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COOPERATIVE
All'interno della pagina sono disponibili annotazioni esplicative, costantemente aggiornate, tratte da casi di studio:

- Esclusione per morosità dalla qualità di socio di cooperativa edilizia a contributo pubblico. Ricorso alla Commissione regionale di vigilanza della Sicilia. Motivi infondati e rigetto del ricorso.

- Programma edilizio cooperativo. Espropriazione per pubblica utilità. Assegnazione dell'area in assenza di esplicita delega alla cooperativa. Sopraggiunta illegittimità del procedimento ablativo. Giudizio risarcitorio. Legittimazione passiva del Comune.

- Esclusione da socio di cooperativa edilizia a contributo pubblico. Ricorso alla Commissione regionale di vigilanza. Mancata tempestiva notifica del ricorso alla cooperativa. Inammissibilità del ricorso.


ESCLUSIONE PER MOROSITÁ DALLÁ QUALITÁ DI SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO PUBBLICO. RICORSO ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA SICILIA. MOTIVI INFONDATI E RIGETTO DEL RICORSO.

Fatto

Con lettera del 26.10.98, 23.12.98, 06.03.00, 03.04.00, 10.04.00 la Cooperativa ha più volte invitato il socio a provvedere al pagamento dei suoi debiti sociali. Il socio intimato ha riscontrato le predette missive chiedendo di esaminare preventivamente la documentazione contabile della società e contestando comunque il credito nei propri confronti in forza di un preteso errore nel computo metrico nel contratto di appalto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori sociali. Persistendo la denunciata morosità il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'esclusione del socio, notificando il relativo provvedimento.
Avverso la delibera di esclusione ha tempestivamente proposto ricorso il socio escluso.
La Cooperativa si è costituita in termini sostenendo:
a) che tutte le richieste di versamento erano supportate da delibere sociali regolarmente approvate;
b) che nessun errore era ipotizzabile in ordine al contratto di appalto, posto che esso era stato stipulato a forfait e non a misura;
c) che nessun diritto poteva competere al socio in ordine al diretto controllo della documentazione contabile, posto che nelle società cooperative le verifiche della documentazione contabile sono riservate esclusivamente al Collegio
Sindacale, mentre l'attività gestionale compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
*************
La Commissione Regionale di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia ha rigettato il ricorso sostenendo:
-che le contestazioni del credito sociale formulate dal socio escluso sono apparse intempestive, non essendo stata mai impugnata alcuna delibera di ripartizione delle spese, né alcuna delibera di approvazione dei bilanci societari;
-che il dedotto errore nella formulazione del computo metrico si è appalesato infondato, non potendosi ipotizzare alcun errore di tal genere in un appalto a forfait, il cui accordo contrattuale esclude, appunto, ogni ipotesi di misura dei lavori eseguiti;
-che il mancato invio della documentazione da parte della Cooperativa è risultata ininfluente sulla morosità determinatasi, tenuto conto dei bilanci sociali approvati e non opposti dal socio escluso.
Decisione assunta nella seduta del 18.12.2000.

PROGRAMMA EDILIZIO COOPERATIVO. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ASSEGNAZIONE DELL'AREA IN ASSENZA DI ESPLICITA DELEGA ALLA COOPERATIVA. SOPRAGGIUNTA ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO ABLATIVO. GIUDIZIO RISARCITORIO. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE.

Fatto

La Cooperativa edilizia.... e il Comune di .... venivano convenuti in giudizio innanzi al Tribunale di Messina dai signori............... con atto di citazione notificato il 23.2.85; dai signori....... con successivo atto di citazione notificato il 13.3.85; dal sig......... con atto di citazione notificato il 6.4.85.
Nei rispettivi atti giudiziali gli attori assumevano di essere proprietari dei terreni siti nel Comune di ..............., assegnati con provvedimento sindacale ai sensi della L. 865/71 alla Cooperativa .................. per la realizzazione di interventi di edilizia popolare. Enunciavano ancora gli attori di avere proposto avverso gli atti del procedimento espropriativo specifica impugnativa al T.A.R. di Catania, ottenendo la sentenza n.1597/84 che, in accoglimento dei ricorsi, aveva annullato i provvedimenti impugnati; ciò posto, deducevano l'illegittimità della occupazione dei terreni di loro proprietà e conseguentemente chiedevano la restituzione dei terreni medesimi, previa riduzione in pristino, ovvero il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita delle aree o del deprezzamento dei fondi residui.
Il Comune di................ si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il gravame, allora in corso, avverso la sentenza del T.A.R. Il Comune, inoltre, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo la Cooperativa il soggetto espropriante e, in via subordinata, chiedeva di essere dalla stessa garantito a seguito degli obblighi assunti con la convenzione del 29.11.1978.
Si costituiva, quindi, anche la cooperativa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e indicando il Comune di ....... quale Ente espropriante tenuto al risarcimento richiesto.
Tutti i giudizi venivano riuniti e il Tribunale accoglieva la richiesta di consulenza tecnica, disponendo l'accertamento del valore dei terreni occupati dalla Cooperativa .......
Espletata la consulenza tecnica il Tribunale di Messina in data 10.10.1989 emetteva la sentenza con cui accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di ........ e condannava la Cooperativa al risarcimento dei danni subiti dagli attori per la perdita definitiva delle aree de quibus, per il periodo di occupazione abusiva dei terreni e per il deprezzamento subito dalle aree residue non occupate.
Avverso tale predetta sentenza proponevano appello gli attori, la Cooperativa convenuta e lo stesso Comune di ......... Con sentenza del 14.4.1994 depositata il 20.6.1994, la Corte d'Appello di Messina confermava integralmente la sentenza emessa dal Tribunale, e condannava gli appellanti a rifondere le spese del giudizio di appello in favore del Comune di ....... Con la predetta sentenza la Corte d'Appello di Messina, sostanzialmente così decideva:
a)doversi ritenere il difetto di legittimazione passiva del Comune di........, essendo esclusivamente legittimata la
Cooperativa convenuta, posto che essa Cooperativa aveva agito in assenza di decreto definitivo di esproprio,
occupando le aree de quibus nel proprio esclusivo interesse e così cagionando il danno ai legittimi proprietari;
b)non doversi in alcun modo ritenere responsabile il Comune di .............. in ordine al decreto di occupazione annullato dal T.A.R., posto che il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia aveva riformato la decisione de qua;
c)doversi ritenere consolidata l'irreversibilità della trasformazione di tutti i terreni occupati, con conseguente risarcibilità del danno anche in riferimento al deprezzamento subito dagli spezzoni di terreno non occupati e rimasti nella disponibilità dei legittimi proprietari.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in Cassazione la Cooperativa edilizia ........ proponendo i seguenti
MOTIVI DI RICORSO
1)ai sensi dell'art.360 c.p.c. n.3 per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1387, 1392, 1703 del codice civile. Tanto il Giudice di primo grado, quanto la Corte d'Appello di Messina hanno errato nell'accogliere l'eccepito difetto di legittimazione passiva del Comune di .................., ritenendo esclusivamente responsabile del danno la Cooperativa.....
Ed invero, le predette determinazioni giudiziali sono fondate sul presupposto che la Cooperativa, odierna ricorrente,
abbia avuto specifica delega a provvedere alla attività espropriativa.
In altri termini, secondo i giudici di merito, la Cooperativa ............., non avendo provveduto agli adempimenti di cui al presunto mandato, sarebbe responsabile della illegittimità del procedimento espropriativo e, quindi, diverrebbe unica legittimata passiva nel giudizio risarcitorio.
Da una attenta lettura dell'atto di convenzione stipulato con il Comune di ......., appare viceversa che il presunto
mandato non è stato mai conferito e, anzi, è inequivocabilmente da escludersi.
Ed invero, l'art.1 della predetta convenzione statuisce che l'acquisto dell'area de qua debba avvenire "a cura del
concessionario a termine dell'art.60 della L.865/71".
Il succitato articolo 60 dispone che gli Enti concessionari acquistino dai Comuni le aree loro assegnate, prevedendo
anche la possibilità che gli Enti medesimi vengano all'uopo delegati.
Ne consegue, quindi, che a norma di legge gli Enti assegnatari "possono" procedere direttamente all'acquisizione delle aree a condizione, però, che sussista specifico mandato conferito dal Comune.
E va rilevato che tale mandato deve essere conferito necessariamente per iscritto, trattandosi di acquisizione di beni immobili, giusta statuizione dell'art.1392 c.c.
Nel caso in ispecie, tuttavia, non sussiste alcun mandato scritto e, anzi, dalla lettura letterale della convenzione
del 29.11.78 si evince inequivocabilmente che tale mandato è da escludersi.
L'articolo 1 della convenzione, infatti, dispone l'acquisto "a cura del concessionario", ma non specifica che tale acquisto debba essere effettuato dal concessionario medesimo, direttamente nei confronti dell'espropriato.
In altri termini la Cooperativa concessionaria avrebbe dovuto acquistare "a propria cura" la proprietà dell'area dal
Comune, il quale a sua volta l'avrebbe dovuta preventivamente acquistare mediante le procedure espropriative.
La dizione letterale della clausola convenzionale non determina, infatti, alcuna specifica delega, posto che il predetto art.60 pone come norma che l'acquisizione delle aree avvenga dal Comune e come eccezione l'acquisizione diretta da parte dei concessionari.
D'altra parte a risolvere l'apparente problematica interviene proprio l'art.4 della convenzione de qua, che testualmente recita: "A titolo di corrispettivo, la società verserà al Comune, in unica soluzione, all'atto della consegna dell'area, il prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione definitiva pagata per il terreno ceduto...".
Era, quindi, il Comune di ................. il soggetto obbligato ad acquisire le aree de quibus mediante le procedure
espropriative, mentre la Cooperativa era obbligata ad acquistare dal Comune medesimo quelle aree.
2)ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.3 per la violazione dell'art. 2043 c.c. Correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che il danno dedotto in causa fosse riconducibile all'illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., confermando il principio ivi contenuto in ordine al nesso tra responsabilità e autore del danno.
I Giudici di merito, tuttavia, hanno errato nel ritenere la responsabilità risarcitoria imputabile alla Cooperativa e non al Comune convenuto.
Il titolare del procedimento espropriativo, viceversa, era ed è proprio il Comune convenuto, il quale ha omesso gli
adempimenti cui era obbligato dalla legge e dalla convenzione stipulata con la Cooperativa
.
E', quindi, evidente che l'eventus damni sia stato provocato dalla mancata attuazione della corretta procedura
espropriativa da parte del Comune, il quale è conseguentemente l'unico soggetto obbligato al risarcimento.
La Cooperativa ricorrente, viceversa, è obbligata al pagamento al Comune del solo prezzo di esproprio, giusta
disposizione dell'art.4 della convenzione in notar.......
Il predetto obbligo, tuttavia, è conseguente all'effettiva acquisizione dell'area da parte del Comune e alla successiva
cessione della stessa alla cooperativa.
3)ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.3 per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 60 della L.865/71 e dell'art. 3 della L.458/88. Il Comune di ..........., con le deliberazioni dedotte in giudizio, ha proceduto alla localizzazione delle
aree e, quindi, alla assegnazione delle medesime in favore della Cooperativa ............... ai sensi dell'art. 35 della
L.865/71.
A termini dell'art. 60 della L.865/71 il Comune di..........., nella qualità di concedente, avrebbe dovuto acquisire l'area e, successivamente, cederla alla Cooperativa concessionaria, previo pagamento dell'indennizzo.
Appare, dunque, evidente che l'Ente espropriante risulta essere a termini di legge il Comune di........... e non già la
Cooperativa concessionaria.
Il risarcimento del danno compete, quindi, esclusivamente al Comune convenuto, unico legittimato passivo ai sensi
dell'art. 3 della L.458/88.
********
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale proposto dalla Cooperativa cassando la sentenza con rinvio ad altro Giudice di merito e sancendo il seguente principio:
"..il giudice di rinvio, sull'accertato presupposto che l'opera fu dalla Cooperativa ultimata in pendenza di occupazione legittima, valuterà se il Comune di........., attraverso la convenzione dalle parti stipulata, abbia conferito alla Cooperativa stessa la delega alla mera realizzazione dell'opera, ovvero estesa anche a compiti di promozione della procedura espropriativa, essendo la prima ipotesi idonea ad escludere la responsabilità dell'Ente delegato, mentre in ogni caso la seconda mantiene ferma la corresponsabilità dell'Ente delegante (che conserva la qualità di espropriante e come tale è titolare del potere dovere di controllare e sollecitare lo sviluppo della procedura."
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez.1 n.2438/97 depositata il 19.3.97.

ESCLUSIONE DA SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO PUBBLICO. RICORSO ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA. MANCATA TEMPESTIVA NOTIFICA DEL RICORSO ALLA COOPERATIVA. INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Fatto

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.9.99 i sig.ri ........... venivano esclusi dalla qualità di soci della Cooperativa edilizia...., fruente di contributo pubblico. La predetta delibera veniva assunta a seguito di persistente e grave morosità, mai sanata dagli esclusi, nonostante le numerose diffide di pagamento.
Con lettera datata 19.10.99, ma effettivamente spedita il 3.11.99, l'avvocato dei soci esclusi comunicava alla società di avere inoltrato in pari data il ricorso avverso la predetta delibera di esclusione, notificata ai propri assistiti il 20.9.99.
Appresa la notizia dell'inoltro del ricorso, la Cooperativa si costituiva eccependo di non avere mai ricevuto alcun atto di opposizione da parte dei soci esclusi e chiedendo il rigetto del ricorso, palesemente tardivo e inammissibile.
Con ordinanza del 17.4.2000 la Commissione adita richiedeva ai ricorrenti di fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di gravame.
Con lettera datata 2.5.2000, il legale dei ricorrenti, inviava alla Cooperativa la copia del ricorso de quo.
In diritto la Cooperativa sosteneva
in via preliminare:
L'inammissibilità del ricorso notificato tardivamente alla Cooperativa resistente;
nel merito:
L'infondatezza dei motivi di ricorso, sussistendo la morosità denunciata.
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La Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia rigettava il ricorso, sostenendo:
"-che, benché invitati, i ricorrenti non provavano di avere notificato il ricorso nel termine di legge stabilito a pena di decadenza (trenta giorni, art.21 L.655/64), anche alla Cooperativa e che questa, con memoria del 17.4.2000, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto non tempestivamente notificatole;
-che con memoria pervenuta l'8.5.2000 i ricorrenti, ammettendo implicitamente di non avere notificato la copia del ricorso alla Cooperativa, chiedevano che la Commissione comunicasse il ricorso a detto Ente, in applicazione dell'art.4 della L.n.1199/71 (a mente del quale l'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti interessati), derogativo dell'art.21 della L.655/64;
-che questa seconda legge -contenente norme sulla disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari, ed in particolare sui ricorsi alla Commissione di Vigilanza­ non può invece derogare dalla legge citata dai ricorrenti, la quale disciplina la materia dei ricorsi amministrativi in genere, perché la legge generale posteriore, com'è noto non deroga alla legge speciale;
-che, pertanto, il ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha adempiuto -nel perentorio termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza- all'onere di notificare il ricorso anche alla parte controinteressata."
Decisione del 29.05.2000.