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SUL REATO
DI FALSO IN BILANCIO
FATTO
Il reato è stato contestato all'amministratore della società
......... per avere egli versato nel proprio conto corrente, anziché nel
conto corrente sociale, le somme relative agli acconti per la vendita
di un immobile e ciò con il presunto intento di creare fondi neri.
LE TESI DELLA DIFESA
L'avvenuta mancata contabilizzazione di una parte dei pagamenti
non "altera" l'attivo patrimoniale, ritenuto che trattasi di scrittura
finanziaria interna che non incide sulle "condizioni economiche della
società".
Le somme non esplicitate, infatti, sono state interamente ricomprese nel
conto del "fatturato", le cui potenzialità economiche sono rimaste intatte
ai fini della lettura del bilancio.
In altri termini, se quelle somme fossero state esplicitate avrebbero
decrementato il conto del fatturato e specularmente incrementato il conto
della cassa, lasciando, per ciò stesso inalterato, il "valore dello stato
patrimoniale".
La mancata esplicitazione delle somme, quindi, non ha potuto in alcun
modo alterare la "lettura del bilancio", i cui valori dell'attivo sono
rimasti immodificati.
La circostanza che le somme siano state di fatto apprese dall'amministratore
non può, dunque, rilevare ai fini del reato di cui all'art. 2621 c.c.,
posto che il "credito del fatturato" non è stato nascosto, anzi pienamente
evidenziato.
In sostanza non si è "inventata" alcuna posta patrimoniale, né tanto meno
se ne è occultata un'altra.
Ci sarebbe stata l'immutatio veri se una posta patrimoniale del passivo
o dell'attivo fosse stata "sostanzialmente" alterata.
Se cioè fosse stata occultata una parte del credito e del debito nella
loro effettiva consistenza economica e, quindi, in relazione al titolo
che li ha determinati.
Nel caso in specie, viceversa, il credito nei confronti dell'acquirente
è stato riportato per intero nel "fatturato", con la necessaria conseguenza
che non è stato alterato il risultato economico del bilancio.
L'amministratore, infatti, non ha artificiosamente fatto apparire un credito
inferiore allo scopo di trattenere per sè la differenza non esposta ma,
viceversa, ha trattenuto alcune somme senza, tuttavia, celare nella contabilità
l'effettiva consistenza del credito de quo, determinando con ciò stesso
il proprio implicito obbligo di restituzione.
L'INESISTENZA
DI FONDI NERI
Nel caso in ispecie, assolutamente inequivocabile è apparsa
l'assenza di costituzione di fondi neri diretti a manovre occulte o fraudolente.
In relazione alle somme trattenute dall'amministratore e non contabilizzate,
infatti, non può ipotizzarsi la costituzione di "fondi neri".
Recentemente e reiteratamente la Suprema Corte si è ampiamente occupata
dei fondi neri la cui costituzione ha implicato la immutatio veri del
bilancio sociale.
In tutti i casi esaminati la Suprema Corte ha pacificamente ritenuto che
la costituzione di fondi neri fosse avvenuta in quanto è stata creata
la disponibilità liquida di somme attraverso l'alterazione del risultato
economico dell'attività d'impresa (per tutte Cass. pen.21.1.1998 n.1245).
In detti casi, infatti, la provvista è stata determinata dalla sottrazione
di somme dal credito effettivo (es: appalto conferito per 1000 attività
economica prestata per 1000, fatturato per 800, fondi neri disponibili
200) e dalla mancata esposizione del credito medesimo.
Nel caso in ispecie, viceversa, il fatturato è stato esposto in chiaro
e per intero, senza alcuna alterazione del risultato economico né attuale
né futuro.
Non ne è, pertanto, conseguita alcuna disponibilità effettiva delle somme
non contabilizzate, posto che esse sono rimaste in ogni caso vincolate
alla scrittura contabile del fatturato, esposto nella sua reale consistenza.
Di quelle somme, infatti, né l'amministratore né alcun altro soggetto
avrebbe mai potuto disporne come "fondi neri", avendo esse somme la provenienza
chiaramente appostata nel conto del "fatturato".
Alla chiusura del predetto conto (necessariamente dettata dal tipo di
scrittura contabile consistente in un credito "dichiarato") quelle somme
sarebbero emerse obbligatoriamente e, conseguentemente, la loro destinazione
non avrebbe potuto giammai essere occulta.
Nel caso in ispecie, quindi, può assolutamente escludersi la presenza
di "fondi neri", la cui origine deve rigorosamente poggiare su disponibilità
economiche pienamente autonome dalle scritture contabili.
L'ELEMENTO
PSICOLOGICO DEL REATO:
L'ASSENZA DELL'ANIMUS DECIPIENDI, LUCRANDI ET NOCENDI.
Perché si possa configurare il reato di cui all'art.2621
c.c. è necessaria la condotta fraudolenta caratterizzata da elementi riconducibili
all'animus decipiendi o all'animus lucrandi o all'animus nocendi (Cass.
pen.21.10.1999 n.12039).
Nel caso in ispecie non sussiste alcuno dei predetti elementi intenzionali.
Ed invero:
In ordine
all'animus decipiendi:
Come si è già ampiamente detto, la momentanea apprensione delle somme
non contabilizzate non può configurare alcuna sottrazione economica al
patrimonio della società.
L'appostazione del conto "fatturato" nella reale consistenza, infatti,
non avrebbe potuto consentire alcuna "sottrazione" economica al patrimonio
sociale, né attuale né futura.
Le somme non contabilizzate erano necessariamente soggette all'emersione
(tenuto conto della appostazione del fatturato già eseguita per intero)
e, quindi, il loro apprendimento non avrebbe giammai potuto raggiungere
la finalità della sottrazione economica del patrimonio sociale.
In ordine
all'animus lucrandi:
Nel caso in ispecie non può assolutamente ipotizzarsi l'elemento intenzionale
diretto a realizzare l'ingiusto profitto.
Ed invero, come già si è detto, l'apprendimento delle somme non avrebbe
potuto avere una destinazione economica, ma era comunque limitato nel
tempo sino alla necessaria chiusura del conto relativo al "fatturato".
E neppure in riferimento alla "temporanea apprensione" delle somme de
quibus si potrebbe ipotizzare l'intento di lucro.
Appare, infatti, evidente che il "socio amministratore" in forza del proprio
credito (regolarmente appostato in bilancio) avrebbe potuto in ogni caso
entrare nella disponibilità delle somme controverse.
Per il socio amministratore, quindi, sarebbe stato del tutto inutile l'intento
dell'ingiusto profitto in ordine a quelle medesime somme di cui aveva
comunque diritto all'apprensione (quale creditore per anticipazioni operate
in favore della società).
In ordine
all'animus nocendi:
Non meno assente si appalesa nel caso in ispecie il dolo specifico di
danno, fondato sulla consapevolezza di infrangere la tutela del bene protetto.
Ed infatti, non sussiste alcun elemento che possa ragionevolmente suffragare
la presenza della specifica intenzionalità, diretta a danneggiare la compagine
sociale, i terzi in genere o lo stesso Fisco.
Ed invero:
-non può ipotizzarsi alcuna intenzionalità diretta a danneggiare i soci,
tenuto conto della composizione "familiare" della stessa compagine sociale;
-non può ipotizzarsi lo specifico dolo di danno diretto ad ingannare i
terzi sulla reale situazione della società, ritenuta l'assoluta assenza
di esposizione debitoria della società nei confronti di terzi;
-non può ipotizzarsi l'animus nocendi nei confronti del Fisco, ritenuto
che la mancata contabilizzazione delle somme de quibus non ha oggettivamente
alcuna incidenza sul risultato fiscale dei bilanci sociali (l'incidenza
fiscale è data esclusivamente dal conto del fatturato);
la palese inidoneità del mezzo, quindi, esclude ogni possibile intenzionalità
di danno fiscale.
Il dolo di danno, inoltre, va anche escluso dal punto di vista oggettivo,
ritenuto che la mancata contabilizzazione delle somme risulta assolutamente
ininfluente sul risultato economico dell'impresa e conseguentemente inidonea
a procurare qualunque tipo di danno.
L'elemento intenzionale del dolo di danno, infatti, sarebbe emerso solo
ove non si fosse dichiarato per intero il fatturato, circostanza questa
che, invece, avrebbe avuto incidenza sul risultato economico.
La
prima sezione penale del Tribunale di Messina con sentenza del 9.2.2001
ha ritenuto insussistente il reato ascritto.
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