Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’01/05/2016

Un’impresa edile o un libero professionista che risulta essere titolare di una società e che inoltre è anche socio di una cooperativa indivisa può regolarmente avere rapporti di lavoro con la Cooperativa con relativa fattura, e, concludendo, se non vi è conflitto d’interessi può anche partecipare alle adunanze con voto?

Risposta al quesito:
Nella Cooperativa a proprietà indivisa il rapporto mutualistico è intrattenuto esclusivamente con soggetti persone fisiche, destinatarie del diritto di uso degli alloggi sociali.
In tal caso, gli stessi assegnatari  possono intrattenere rapporti di lavoro nel rispetto delle regole Statutarie e dei regolamenti interni.
Se lo Statuto sociale lo prevede, anche una impresa può detenere una quota della Cooperativa, a condizione che venga rispettata la finalità sociale e quella mutualistica.

Quesito del 30/04/2016

Recentemente ho venduto una casa acquistata con finanziamento agevolato regionale (Sicilia) L. 5/8/1978 n. 457 e vorrei entrare in una cooperativa edilizia per acquistare un alloggio in un comune diverso.
Considerato che la cooperativa usufruirà dei benefici di cui alla legge 79/75, gradirei sapere se possiedo i requisiti per entrare come socio.

Risposta al quesito:
Tra i requisiti soggettivi necessari per ottenere l’assegnazione dell’alloggio realizzato con il contributo pubblico, viene annoverato quello di non avere già fruito di assegnazione agevolata.
In ragione di quanto precede, dunque, non ha diritto all’assegnazione del nuovo alloggio, a meno che la Cooperativa realizzi l’immobile in assenza da assegnare  di contributo pubblico.

Quesito del 29/04/2016

Dal 1991 socio di coop ex L. 166/75 e L. 167. Diritto di superficie 99 anni.
Tutti i 42 soci abbiamo pagato tutto. Con decreto del M.I.S.E. del 15.02.2012 viene messa in liquidazione ed il liquidatore chiede altre somme, circa 200,000,00 €, per fare l’atto di proprietà. E’ corretto? E non sappiamo nemmeno perchè dobbiamo questa cifra.

Risposta al quesito:
Si può presumere che la Cooperativa abbia concordato con il Comune concedente un nuovo atto modificativo della Convenzione con cui è stato concesso il terreno in diritto di superficie.
La modificazione riguarda evidentemente l’acquisizione del diritto di proprietà del terreno da parte della Cooperativa, con conseguente conguaglio del prezzo in favore del Comune, come previsto per legge.
Tali circostanze dovrebbero essere note ai soci, posto che esse sono rese possibili solamente a seguito di delibera assembleare.
La quantificazione dell’importo dovuto al Comune può essere verificato attraverso l’anali del bilancio della Società, ma anche mediante accesso agli atti amministrativi dell’Ente locale.

Quesito del 29/04/2016

La contatto per avere delle delucidazioni in merito alla mia attuale situazione! Sono in affitto presso una casa in cooperativa ed il proprietario di casa non vuole farmi il regolare contratto in quanto evince che non può farlo prima dei 5 anni… Lui oltre questo mantiene la residenza presso la mia attuale abitazione… come posso tutelarmi o agire nei suoi confronti?

Risposta al quesito:
Il regime locatizio è in gran parte di tipo vincolistico, cioè soggetto a determinate norme imposte ex lege e non sostituibili per volontà delle parti.
Sicché il contratto di locazione deve essere stipulato per iscritto, altrimenti esso non ha valore.
In assenza di contratto si instaura un rapporto di fatto, normalmente più conveniente per l’inquilino che non per il proprietario (basti pensare che quest’ultimo non può attivare i procedimenti speciali di sfratto e in caso di controversia deve instaurare un giudizio ordinario di lunga durata).
Se, comunque, l’inquilino ha interesse a ottenere un atto scritto con valore ai fini locativi, in tal caso deve mettere in mora il proprietario e, nell’ipotesi di mancato riscontro, deve notificargli un contratto di locazione contenente le disposizioni del codice civile e provvedere alla relativa registrazione (il cui costo deve essere detratto dal canone nella misura del 50%).
Con l’accettazione del canone, il proprietario manifesta implicitamente il consenso contrattuale, sicché l’atto si perfezione ai fini di legge.

Quesito del 29/04/2016

Ho trovato casualmente una quota di lire 500 di una società a responsabilità limitata che è denominata “società cooperativa agricola XX” del 26 aprile 1945, titolo nominativo n. 215 omologata dal Tribunale di Agrigento con durata della società di cento anni.
Ho il sospetto che si tratti di una quota di una società costituita con la famosa legge “Gullo” sulle cooperative agricole; era di un mio zio adesso deceduto, da cui ho ereditato essendo esso senza prole.
Chiedo se è possibile di sapere se questa quota azionaria possa avere un valore, se è eventualmente possibile riscattarla, e che itinerario e che costi si avrebbero per un eventuale riscatto; sempre che riscattarla possa fruttare qualcosa e sia dunque conveniente.

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se la Cooperativa è tuttora esistente, ciò mediante la visura presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente.
Nell’ipotesi di riscontro positivo, occorre verificare i bilanci della Società e solamente se essi risultano più che attivi, varrebbe la pena di procedere oltre per verificare lo Statuto sociale, ciò al fine di comprendere lo scopo sociale e l’effettiva attività svolta a scopo mutualistico.
All’esito di tutte le predette verifiche (presumibilmente costose in quanto eseguite da professionista specializzato) si potrebbe valutare concretamente la eventuale convenienza a richiedere la liquidazione della quota.
Or, poiché trattasi di Cooperativa agricola e di conseguente rapporto mutualistico, ma soprattutto in ragione della presumibile lunga assenza del socio (tenuto anche ai prevedibili versamenti sociali), tutto lascia  supporre l’inesistente valore della quota sociale in questione e, comunque, la mancata convenienza ad accertarlo.

Quesito del 29/04/2016

Sono socio di una cooperativa inizialmente a proprietà indivisa e successivamente trasformata in coop a proprietà divisa, che gode del contributo a fondo perduto della legge 492/75 (in realtà mai ricevuto), esclusivamente per appartenenti alle forze armate.
Sono attualmente assegnatario di un alloggio dal 2009.
Volevo chiedere se era possibile cedere la mia quota a mia figlia, non appartenente alle forze armate, rinunciando pertanto al contributo citato.
Lo statuto della cooperativa, a riguardo cita: “In caso di finanziamento della legge 492/75, il socio deve appartenere esclusivamente alle forze armate e/o di Polizia e/o ai corpi militari…”.
Però cita anche che: “Scopo della società è la costruzione senza fini di lucro di case popolari ed economiche a proprietà indivisa da concedere ad uso esclusivo a soci aventi i requisiti stabiliti dalla legge sull’edilizia economica e popolare”.
Dal momento che mia figlia avrebbe tali requisiti, mi chiedevo se potesse comunque acquisire la mia quota, perdendo il diritto al contributo, oppure no. 

Risposta al quesito:
Nel caso di specie è teoricamente possibile il subentro della figlia del socio, ma praticamente una tale evenienza trova dei limiti burocratici che ne rendono difficoltosa l’attuazione.
Occorre, infatti, che:
a) La Cooperativa, non più a finanziamento pubblico relativamente al caso particolare, dia il consenso al subentro;
b) L’Ente finanziatore emetta provvedimento correttivo del decreto di finanziamento, sottraendo l’alloggio per il quale si è verificata la rinuncia;
c) L’Istituto mutuante stipuli un atto correttivo del mutuo concesso e determinativo della riduzione dell’ipoteca ( con costi aggiuntivi, posto che si tratta di atto pubblico);
E’, comunque, necessario verificare preventivamente l’atto di convenzione con il Comune concessionario dell’area, in quanto se tale atto prevede l’assegnazione degli alloggi esclusivamente ai soggetti appartenenti alle Forze Dell’Ordine, in tal caso ci sarebbe un ostacolo in più, in quanto occorrerebbe ottenere un provvedimento amministrativo di deroga e, quindi, una nuova Convenzione in appendice alla prima.