo alcuna autorizzazione al Comune.
Il Notaio non si è reso
conto dell'errore...
Dopo diversi anni qualche
socio si è reso conto della "cantonata".
Gli atti sono da
considerarsi nulli?
Grazie
Risposta al quesito :
Non puo’
sussistere alcun dubbio in ordine alla nullita’ degli
atti , posto che non e’ intervenuta l’autorizzazione di
legge per la trasformazione della Cooperativa da
proprieta’ indivisa a proprieta’ divisa.
Va ,inoltre ,
rilevato che la concessione del terreno da parte del
Comune e’ stata effettuata alla Cooperativa quale
proprietaria degli alloggi da assegnare in godimento ai
soci.
Occorre,pertanto,
che la Cooperativa ottenga le autorizzazioni di legge e
successivamente potra’ efficacemente assegnare gli
alloggi in proprieta’ ai propri soci.
Sussiste nel caso
in specie la responsabilita’ civile del notaio , il
quale e’ tenuto al risarcimento dei danni .
Quesito
con E-Mail del 23/05/2007;richiedente residente in Torino;
Spettabile studio,
vi sottopongo questo quesito circa una
casa in cooperativa.
Mio padre e mia madre, in comunione
dei beni erano soci di una cooperativa di abitazione a
contributo erariale a proprietà indivisa (in realtà la quota
era nominalmente di mio padre – nel senso che mia madre era
il coniuge).
Nel 1977 venne loro assegnata in modo
definitivo (o meglio penso provvisoriamente in attesa del
rogito ma, con regolare verbale di consegna) un alloggio.
Vi rimasero insieme a me e a mia
fratello fino all’ottobre del 1986 alla morte di mia madre.
Rimanemmo in tre : mio padre, mio
fratello (nato nel 1967) ed io (nato nel 1965).
Mio padre si risposò in regime di
comunione dei beni a luglio del 1988.
Nel frattempo la cooperativa comunico
allo IACP i soci aventi diritto all’alloggio in più date
antecedenti a luglio 1988.
La delibera in cui la cooperativa
decide di trasferire la proprietà ai singoli è del 15
ottobre 1988 e l’atto notarile è del dicembre 1988 o primi
giorni 1989.
In questi atti la proprietà viene
trasferita ai coniugi (mio padre e la seconda moglie) che
risultano esserne i proprietari in comunione dei beni.
Ora a gennaio del 2007, in malo modo il
matrimonio, tra i due si interrompe e ci ritroviamo con la
questione della casa da trattare. Siamo per forza e per
affetto filiale, dalla parte di mio padre.
Ci chiediamo:
a)
se il diritto alla proprietà della casa non
spetterebbe anche a noi in virtù di quanto stabilito dal
T.U. dell’edilizia economica popolare agli artt. 116 e 117
b)
Se possiamo esercitare questo diritto successorio
anche adesso e farlo valere poiché mio padre ( o meglio) la
sua seconda moglie è divenuta proprietaria (con l’atto di
rogito) di un bene il cui diritto alla proprietà non era sua
e comunque era stato acquisito prima del suo matrimonio con
mio padre
c)
Alcuni testi – tra cui un testo del Sole XXIV ORE
scritto da Romano Mosconi – parla di successione di questo
diritto di assegnazione; ci viene indicata la prescrizione
di questo diritto in anni 10 (art. 480 del C.C.) , anche se
ho constatato che l’art. 533 parla di riconoscimento della
qualità di erede senza prescrizione salvo per il caso di
usucapione in 20 anni e/o per l’usucapione decennale per
gli immobili (art 1159 del C.C.). E possibile per noi
tentare una causa e per lo meno minacciarla.
Ad oggi
l’appartamento è ancora in diritto di superficie gravato
ancora da un piccolo mutuo che era stato acceso e cominciato
a pagare quando mia madre era ancora in vita. Il valore
commerciale possiamo stimarlo in 180.000 Euro anche se
catastalmente il valore è più basso.
Cosa
dobbiamo fare?
Grazie e
buon lavoro.
Risposta al quesito :
Va subito precisato che la
cooperativa in questione e’ stata erroneamente definita “a
proprieta’ indivisa” , non essendo possibile in questo tipo
di cooperative il trasferimento della proprieta’ individuale
dell’alloggio , bensi’ solamente il godimento.
Cio’ posto , nessun diritto
sull’alloggio sociale puo’ essere vantato ,in questo caso,
dagli eredi della moglie del socio assegnatario.
E’ vero ,infatti, che la comunione
ereditaria tra coniugi si determina al momento del rogito
notarile di assegnazione dell’immobile e non gia’ in
relazione alla quota sociale detenuta dal socio
assegnatario.
Ritenuto,pertanto, che il rogito
notarile e’ stato stipulato in costanza del secondo
matrimonio del socio assegnatario , e’ il nuovo coniuge che
puo’ vantare la comunione sull’alloggio in questione.
L’unica ipotesi da verificare sarebbe
quella riguardante l’eventuale diritto di credito del
coniuge premorto per i versamenti in conto prezzo effettuati
nel corso del matrimonio in regime di comunione dei coniugi.
L’ipotetica pretesa creditoria ,
comunque, potrebbe semmai essere vantata nei confronti di
suo padre , ma giammai in relazione all’alloggio , la cui
proprieta’ resta in quota come da rogito notarile di
assegnazione.
Quesito
con E-Mail del 15/05/2007;richiedente residente in Roma;
Salve, a breve dovrei iniziare a far parte di una
Cooperativa assegnataria da parte del Comune di Roma di
alloggi per Edilizia a locazione Permanente secondo legge
179.
Che limiti di reddito ci sono per l'accesso alle
assegnazioni?
E poi a quale data li si verifica?Perchè mia moglie ha preso
lavoro da poco e il suo CUD attuale (riferito all'anno
scorso) è più basso di quello che sarà il prossimo.
Risposta al quesito :
La regolamentazione dei programmi costruttivi nel Comune di
Roma ai sensi della L.179 e’ contenuta nella delibera della
Giunta Regionale del Lazio del 03.08.06 n.489.
I limiti di reddito per ottenere
l’assegnazione in godimento di un alloggio realizzato da
Cooperativa a proprieta’ indivisa e’ di € 17.417,71 ( e’
bene ,pero’, controllare presso il Comune di Roma per
eventuali aggiornamenti), calcolato sulla base del cumulo
dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare
dell’assegnatario.
La verifica del requisito reddituale
deve avvenire al momento dell’assegnazione dell’alloggio
sociale , ma puo’ anche accadere che sia la Cooperativa a
richiederne il possesso al momento dell’iscrizione ( ad es.
per disposizione statutaria).
Quesito
con E-Mail del 14/05/2007;
sono socia in una cooperativa edilizia. Vorrei sapere se è
giusto che inaspettatamente ci è stato presentato un
bilancio consuntivo di euro:120.000,in più rispetto al
preventivo. Che due soci si sono appropriati di una porzione
di terreno condominiale pari in totale a circa 300 mq
volendolo pagare al prezzo di 39 euro,vorrei sapere se ciò è
consentito dalla legge e se è vero che per la validità delle
assemblee in prima seduta occorre la presenza di tutti i
soci e non la metà più uno.
Risposta al quesito :
Il bilancio consuntivo di una Cooperativa deve essere
redatto in base ai costi e ai ricavi dell’esercizio che si
siano effettivamente verificati.
Il bilancio preventivo ,viceversa,
afferisce ad una previsione fondata sul programma di spesa
approvato dall’assemblea dei soci.
Il bilancio preventivo ,quindi, non e’
vincolante per le previsioni di spesa , che chiaramente
possono lievitare nel corso dell’attivita’ sociale, bensi’
per il programma delle spese .
Se ,dunque, gli amministratori hanno
effettuato spese diverse da quelle programmate e approvate
dall’assemblea dei soci , senza un ‘ulteriore approvazione
specifica, si puo’ configurare una loro responsabilita’ ( a
meno che la spesa non sia urgente o necessaria alla
realizzazione del programma e non prevedibile al momento
dell’approvazione del preventivo) da verificare caso per
caso.
Nessun socio puo’ appropriarsi di
parti di terreno , se non assegnate dalla Cooperativa
proprietaria.
Ai sensi dell’art.2538 del codice
civile le assemblee sociali sono costituite con il numero di
soci partecipanti stabilito nell’atto costitutivo e nello
statuto della Cooperativa.
Dovra’ ,pertanto, consultare lo Statuto
della sua Cooperativa per conoscere le maggioranze
necessarie per la validita’ delle assemblee sociali.
Quesito
con E-Mail del 17/04/2007;richiedente residente in Roma;
Mio suocero è un carabiniere in pensione di 65 anni, e
vorrebbe acquistare una quota in una cooperativa
edilizia a proprieta’ indivisa a Roma, la quale:
·
usufruisce della convenzione comunale per terreno in uso
di concessione a 99 anni
·
è formata esclusivamente da forze armate e polizia,
·
usufruisce del contributo statale a fondo perduto per
trentacinque anni ai sensi della legge 492 del 1975.
Premetto che mio suocero è intestatario di prima casa a
Taranto per cui paga un mutuo, ma non avendo alcuna
proprieta’ nel comune di Roma, avrebbe i requisiti per
diventare socio della cooperativa.
Il presidente del consorzio a cui appartiene la
cooperativa ha assicurato che :
·
l’assegnazione avverra’ tra circa un anno, data dalla
quale si comincera’ a pagare la rata di circa 800 euro
di un mutuo ventennale stipulato dalla cooperativa con
la Unipol.
·
dopo un paio d’anni dalla assegnazione dell’alloggio, in
seguito al collaudo dello stesso da parte degli enti
preposti, verrà elargito il contributo, di circa 400
euro, versati annualmente per 35 anni.
·
Dopo circa un anno e mezzo da tale erogazione si
procedera’, grazie alla legge 136 del 1999, alla
trasformazione della cooperativa da proprieta’ indivisa
a proprieta’ individuale, tramite rogito notarile, con
conseguente possibilita’ di alienazione dell’immobile.
Le mie domande sono:
-
Dopo quanto tempo mio suocero può vendere
l’immobile?
-
In seguito a trasformazione a proprieta’
individuale, può mio suocero vendere l’immobile alla
figlia, mia moglie, residente nell’appartamento in
questione, anche se non appartenente a forze armate
o polizia?
-
Ci sono, in generale, vincoli all’alienabilita’ del
suddetto immobile? Può essere venduto a chiunque e
al prezzo desiderato?
-
Il contributo, che il presidente del consorzio
definisce a fondo perduto ed erogato annualmente,
passerebbe a mia moglie?
In quali condizioni cio’ potrebbe avvenire?
Grazie in anticipo per qualunque aiuto vogliate
fornirmi.
Risposta al quesito :
Dalla formulazione del quesito e’ dato desumere che la
Cooperativa in questione sarebbe finanziata ai sensi della L.492/75
, che da tempo non e’ piu’ vigente.
Si deve ,quindi , dedurre che si tratta
di un vecchio finanziamento avviato nella vigenza della
predetta legge . La Cooperativa ,pertanto, dovrebbe fruire
del contributo a fondo perduto per l’abbattimento parziale
degli interessi e del capitale mutuato.
L’alloggio assegnato non potra’ essere
alienato fintanto che la Cooperativa sara’ a proprieta’
indivisa .
In linea teorica e’ possibile la
trasformazione della Cooperativa a proprieta’ divisa ai
sensi della L.136/99 , ma tale trasformazione deve essere
autorizzata dal Ministero e dall’Ente finanziatore.
Avvenuta la trasformazione della
Cooperativa , l’alloggio deve essere assegnato al socio , il
quale e’ tenuto a stipulare il contratto di mutuo
individuale ,cosi’ divenendo proprietario dell’immobile.
Dalla data di stipula del mutuo
individuale devono trascorrere cinque anni prima di potere
alienare l’alloggio , ma ancor prima di tale data si puo’
richiedere al Ministero l’autorizzazione alla vendita per
gravi sopraggiunti motivi. In tale ultimo caso , il vincolo
dei requisiti previsti per edilizia agevolata e’ imposto
nel provvedimento autorizzativo.
In quanto ai requisiti del terzo
acquirente occorre verificare la convenzione stipulata con
il Comune concedente l’area , posto che in tale atto vengono
usualmente inseriti i vincoli previsti per l’edilizia
popolare ( limite di reddito , impossidenza etc..) .
Quesito
con E-Mail del 21/03/2007;
Sono socio di una cooperativa edilizia di Militari e
di appartenenti alle Forze dell'Ordine, che, a giorni,
passerà dal regime giuridico della proprietà indivisa a
quello della proprietà divisa. Diverrò pertanto proprietario
dell'appartamento di cui sono assegnatario da oltre 5 anni.
So che, in base a quanto previsto all'art. 20 della L.
179/92, in caso di eccezionali contingenze, il socio
assegnatario può locare l'immobile prima del termine di 5
anni decorrenti dall'atto pubblico di assegnazione.
Poiché, tra non molto, sarò trasferito d'ufficio ad altra
sede, mi chiedo:
-se, nel mio caso, sia già decorso il termine di cinque anni
di cui sopra, ossia se il decorso del tempo possa computarsi
sin dal momento dell'assegnazione in regime di proprietà
indivisa;
-se, qualora non fosse valido quanto sopra, il fatto di
essere trasferito d'ufficio ad altra sede costituisca
"eccezionale contingenza";
-se potrò locare l'immobile solamente a soggetti in possesso
degli stessi requisiti previsti per i soci, ovvero a
Militari o ad appartenenti alle Forze dell'Ordine, o meno;
-se sarò tenuto a versare alla cooperativa la metà della
somma eccedente rispetto alla quota versata a titolo di
mutuo o meno.
Le sarei molto grato se volesse fornirmi una risposta in
merito, indicandomi gli ulteriori riferimenti normativi.
Risposta al quesito :
La Cooperativa a proprieta’ indivisa costituita tra
appartenenti alle Forze dell’Ordine puo’ trasformarsi in
Cooperativa a proprieta’ divisa , previa autorizzazione del
competente Assessorato Regionale.
Ottenuta l’autorizzazione , la
Cooperativa e’ sottoposta a tutta la legislazione prevista
dal T.U. n.1165/38 ed in particolare e’ tenuta alla stipula
dei mutui individuali , frazionati dall’originario mutuo
fondiario precedentemente stipulato nell’interesse della
Società ( si veda direttiva ministeriale del 23.06.99 n.2318
G.U. del 28.09.99 n.228).
E’ chiaro che , avvenuta la
trasformazione , potra’ applicarsi l’art. 20 della L.179/92
che prevede la specifica autorizzazione affinche’ il socio
assegnatario possa locare o vendere l’alloggio entro i
cinque anni dall’assegnazione e contestuale stipula del
mutuo individuale.
Ne consegue che , se il mutuo non e’
stato ancora estinto, il termine quinquennale ( a parere
dello scrivente) decorre dalla data dell’assegnazione.
Appare pacifico che l’ipotesi del
trasferimento d’ufficio del militare socio della Cooperativa
, costituisca evento rilevante al fine dell’ottenimento
dell’autorizzazione alla locazione dell’alloggio.
In tal caso l’atto autorizzativo della
P.A. consentirebbe la locazione dell’alloggio per garantire
al socio assegnatario i mezzi economici per la fruizione di
un alloggio similare nel luogo della residenza temporanea.
Acquisita la proprieta’ individuale e
ottenuta l’autorizzazione , non ci sono parametri in ordine
ai requisiti soggettivi del locatario , se non quelli
dettati dalla convenzione con il Comune per la concessione
dell’area e quelli eventualmente fissati dalla legge che ha
disposto il finanziamento( o dall’Ente finanziatore ).
Alla Cooperativa dovranno essere
versate esclusivamente le somme relative ai costi di
costruzione non coperti dalle erogazioni di mutuo e dei
costi di gestione ,ivi compresi quelli della liquidazione
della Societa’. Mentre la quota residua del mutuo originario
sara’ frazionata in tante quote individuali quanti sono i
soci accollanti.
Quesito
con E-Mail del 13/03/2007;richiedente residente in Roma;
Sono presidente di una Coop. edilizia a
r.l. a proprietà indivisa per undici alloggi edificati
in diritto di superficie. La Coop., riservata alle forze
armate e di polizia, è beneficiaria dal 2000 di un
contributo pubblico che percepisce regolarmente. Nel marzo
dell'anno passato, previa delibera assembleare, si è deciso
di estinguere il mutuo intestato alla coop. e di stipularne
undici, uno per ogni socio, con altrettanti
distinti contratti. Premetto che, per nostra ignoranza, non
abbiamo chiesto alcuna preventiva autorizzazione e, oggi, ho
scoperto da un funzionario del Provv. alle OO.PP. che tale
operazione non poteva essere attuata se non al termine del
collaudo, tuttora pendente presso l'iacp. Il rischio che ci
è stato prospettato e quello di una revoca del contributo.
E' possibile tutto ciò e, se si, come possiamo uscire dal
problema, visto che non ci sono state comunicazioni
ufficiali all'ente anzidetto.
Risposta al quesito :
Il quesito da Lei proposto non fornisce
elementi idonei ad una corretta risposta.
Non e’ ,infatti, possibile che la
Cooperativa da Lei amministrata sia a proprieta’ indivisa e
al contempo abbia stipulato contratti di mutuo individuale
con cui e’ stata trasferita ai soci la proprieta’
individuale degli alloggi.
Non e’ altrettanto possibile che
l’Istituto mutuante abbia frazionato il mutuo agevolato dal
contributo pubblico , posto che tale frazionamento e’
possibile solamente dopo il collaudo dell’opera da parte
dell’Ente delegato e la ratifica dei requisiti soggettivi
soggettivi da parte dell’Ente concessionario del contributo
pubblico.
Se cio’ fosse realmente accaduto con le
modalita’ da Lei prospettate , sarebbe consequenziale la
nullita’ degli atti di trasferimento della proprieta’
individuale che andrebbero nuovamente stipulati dopo il
collaudo e la ratifica dei requisiti.
Una tale nullita’ potrebbe essere fatta
valere da ciascun socio danneggiato dalla mancata fruizione
del contributo pubblico ovvero persino da un aspirante socio
non beneficiario dell’assegnazione.
Quesito con E-Mail del 12/03/2007;
Sono socio di una cooperativa edilizia, che ha avuto il
riconoscimento della Regione Sicilia per la realizzazione di
edilizia residenziale fruendo di un mutuo a tasso agevolato.
Il progetto è in corso di approvazione, motivo per cui la
costruzione non è ancora iniziata.
Quali sono i requisiti per poter partecipare alla
cooperativa e, a lavori ultimati, essere assegnatario
dell'abitazione? In quali e per quanti anni si devono
mantenere i requisiti? E' possibile divenire proprietario di
un mini appartamento (70 mq circa) e rimanere socio della
cooperativa? Ed eventualmente il passaggio della quota della
cooperativa al coniuge in separazione di beni (in possesso
dei requisiti) è possibile mantenendo la graduatoria
originaria?
Risposta al quesito :
In ordine alla sua richiesta di
conoscere i requisiti soggettivi per ottenere l’assegnazione
di alloggio cooperativo agevolato nella Regione Sicilia , si
riporta di seguito l’estratto dalla circolare
dell’Assessorato LL.PP. del 12.05.05 :
Gli assegnatari, acquirenti e
locatari di alloggi di nuova costruzione o di
recupero, devono possedere i
seguenti requisiti soggettivi:
1) avere cittadinanza italiana o
di uno Stato dell'Unione europea. Il
requisito è soddisfatto anche per
il cittadino di altro Stato, purché risieda
continuativamente da almeno 5 anni
in Italia e dimostri di avere una attività
lavorativa stabile;
2) avere la residenza o
l'attività lavorativa nel comune in cui vengono
realizzati gli alloggi. Il
requisito della residenza non è richiesto per i
lavoratori emigrati all'estero e
per i militari di carriera, purché i primi
siano regolarmente iscritti
all'anagrafe degli emigranti del paese di origine
e gli altri, ai sensi dell'art. 24
della legge 18 agosto 1978, n. 497,
predeterminino la residenza che
intendono eleggere come propria allorché
lasceranno il servizio. In
entrambi i casi dovrà essere allegata alla
documentazione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di essere a
conoscenza che dovranno assumere
la residenza nell'alloggio nel momento in cui
ciò si renderà possibile in
riferimento alla loro condizione;
3) non essere titolari essi
stessi o i componenti del proprio nucleo
familiare, del diritto di
proprietà, di usufrutto o di abitazione, di un
alloggio in ambito comunale. Si
deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui
il soggetto interessato e/o un
componente del proprio nucleo familiare si
trovi in una delle seguenti
condizioni:
- sia comproprietario di non più
di un alloggio con terzi non appartenenti al
nucleo familiare;
- sia proprietario o
comproprietario di non più di un alloggio che risulti
fatiscente da certificato di non
abitabilità rilasciato dal comune o che non
consenta l'accesso o l'abitabilità
ad uno o più componenti del nucleo
familiare che siano affetti da un
handicap con problemi di deambulazione
ovvero abbiano un grado di
invalidità superiore al 66%;
- è proprietario di non più di un
alloggio non idoneo alle esigenze del
nucleo familiare. Per alloggio
idoneo si intende quello di superficie almeno
pari a 30 mq. oltre ulteriori 15
mq. per ogni componente oltre i primi due e
comunque entro i limiti massimi di
cui all'art. 16 della legge n. 457/78;
- non abbia ottenuto la proprietà
o l'assegnazione in proprietà, anche con
patto di futura vendita, di un
alloggio costruito a totale carico o con il
concorso o con il contributo o con
il finanziamento agevolato - in qualsiasi
forma concessi - dello Stato o
della Regione;
4) fruisca di un reddito annuo
complessivo, per nucleo familiare, non
superiore ai limiti attualmente
fissati con decreto 19 novembre 2001 dal
dipartimento lavori pubblici,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 7 dicembre 2001,
n. 58 e sue successive modifiche ed
integrazioni. Per nucleo familiare
si intende quello costituito dal
beneficiario, dal coniuge non
legalmente separato, dai figli minori conviventi
e da altri conviventi. Nel caso di
coppie di giovani che devono costituire
nucleo, si fa riferimento al
reddito dei componenti il nuovo nucleo.
Per quel che con cerne i limiti di
reddito , si riporta di seguito l’estratto del decreto
dell’Assessore LL.PP. del 19.11.01:
I limiti di reddito per l'accesso
all'edilizia agevolata ex legge n. 457/78 e
successive modifiche ed
integrazioni, ferme restando le misure dei tassi
agevolati secondo quanto disposto
dalla delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, n.
197, sono stabiliti come segue:
a) alloggi realizzati da
cooperative a proprietà indivisa: limiti di reddito in
L. 33.725.000; limiti di reddito in
euro 17.417,51, rapporto tra tasso agevolato
e tasso di riferimento 20%;
b) alloggi realizzati da imprese
cooperative a proprietà individuale e privati,
nonché enti pubblici che
costruiscono alloggi da assegnare in proprietà: limiti
di reddito in L. 33.725.000; limiti
di reddito in euro 17.451,51, rapporto tra
tasso agevolato e tasso di
riferimento 30%; limiti di reddito in L. 40.470.000;
limiti di reddito in euro 20.901,01,
rapporto tra tasso agevolato e tasso di
riferimento 50%; limiti di reddito
in L. 67.450.000; limiti di reddito in euro
34.835,02, rapporto tra tasso
agevolato e tasso di riferimento 70%.
Tutti i predetti requisiti devono
essere posseduti al momento dell’assegnazione e della
stipula del mutuo individuale.
Per quanto riguarda l’ipotesi di
mantenere i requisiti essendo proprietario di un
miniappartamento si rinvia a quanto gia’ enunciato nella
circolare assessoriale sopra riportata in estratto.
La separazione dei beni non e’
sufficiente ad impedire il cumulo del reddito complessivo
familiare , necessitando invece la separazione dei coniugi.
Nell’ipotesi di intervenuta separazione
di coniugi , la quota sociale potrebbe essere assegnata al
coniuge non socio e in tal caso ci sarebbe il subentro nella
medesima posizione del socio uscente.
Quesito con E-Mail del 13/02/2007;richiedente residente in
Roma;
Sono socio di una
cooperativa composta da soli appartenenti a
forze armate e di polizia. La cooperativa mi
ha assegnato un appartamento di edilizia
popolare, su dieci a proprietà indivisa,
costruiti in diritto di superficie. Paghiamo
un mutuo. Non ci è ancora stato erogato il
contributo statale, ma è previsto che
avvenga. Vorrei locare l’appartamento, ad un
altro appartenente alle Forze di polizia, a
un canone non superiore alla differenza fra
mutuo e contributo statale. Premesso quanto
sopra, Le chiedo:
- serve
un’autorizzazione?
- chi stipula e
registra il contratto, io o la cooperativa?
- chi riporta il canone
nella dichiarazione dei redditi, io o la
cooperativa?
- essendo noi a Roma,
si possono utilizzare i contratti a canone
convenzionale (art. 2 co. 3 l. 431/98)?
Risposta al quesito :
Se la Cooperativa e’ realmente a “proprieta’
indivisa” gli alloggi restano nel patrimonio
sociale e l’assegnazione al socio viene
effettuata in locazione.In tal caso non e’
possibile che l’assegnatario conceda a terzi
l’alloggio in sub locazione , tanto più se
la Cooperativa fruisce di contributo
pubblico.Il socio assegnatario ,infatti,
deve occupare personalmente l’alloggio ,
unitamente al proprio nucleo familiare ,
come statuito dalla vigente legislazione (
T.U. n.1165/38 , L.S. 179 / 92 etc…).Per
eccezionali motivi del tutto contingenti ,
e’ possibile che il socio assegnatario
chieda alla Cooperativa di potere rinviare
l’occupazione dell’alloggio .Se il consiglio
di amministrazione della Società concede
tale autorizzazione , potrà anche disporre
del momentaneo utilizzo dell’alloggio da
parte di altro socio , previa comunicazione
all’Ente concedente il contributo pubblico (
che ,in dipendenza del tipo di finanziamento
,dovrà eventualmente esprimere il relativo
preventivo consenso ).In tal caso , quindi,
e’ la Cooperativa che disporrà dell’uso
dell’alloggio e ,pertanto, dovrà ottemperare
a tutte le relative incombenze fiscali
.All’ assegnazione da parte di Cooperativa a
proprietà indivisa, non si applicano le
regole delle locazioni ordinarie ,
trattandosi di vero e proprio rapporto
societario intercorrente tra l’assegnatario
e la Società. Se , viceversa, la Cooperativa
non e’ a proprietà indivisa , occorre
distinguere l’ipotesi dell’assegnazione
mediante stipula del mutuo individuale( e
quindi con il relativo passaggio di
proprietà), dall’ipotesi di semplice
prenotazione dell’alloggio.Solo nel primo
caso , sul presupposto che la Cooperativa
fruisca di contributo pubblico, il socio
assegnatario potrà locare liberamente
l’alloggio ( secondo la normativa sulle
locazioni ) trascorsi cinque anni dall’atto
pubblico di assegnazione.In caso di
eccezionali contingenze( es:trasferimento
del posto di lavoro) il socio assegnatario
potrà locare l’immobile anche prima del
predetto termine , previa autorizzazione
dell’Ente che ha concesso il contributo di
finanziamento ( art.20 L. 179/92).
Quesito con E-Mail del 9/12/2006;
Egregio avvocato,
leggendo il suo sito ho scoperto che l'attività
di intermediazione in favore di cooperativa con
contributo statale è nulla per l'illiceità
dell'oggetto del contratto.
Volevo sapere se per esempio, l'illiceità
riguarda anche la prestazione di servizi pagati
anticipatamente alla società che si impegna con
la cooperativa a ricercare professionisti?
Potrebbe indicarmi la legge che vieta questa
attività visto che non sono riuscito a trovarla?
Giuseppe.
Risposta al quesito :
L’attivita’ d’ intermediazione immobiliare
consiste nel mettere in contatto due soggetti (
compratore e venditore) in relazione alla
compravendita di un immobile.
Nel caso di Cooperativa edilizia a contributo
pubblico non puo’ esplicarsi alcuna vendita di
alloggi, che ,viceversa devono essere assegnati
ai soci in possesso dei requisiti soggettivi
previsti dalla legge.
Va ancora aggiunto che la Cooperativa edilizia a
contributo pubblico non puo’ maggiorare i costi
dell’alloggio per un socio in particolare ,
posto che vige il principio della par condicio
per tutti i soci.
Ne consegue che non puo’ essere lecitamente
esplicata alcuna attivita’ di intermediazione ,
in quanto , nel caso della Cooperativa e’
l’assunzione della qualita’ di socio a dover
precedere il trasferimento della proprieta’
dell’alloggio ; ed ancora va osservato che al
socio neoassunto non puo’ essere imposto il
costo aggiuntivo della mediazione.
Diverso appare il caso da Lei prospettato ,
attinente alla attivita’ di intermediazione per
la ricerca di professionisti.
In tal caso , l’attivita’ consisterebbe in una
sorta di “consulenza aziendale” e sarebbe
diretta all’ottenimento delle migliori
prestazioni professionali e alle migliori
condizioni contrattuali.
In questa ottica la prospettata attivita’
d’intermediazione sarebbe lecita e possibile ,
anche perche’ i relativi costi graverebbero in
egual misura su tutti i soci assegnatari.
E’ pero’ necessario che la spesa relativa ad un
tale mandato sia approvata dall’assemblea dei
soci , quanto meno in occasione della relazione
allegata al bilancio e dell’approvazione dello
stesso.
Quesito con E-Mail del 7/12/2006;richiedente
residente in Latina;
Ho 29 anni e mio marito 32, in
giugno 2004 abbiamo fatto un compresso di acquisto
prima casa da una società cooperativa per case in
costruzioni.
Il 18 ottobre 2006 abbiamo fatto il contratto di
rogito dove viene indicato che si trasferisce parte
di un mutuo totale acceso dalla cooperativa con la
BNL in data 19/04/2005 a noi proprietari per
l'importo di Euro 87.000.000,00.
La mia preoccupazione è che noi non abbiamo preso
informazioni sulla società cooperativa venditrice e
ho letto che entro 24 mesi in caso di fallimento o
debiti del venditore la banca si può rivalere su di
noi. Adesso è gia passato un anno dal rogito
Volevo sapere se questo è vero e cosa rischiamo?
Noi adesso stiamo pagando un mutuo semestrale e in
seguito al rogito le contabili da pagare arrivano
intestate a noi.
Volevo sapere c'è il pericolo che possa rispondere
per il venditore anche per l'altra parte di mutuo o
sono apposto, rispondendo solo per la mia quota.
Che documentazione posso richiedere alla banca dove
viene indicato il tasso e il piano di ammortamento e
la durata?
Risposta al quesito :
Da quanto esposto nel Suo quesito , e’ dato
evincere che il mutuo BNL e’ stato accollato a
tutti gli alloggi senza un preventivo
frazionamento.
Se cosi’ fosse , l’eventuale insolvenza di una
parte degli assegnatari ovvero della stessa
Cooperativa
( eventualmente ancora proprietaria di immobili
non assegnati) si riverserebbe indistintamente
su tutti gli alloggi gravati dal mutuo non
frazionato, esposti al rischio di espropriazione
forzata per il soddisfacimento del credito BNL.
Questa ipotesi non ha nulla a che vedere con la
revocatoria fallimentare, cui Lei sembra
riferirsi indicando il pericolo che essa venga
attivata nei 24 mesi dal fallimento.
Pur mancando di specifiche informazioni (
congruita’ del prezzo, notorieta’ della
situazione prefallimentare della Cooperativa,
etc..) , ritengo che il paventato pericolo non
dovrebbe sussistere, anche in relazione alla
recente modifica della disciplina della
revocatoria fallimentare.
Dovra’ ,quindi,preoccuparsi di esaminare prima
il rogito notarile con cui Le e’ stata
trasferita la proprieta’ dell’alloggio e
successivamente richiedere alla Banca ( o al
notaio) una copia del contratto di mutuo, a suo
tempo stipulato con la cooperativa .
Dall’esame dei due atti potra’ meglio capire il
tenore delle Sue obbligazioni e il reale
pericolo nell’ipotesi di insolvenza della
cooperativa o anche solo di alcuni assegnatari.
Quesito con E-Mail del 26/10/2006;
Sono un assegnatario di un appartamento di una
cooperativa edilizia popolare il cui mutuo scade
l'anno prossimo, e possibile passare da proprietà
indivisa a divisa con terreno in uso di concessione
con il comune a 99 anni?
Mio padre e la moglie che vivevano con me che sono
il socio assegnatario ha cambiato le chiavi di casa
e non posso più entrarvi posso riappropriarmi
dell'appartamento visto che tra l'altro pago il
mutuo e le spese condominiali? Premetto che dopo
il mio matrimonio sono andato ad abitare da mio
suocero mantenendo la residenza nella cooperativa?
Risposta al quesito :
E’ possibile che la Cooperativa
a proprietà indivisa si trasformi a proprietà divisa
, anche nell’ipotesi in cui il terreno su cui e’
sorta l’edificazione sociale sia stato concesso in
diritto di superficie.
Per quanto riguarda lo
spossessamento dell’immobile ad opera di un suo
familiare occorre sapere se tale fatto sia o meno
avvenuto da oltre un anno , perchè in tal caso Lei
non avrebbe azione giudiziaria di tutela possessoria
(cautelare) ma una normale azione ordinaria di
rilascio dell’immobile innanzi al giudice civile.
Quesito con E-Mail del 13/10/2006;richiedente
residente in Roma;
nel 1994 acquistai un casa in cooperativa
costruita con diritto di superficie e con muto
agevolato regionale con contributo in conto
interesse. nel 2004 ho venduto questo appartamento e
ne ho prenotato un altro sempre in cooperativa. al
momento del preliminare di vendita il presidente
della cooperativa mi disse che non avrei potuto
usufruire del contributo a fondo perduto della
regione in quanto avevo gia usufruito di una
agevolazione. avrei pero' potuto ugualmente
usufruire del "bonus fiscale" sull'iva e detrarre
quella pagata per l'acquisto del vecchio
appartamento a quella del nuovo.
ora, a pochi giorni dal rogito, il notaio mi
comunica che non posso acquistare questa nuova casa
perche' la legge prevede che debbano trascorrere
almeno venti anni dal momento della fruizione del
contributo pubblico prima di poter usufruire di un
altro contributo.
la soluzione propostami e' quella di far
diventare socio mia moglie ed intestare l'abitazione
a lei, visto che la legge parla di requisiti del
socio e non del nucleo familiare. questo pero' porta
una serie di inconvenienti a partire dalla perdita
del bonus fiscale (si tratta di circa 4500euro) fino
alle difficolta' prospettatemi dalla banca per
erogarmi un mutuo su un immobile non intestato a me
e con l'intestatario senza reddito. per completare
l'informazione faccio presente che con mia moglie
sono in regime patrimoniale della comunione
dei beni.
la mia domanda e' la seguente: visto che la
precedente casa la acquistai prima e ben lontano dal
matrimonio(quasi 10 anni), visto che adesso siamo un
nucleo familiare di quattro persone, di cui un
ragazzo di 16 anni ed una ragazza di 12, visto che
la vecchia abitazione era diventata insufficiente
alle esigenze del nostro nucleo familiare (meno di
70mq con saloncino, camera matr., cameretta e
servizi), visto che la vendita del vecchio
appartamento e la prenotazione del nuovo sono
avvenute negli stessi giorni (quindi senza intento
speculativo nella vendita), vista la situazione del
mercato immobiliare (ed a roma in particolare) che
non consente, ad una famiglia monoreddito, di
acquistare una abitazione se non in edilizia
economica e popolare, visto tutto questo non esiste
la possibilita' di derogare al vincolo di questi
requisiti?
Risposta al quesito :
L‘avere fruito di assegnazione di alloggio
realizzato con il contributo pubblico esclude la
possibilita’ di una nuova fruizione tanto da
parte di chi ha ottenuto il finanziamento ,
quanto dallo stesso coniuge o altro componente
il nucleo familiare che sia convivente.
Se pero’ il coniuge e’ legalmente separato ,
puo’ fruire della nuova assegnazione a
condizione che subentri nella posizione di socio
Quesito con E-Mail del 08/10/2006;
|
HO DATO LE DIMISSIONI DA SOCIO DELLA MIA
COOPERATIVA EDILIZIA
DIMISSIONI ACCETTATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN DATA 21/03/2005
LA NUOVA AMMINISTRAZIONE CONTESTA QUESTE
DIMISSIONI E MI HA AVVERTITO
CHE RIVUOLE L'ALLOGGIO INDIETRO.
PREMETTO CHE LA PROPRIETA' DELLO STESSO
MI E STATA TRASFERITA CON ATTO PUBBLICO
NELL' ANNO 1995 IN COMUNIONE DEI BENI
CON MIA MOGLIE. ATTUALMENTE UNICA
PROPRIETARIA DELL'ALLOGGIO IN QUANTO CON
LA DIVISINE DEI BENI
EFFETTUATA GLI HO VENDUTO LA MIA PARTE.
ALTRI EX SOCI HANNO VENDUTO
L'APPARTAMENTO
IO RITENGO CHE GIA NEL 1995 CON IL
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' CON ATTO
PUBBLICO SAREI DOVUTO USCIRE DALLA
SOCIETA'.
COME SI PUO' PRETENDERE LA RESTITUZIONE
DI UNA PROPRIETA' CHE NON E PIU' DELLA
COOPERATIVA? PREMETTO CHE L'ATTO
PUBBLICO E ASSOLUTAMENTE LIBERO DA
VINCOLI DEL GENERE
POTREI AVERE NOTIZIE IN MERITO.
|
Risposta al quesito :
Avendo avuto trasferita la proprieta’
dell’alloggio mediante atto pubblico , in nessun
caso puo’ essere esercitata azione di rivendica
da parte della Cooperativa assegnataria , men
che mai in forza di richiesta di dimissione da
socio.
Se le predette dimissioni da socio sono state
accettate dal precedente Consiglio di
Amministrazione, allora esse devono essere
considerate efficaci e nessuna pretesa puo’
essere vantata dai nuovi amministratori , i
quali hanno semmai azione di responsabilita’ nei
confronti dei loro predecessori.
Quesito con E-Mail del 26/05/2006;richiedente
residente in Catania;
Trattasi del caso di un socio di cooperativa
edilizia a contributo pubblico, fondatore della
stessa, al quale è stata sostanzialmente negata
la prenotazione e quindi la materiale
assegnazione in possesso al momento del
completamento degli alloggi, di quello a suo
tempo assegnatogli e che è stato invece
assegnato ad un socio entrato successivamente a
far parte della cooperativa.
La materia, dalle ricerche fatte in
giurisprudenza, ritengo sia disciplinata
dall'art. 131 del R.D. n. 1165/1938 che
attribuisce la cognizione di tali controversie
alla pertinente Commissione di vigilanza,
avverso la cui decisione finale è possibile
ricorrere al T.A.R.
Avendo perciò redatto il ricorso, mi è risultato
tuttavia difficile rinvenire la normativa
procedurale che disciplina il giudizio innanzi
alla commissione, le chiedo pertanto,
considerato che dalla ricerche fatte su internet
ho appreso che lei si occupa in modo specifico
della materia, se può indicarmi la normativa
procedurale di riferimento ovvero qualche testo.
In particolare, il ricorso va notificato o
spedito alla Commissione ed alla cooperativa? in
bollo?
La ringrazio per l'attenzione e le invio
cordiali saluti. Firma del professionista
Risposta al quesito :
La normativa che regola il
procedimento innanzi alle Commissioni di Vigilanza
per L’Edilizia Popolare e’ dettata dalla L.23.05.64
n.655 e succ. mod.
Il ricorso va notificato alla
Cooperativa e depositato ( anche mediante spedizione
) unitamente alla relativa documentazione nella
segreteria della Commissione ( presso il
Provveditorato alle OO.PP. per la Commissione
Regionale , presso il Ministero delle Infrastrutture
per la Commissione Centrale.Il ricorso va munito di
bolli.
Quesito con E-Mail del 17/03/2006;
Quesito:
la
domanda formulata dal socio alla società per chiedere la
restituzione
del finanziamento effettuato a favore delle società (cde
mutuo) segue
le nuove norme del processo societario del 2003 ?
Risposta
al quesito :
Tutte le controversie riguardanti i
rapporti sociali vengono disciplinate dal nuovo rito
societario, ivi comprese quelle concernenti il rimborso
delle anticipazioni effettuate dal socio .
E’ pero’ necessario accertare
preventivamente se la Cooperativa ha fruito di
contributo erariale , perche’ in tal caso sussiste la
speciale competenza delle Commissioni di Vigilanza e poi
del Giudice amministrativo.
Se ,viceversa , il rapporto si e’
risolto e la domanda di restituzione e’ formulata
dall’ex socio , allora resta competente l’Autorita’
giudiziaria ordinaria con l’applicazione del predetto
nuovo rito societario.
Quesito con E-Mail del 16/03/2006;richiedente residente in
Milano
Fatto:
Qui a Milano il comune ha promosso la creazione di parcheggi
sotterranei , concedendo a cooperative edilizie la
disponibilita' di terreni per durata di 90 anni,con la
clausola che i box auto vengano assegnati solo a proprietari
di appartamenti situati in un raggio di 400? metri dal
parcheggio sotterraneo.
In data aprile 2004 una di queste cooperative inizia la
costruzione di un parcheggio in concessione comunale,
nel mese di maggio mi rivolsi telefonicamente a questa
cooperativa dato che sono proprietario di un appartamento
avente diritto alla concessione, ma le disponibilità era
gia esaurita. In ogni modo lasciai la mia richiesta
chiedendo di essere interpellato in caso di rinuncia da
parte di altri .In data giugno 2005 vengo interpellato dalla
cooperativa che mi propone l'acquisto di un box per un costo
totale di 36000 ?
Provvedo a versare con le modalità previste per la
detrazione fiscale la somma di 29218 ? comprensive di
iscrizione alla cooperativa .
Facendo una inchiesta presso gli altri acquirenti scopro che
i box sono stati venduti a 19.000 .
La stessa conferma mi viene data dall'ufficio parcheggi del
Comune di Milano , ho pertanto chiesto alla cooperativa di
avere il box allo stesso prezzo degli altri acquirenti ma mi
e' stato risposto che l'unica possibilità era la
restituzione di quanto versato.
Quesito:.
Cosa posso fare per avere lo stesso trattamento degli altri
acquirenti cooperatori ?
Co
Risposta
al quesito :
Le Cooperative edilizie non
possono effettuare atti di assegnazione con
disparita’ di trattamento economico tra i soci
assegnatari, in quanto violerebbero i principi
imposti dal codice civile e dalle leggi speciali .
Nel caso in specie , occorre
innanzitutto verificare se le condizioni generali
di assegnazione praticate dalla Cooperativa
dipendono da un deliberato assembleare e ,
nell’ipotesi affermativa analizzarne il contenuto.
Qualora dall’esame dei
deliberati e dei bilanci venisse confermata la
disparita’ di trattamento vanno distinte due
ipotesi:
a)
che la disparita’ di
trattamento sia attuata dagli amministratori in
dispregio del deliberato assembleare; in tal caso
e’ possibile ricorrere all’Autorita’ giudiziaria
civile e , ricorrendone i presupposti , anche
penale;
b)
che la disparita’ di
trattamento sia attuata in esecuzione di deliberati
assembleari ; in tal caso si puo’ ricorrere all’Autorita’
amministrativa di Vigilanza con esposto denuncia per
la violazione dei principi mutualistici e alla
stessa Autorita’ giudiziaria per la declaratoria di
invalidita’ del deliberato assembleare e
l’esecuzione del contratto di assegnazione.
Quesito con E-Mail del 08/03/2006;richiedente residente in
Matera.
Fatto:
"Sono entrato a far parte di un cooperativa edilizia il
19.02.2004 in seguito alle dimissioni di un socio
effettivo;nel relativo verbale di c.d.a. si riporta
testualmente che la somma versata dal socio dimissionario
non viene restituita allo stesso, in quanto viene ceduta per
intero al sottoscritto che pertanto accetta la prenotazione
fatta dal socio dimissionario.
In quella stessa giornata mi è stato riferito che la
cooperativa aveva ottenuto un mutuo agevolato da parte della
Regione Basilicata solo per 31 soci su un totale di 37 e che
per i restanti sei era in corso un ricorso al T.A.R. e che
comunque nel mio caso visto che subentravo ad uno dei soci
fondatori acquisendone la quota avrei anche acquisito tutti
i diritti compreso quello del mutuo agevolato e dello stesso
alloggio prenotato.
Al momento attuale non ci è ancora stata la sentenza del
T.A.R. e la cooperativa ha deciso che gli ultimi sei soci
non hanno più diritto al mutuo agevolato.
nel frattempo ho provveduto a versare la prima rata
interessi relativa alla mia richiesta di mutuo ipotecario
così come mi è stata richiesta con nota scritta dal
presidente del c.d.a. il quale, nella stessa nota menzione
il mutuo ipotecario da me richiesto in base alla ex L.457/78,
precisando anche che il 50% di quanto versato mi sarà
restituito con assegno circolare.
successivamente a questo mio versamento il vicepresidente mi
comunica telefonicamente che c'è stato un errore nella
compilazione del libro soci causato da un componente del
vecchio c.d.a. e che quindi io non sarei più tra le persone
aventi diritto al mutuo agevolato ma che la cosa riguarda
solo me e il socio che mi precedeva e che il nuovo c.d.a.
non vuole entrare nel merito degli errori commessi in
passato perchè altrimenti si potrebbe scoprire che qualche
socio non ha nemmeno i requisiti per essere tale."
Quesito:
"io chiedo se a questo punto, visto che ho gia iniziato a
pagare gli interessi sul mutuo da me richiesto e che questo
pagamento mi è stato sollecitato con nota scritta dal
presidente del nuovo c.d.a., ho comunque diritto a questo
mutuo agevolato.
Visto che nel frattempo ho perso l'opportunità di accedere
ad un mutuo agevolato ancora più conveniente (circa 2 punti
percentuali in meno del tasso di interesse) di quello della
cooperativa e che avrei dovuto accendere con l'ente
Previdenziale del mio ufficio, mi chiedo se non ci siano gli
estremi, nel caso il c.d.a. decidesse di revocarmi il mutuo
agevolato, di chiedere i danni al c.d.a. stesso".
Risposta
al quesito :
Nelle Cooperative Edilizie fruenti di contributo
pubblico al socio receduto o escluso subentra
l’aspirante socio secondo l’ordine della apposita
graduatoria , che deve essere tenuta dagli
amministratori della Cooperativa ai sensi della
disciplina dettata dal T.U. n.1165/38.
Nell’ipotesi di programma costruttivo parzialmente
ammesso al finanziamento pubblico, i soci hanno
diritto alla scelta degli alloggi secondo l’ordine
della graduatoria cronologica della loro ammissione
, salva diversa disposizione dello Statuto.
L’intervento pubblico parziale e’ solitamente mirato
al finanziamento di determinati alloggi ben
individuati nel piu’ ampio programma costruttivo.
Qualora uno degli alloggi finanziati dovesse
rendersi libero per recesso o esclusione del socio
prenotatario , i soci prenotatari degli alloggi non
finanziati hanno diritto alla nuova prenotazione
dell’alloggio fruente dell’agevolazione finanziaria.
Se,
pero’, nel caso in specie, il Suo ingresso nella
Societa’ e’ stato condizionato alla prenotazione di
quel determinato alloggio , allora la Sua scelta e’
divenuta parte integrante del contratto sociale , i
cui diritti e obblighi sono tutelabili innanzi all’Autorita’
competente.
Ove
non si sia formato un vero e proprio vincolo
contrattuale , per quanto in atto emerge , appare
impraticabile qualunque rivalsa risarcitoria .
Quesito con E-Mail del 04/03/2006;richiedente residente in
Capurso.
Fatto:
Sono iscritto in una cooperativa
edilizia in cui attualmente risiedo. La cooperativa, a
breve, dovrebbe ricevere i suoli su cui edificare con
l'autofinanziamento dei soci, quindi senza contributi
pubblici.
Quesito:
In questi mesi dovrei spostare la mia
residenza in un comune limitrofo. In cooperativa mi
hanno detto che questo comporterà la perdita del
requisito soggettivo della residenza necessario per
ottenere l'assegnazione dell'alloggio una volta
edificato.
Esiste qualche norma che permette ai
militari assegnatari di un alloggio realizzato in
cooperativa di stabilire la propria residenza presso
l'alloggio in un tempo successivo stabilito? Oppure il
requisito della residenza deve preesistere, e se così da
quando?
Risposta
al quesito :
Si presume che la Cooperativa sia
assegnataria di aree ricadenti nei Piani di Zona per
l’edilizia popolare e ,quindi , i soci debbano possedere
tutti i requisiti previsti dalla legge per acquisire
l’alloggio sociale loro assegnato.
Tra i requisiti soggettivi dei soci
e’ previsto dalla legge quello relativo alla residenza
nel Comune dove sorge l’insediamento costruttivo.
L’art. 95 del T.U. 1165/38 dispone
che il requisito della residenza debba essere posseduto
o alla data d’iscrizione alla Cooperativa ovvero alla
data di prenotazione dell’alloggio.
L’art. 2 del DPR 1035/72 dispone
testualmente che
Può conseguire l'assegnazione
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
……
b ) chi abbia la residenza
ovvero presti la propria attività lavorativa nel
comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli
compresi in un programma comprensoriale, in uno
dei comuni del comprensorio, salvo ……
Appare ,quindi, evidente che , se
il Comune in cui Lei trasferira’ la residenza appartiene
al “comprensorio” non si pone alcun problema in ordine
al suo diritto all’assegnazione del costruendo alloggio;
se ,viceversa, il nuovo Comune di
residenza non fosse ricompresso nel “comprensorio” ,
allora potra’ utilizzare l’art. 2 del Dpr 1035
dimostrando che la sua amministrazione provvedera’ al
trasferimento della sua attivita’ lavorativa nel comune
dell’insediamento costruttivo.
Resta , evidentemente , l’obbligo
di trasferire la residenza nell’alloggio sociale , entro
trenta giorni dall’assegnazione definitiva.
Quesito con E-Mail del 01/03/2006;richiedente residente
in Matera.
La Cooperativa edilizia di cui sono
socio ha contratto un mutuo fondiario
con una Banca. La Banca dopo aver stipulato il contratto
di mutuo fondiario
ha scritto alla cooperativa che il futuro accollo mutuo
a "il sottoscritto"
non sarebbe stato erogato. Il presidente non ha voluto
chiedere pareri ad
altri istituti di credito, non mi ha rilasciato
documentazione per poter
chiedere un mutuo ad altro istituto bancario. Mi ha
chiesto solo ed
esclusivamente contante. la quota in conto mutuo da me
firmata sul
cronoprogramma economico è pari al 50%. Molti istituti
di credito mi hanno
confermato che al momento dell'assegnazione mi possono
dare il mutuo. il
presidente ha convocato l'assemblea dei soci per
morosità al momento in base
al cronoprogramma per i lavori eseguiti il 50 % ho
versato in conto cassa ed
il 50% da conto mutuo e quindi mi chiede il rimborso
della quota di mutuo
fondiario della Cooperativa e continua a non darmi la
copia del contratto
con la banca mutuante l'atto di provenienza del suolo e
la concessione
edilizia. Non mi ha comunicato le varie assemblee anche
quella dell'asserita
esclusione che ci sarà tra qualche giorno.
1. il socio che non potrà usufruire del futuro accollo
mutuo dalla banca
concedente il mutuo fondiario alla cooperativa può
usufruire dello stesso
fino all'assegnazione definitiva dell'alloggio?
2. può il presidente escludermi per morosità.
3. può il presidente non agevolarmi nella ricerca di
altre soluzioni
creditizie e chiedermi solo ed esclusivamente la forma
del contante.
4. può non invitarmi all'assemblea.
5. quali sono le iniziative immediate in mia difesa da
intraprendere.
Risposta
al quesito :
La risposta al quesito è
formulata sul presupposto che la Cooperativa in
questione non abbia fruito di contributo erariale ,
posto che in tal caso non potrebbe spiegarsi il rifiuto
dell’Istituto mutuante a stipulare il mutuo individuale,
garantito tra l’altro dell’Ente pubblico finanziatore.
Si deve,
inoltre, presupporre che l’Istituto mutuante non sia
disponibile a stipulare i mutui individuali con tutti
gli assegnatari.
Se cosi’ fosse ,
la Cooperativa deve provvedere al pagamento delle rate
sino alla definitiva estinzione del mutuo.
Se, viceversa,
l’Istituto mutuante rifiuti la stipula del singolo
contratto individuale, deve presupporsi che cio’ accada
per motivi di garanzia e la decisione dell’Istituto
medesimo sia supportata da clausola specifica esposta
nel contratto di mutuo fondiario con la Cooperativa.
In tal caso va
osservato che la Cooperativa , al momento della stipula
del contratto di mutuo, era gia’ in grado di esporre
all’Istituto bancario la situazione individuale di
ciascun socio e non possa ,quindi, oggi lamentarsi del
rifiuto opposto dalla Banca al trasferimento del mutuo
in capo al singolo socio.
Il problema deve
,quindi, essere risolto dalla Cooperativa , la quale
puo’ continuare a riscuotere le rate dal socio e
versarle alla Banca sino all’estinzione del mutuo
fondiario residuo ovvero adottare altra soluzione.
Resta fermo che
, nel rispetto dei principi contrattuali societari e dei
principi mutualistici , al socio non puo’ essere
richiesto il versamento in unica soluzione dell’importo
originariamente rientrante nella prevista quota di
mutuo.
In questa
ottica, la Cooperativa non puo’ procedere
all’esclusione per morosita’ del socio che rifiuti di
eseguire una delibera illegittima.
La Cooperativa
,inoltre , non puo’ omettere la convocazione del socio (
non moroso!) e se cio’ accadesse la relativa delibera
sarebbe nulla.
E’ necessario
che il socio formuli subito una specifica diffida alla
Cooperativa in ordine alla soluzione del caso e si
dichiari al contempo pronto a stipulare il mutuo
individuale anche con altro Istituto .
In ogni caso ,
le delibere che verranno adottate dalla Cooperativa
dovranno essere tempestivamente opposte innanzi all’Autorita’
giudiziaria competente.
Quesito con E-Mail del 10/01/2006;richiedente residente in
Milano
FATTO:
La mia famiglia è titolare
di una (presunta, a mio parere) società cooperativa
edilizia fondata nel 1950 e con lo statuto MALAMENTE
adeguato in base alle nuove norme 2003 del CC
La cooperativa è sempre
stata INATTIVA, non ha mai operato, quindi non ha mai
rispettato i parametri di prevalenza e non ha mai
goduto di benifici fiscali o contributivi di alcun
genere, quindi non si sono mai formate RISERVE
INDIVISIBILI.
il bilancio è fatto
dall'attivo : terreno conferito dai soci e al passivo
:patrimonio sociale. STOP
+ costi amministrativi a conto economico.
Lo Statuto non riporta tutte
le clausole che la normativa prevede per le cooperativa
a mutualità prevalente.
manca del tutto, ad esempio, il paragrafo dei "requisiti
mutualistici" (ex basevi) e non si dice che la riserva
legale NON è distribuibile fra i soci (anche se si
prevede l'accantonamento del 30% alla stessa, come per
le prevalenti, un bel pasticcio).
peraltro un paragrafo recita testualmente:
"la decisione dei soci puo' in ogni caso destinare gli
utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per
legge, alla costituzione di riserve divisibili od
indivisibili"
(facoltà non concessa nelle mutualistiche se non alla
sottocategoria dei soci FINANZIATORI)
La cooperativa non è iscritta
ancora all'albo nè di quelle a mutualità prevalente ne a
quello delle "cooperative diverse".
la cooperativa non ha nessuna
intenzione di operare, nè oggi, nè mai.
QUESITO:
Possiamo considerare la
cooperativa in oggetto a "Mutualità nn Prevalente",
vista l'insussitenza dei requisiti e quindi
1) procedere all'iscrizione all'albo delle non
prevalenti o "diverse" pre-requisito per poi procedere
2) ad un adeguamento dello statuto per rendere piu'
chiara la formazione e destinazione delle riserve, e
prevedere quindi alla fine in caso di liquidazione la
destinazione ai fondi mutualistici del solo 3% che
sarebbe (a mio parere) il dovuto ?
Infatti e questo è il punto
:il comune di Milano esproprierà il terreno conferito
dai soci e l'indennizzo giusto sarebbe (per me) che
andasse ai soci stessi, che il terreno hanno acquistato
nel 1950 senza agevolazione alcuna.
Si presume che un
componente della Sua famiglia sia socio della
Cooperativa edilizia da Lei menzionata nel quesito in
oggetto.
Cio’ posto , va subito
rilevato che la predetta Cooperativa deve essere posta
in liquidazione volontaria , mancando ogni intento o
programma dei soci in ordine allo svolgimento di
qualsivoglia attivita’ per il raggiungimento
dell’originario scopo sociale.
In tale ottica , la
Cooperativa dovra’ procedere alla alienazione del
terreno a suo tempo acquistato con le “anticipazioni”
dei soci.
Con il ricavato della
vendita, il Liquidatore provvedera’ alla copertura del
credito dei soci per le loro anticipazioni ( operate per
l’acquisto del terreno, per le spese amministrative e
altro) , eventualmente maggiorate degli interessi di
legge maturati nel periodo.
Sara’ ,inoltre,
preventivamente necessario coprire tutte le spese
inerenti la Liquidazione , ivi compreso il compenso
dello stesso Liquidatore.
La presumibile
“differenza attiva” , detratte le quote obbligatorie ai
fondi mutualistici, costituira’ plusvalenza , che ,
assoggettata alla ordinaria tassazione , potra’ essere
distribuita ai soci in remunerazione del capitale
sociale da essi versato.
Quesito con E-Mail del 06/12/2005;richiedente residente in
Tremestieri Etneo
gradirei conoscere
se esiste una disciplina che regolamenta l'assegnazione
degli alloggi ai vari soci di una cooperativa edilizia.
sono sorti alcuni
contrasti tra i soci assegnatari circa il criterio di
assegnazione:
alcuni sostengono che si
deve procedere ad un sorteggio, altri (i più anziani)
sostengono che deve essere data precedenza di scelta ai
soci che si soni iscritti per primi.
si precisa che tutti i
soci, a prescindere dalla data di adesione, hanno
versato identiche ( per numero e per importo) quote
sociali.
Risposta
al quesito :
La disciplina che regola la
prenotazione e l’assegnazione degli alloggi delle
Cooperative Edilizie si desume dal complesso delle norme del
codice civile e di quelle contenute nelle leggi speciali. In
particolare , per le Cooperative edilizie a contributo
pubblico , interviene la normativa del T.U. n. 1165/38 e
successive modificazioni , tuttora vigente. Secondo la
predetta disciplina , il socio deve procedere alla
prenotazione dell’alloggio al momento della sua ammissione
deliberata dal consiglio di amministrazione. Ne consegue che
, in questo tipo di Cooperativa, la prenotazione segue
l’ordine cronologico dell’entrata del socio nel sodalizio e
,quindi, anche l’assegnazione dovra’ seguire tale criterio. I
soci fondatori , il cui vincolo sociale e’ sorto in pari
data, dovranno prenotare gli alloggi con il sistema del
sorteggio ( anche in ossequio al principio della parita’
di trattamento dei soci , che governa le Cooperative
edilizie)
Quesito con E-Mail del 10/10/2005;richiedente residente in
Roma
mi permetto di rubarLe
qualche minuto sperando che Lei mi possa aiutare.
Il quesito che Le pongo e
che mi sta dando del filo da torcere è questo:
"Una cooperativa edilizia
che percepisce dei contributi pubblici può avvalersi di
società di intermediazione immobiliare per trovare degli
associati?"
Un mio cliente ha pagato una
società di intermediazione (..profumatamente!) per
"prenotare" un alloggio che non gli è stato mai
consegnato dalla cooperativa edilizia. Per la
restituzione della provviggione vorrei dimostrare che lo
scopo di lucro della società intermediatrice mal si
sposa con la finalità mutualistica della cooperativa, ma
non riesco a trovare un supporto della legge.
Lei che dice? C'è una legge
che esclude la mediazione nelle cooperative edilizie a
contributo statale?
Risposta al quesito :
E’
stata gia’ fornita risposta ad un quesito relativo
ad un caso simile al Suo. Le ribadisco ,pertanto, che
la Cooperativa Edilizia fruente di contributo
pubblico non puo’ in alcun caso instaurare rapporti
leciti con Societa’ di intermediazione immobiliare ,
che persegue lo scopo di lucro proprio del
mediatore .La Cooperativa Edilizia che richiede
l’assegnazione del terreno e l’intervento
agevolativo del contributo pubblico deve essere
inizialmente munita di un adeguato numero di soci,
in proporzione al programma costruttivo proposto e
di un numero di aspiranti soci , tutti in possesso
dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. Non si
comprende ,quindi, la necessita’ di una attivita’ di
ricerca di ulteriori soci attraverso un canale di
intermediazione lucrativo. D’altra parte va rilevato
che , nel caso in specie, non esiste un affare cui
commisurare la “percentuale” dell’intermediario ,
posto che la Cooperativa Edilizia a contributo
pubblico non “vende” gli alloggi da essa
realizzati. Se la Cooperativa ha violato la legge ,
prospettando rapporti sociali “fittizi” ( soci teste
di paglia cui far subentrare soci realmente
interessati , gravando questi ultimi di oneri
“extra” ) allora il contratto di intermediazione
immobiliare sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1345
e/o 1418 c.c.
Quesito con
E-mail del 18/09/2005; richiedente residente in Roma
Salve, sarei grato se fosse possibile avere un parere sulle
seguenti questioni inerenti Cooperative edilizie: