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PENALE
All'interno della pagina sono disponibili annotazioni esplicative, costantemente aggiornate, tratte da casi di studio.

SUL REATO DI FALSO IN BILANCIO


FATTO
Il reato è stato contestato all'amministratore della società ......... per avere egli versato nel proprio conto corrente, anziché nel conto corrente sociale, le somme relative agli acconti per la vendita di un immobile e ciò con il presunto intento di creare fondi neri.


LE TESI DELLA DIFESA
L'avvenuta mancata contabilizzazione di una parte dei pagamenti non "altera" l'attivo patrimoniale, ritenuto che trattasi di scrittura finanziaria interna che non incide sulle "condizioni economiche della società".
Le somme non esplicitate, infatti, sono state interamente ricomprese nel conto del "fatturato", le cui potenzialità economiche sono rimaste intatte ai fini della lettura del bilancio.
In altri termini, se quelle somme fossero state esplicitate avrebbero decrementato il conto del fatturato e specularmente incrementato il conto della cassa, lasciando, per ciò stesso inalterato, il "valore dello stato patrimoniale".
La mancata esplicitazione delle somme, quindi, non ha potuto in alcun modo alterare la "lettura del bilancio", i cui valori dell'attivo sono rimasti immodificati.
La circostanza che le somme siano state di fatto apprese dall'amministratore non può, dunque, rilevare ai fini del reato di cui all'art. 2621 c.c., posto che il "credito del fatturato" non è stato nascosto, anzi pienamente evidenziato.
In sostanza non si è "inventata" alcuna posta patrimoniale, né tanto meno se ne è occultata un'altra.
Ci sarebbe stata l'immutatio veri se una posta patrimoniale del passivo o dell'attivo fosse stata "sostanzialmente" alterata.
Se cioè fosse stata occultata una parte del credito e del debito nella loro effettiva consistenza economica e, quindi, in relazione al titolo che li ha determinati.
Nel caso in specie, viceversa, il credito nei confronti dell'acquirente è stato riportato per intero nel "fatturato", con la necessaria conseguenza che non è stato alterato il risultato economico del bilancio.
L'amministratore, infatti, non ha artificiosamente fatto apparire un credito inferiore allo scopo di trattenere per sè la differenza non esposta ma, viceversa, ha trattenuto alcune somme senza, tuttavia, celare nella contabilità l'effettiva consistenza del credito de quo, determinando con ciò stesso il proprio implicito obbligo di restituzione.

L'INESISTENZA DI FONDI NERI
Nel caso in ispecie, assolutamente inequivocabile è apparsa l'assenza di costituzione di fondi neri diretti a manovre occulte o fraudolente.
In relazione alle somme trattenute dall'amministratore e non contabilizzate, infatti, non può ipotizzarsi la costituzione di "fondi neri".
Recentemente e reiteratamente la Suprema Corte si è ampiamente occupata dei fondi neri la cui costituzione ha implicato la immutatio veri del bilancio sociale.
In tutti i casi esaminati la Suprema Corte ha pacificamente ritenuto che la costituzione di fondi neri fosse avvenuta in quanto è stata creata la disponibilità liquida di somme attraverso l'alterazione del risultato economico dell'attività d'impresa (per tutte Cass. pen.21.1.1998 n.1245).
In detti casi, infatti, la provvista è stata determinata dalla sottrazione di somme dal credito effettivo (es: appalto conferito per 1000 attività economica prestata per 1000, fatturato per 800, fondi neri disponibili 200) e dalla mancata esposizione del credito medesimo.
Nel caso in ispecie, viceversa, il fatturato è stato esposto in chiaro e per intero, senza alcuna alterazione del risultato economico né attuale né futuro.
Non ne è, pertanto, conseguita alcuna disponibilità effettiva delle somme non contabilizzate, posto che esse sono rimaste in ogni caso vincolate alla scrittura contabile del fatturato, esposto nella sua reale consistenza.
Di quelle somme, infatti, né l'amministratore né alcun altro soggetto avrebbe mai potuto disporne come "fondi neri", avendo esse somme la provenienza chiaramente appostata nel conto del "fatturato".
Alla chiusura del predetto conto (necessariamente dettata dal tipo di scrittura contabile consistente in un credito "dichiarato") quelle somme sarebbero emerse obbligatoriamente e, conseguentemente, la loro destinazione non avrebbe potuto giammai essere occulta.
Nel caso in ispecie, quindi, può assolutamente escludersi la presenza di "fondi neri", la cui origine deve rigorosamente poggiare su disponibilità economiche pienamente autonome dalle scritture contabili.

L'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO:
L'ASSENZA DELL'ANIMUS DECIPIENDI, LUCRANDI ET NOCENDI.

Perché si possa configurare il reato di cui all'art.2621 c.c. è necessaria la condotta fraudolenta caratterizzata da elementi riconducibili all'animus decipiendi o all'animus lucrandi o all'animus nocendi (Cass. pen.21.10.1999 n.12039).
Nel caso in ispecie non sussiste alcuno dei predetti elementi intenzionali.
Ed invero:

In ordine all'animus decipiendi:
Come si è già ampiamente detto, la momentanea apprensione delle somme non contabilizzate non può configurare alcuna sottrazione economica al patrimonio della società.
L'appostazione del conto "fatturato" nella reale consistenza, infatti, non avrebbe potuto consentire alcuna "sottrazione" economica al patrimonio sociale, né attuale né futura.
Le somme non contabilizzate erano necessariamente soggette all'emersione (tenuto conto della appostazione del fatturato già eseguita per intero) e, quindi, il loro apprendimento non avrebbe giammai potuto raggiungere la finalità della sottrazione economica del patrimonio sociale.

In ordine all'animus lucrandi:
Nel caso in ispecie non può assolutamente ipotizzarsi l'elemento intenzionale diretto a realizzare l'ingiusto profitto.
Ed invero, come già si è detto, l'apprendimento delle somme non avrebbe potuto avere una destinazione economica, ma era comunque limitato nel tempo sino alla necessaria chiusura del conto relativo al "fatturato".
E neppure in riferimento alla "temporanea apprensione" delle somme de quibus si potrebbe ipotizzare l'intento di lucro.
Appare, infatti, evidente che il "socio amministratore" in forza del proprio credito (regolarmente appostato in bilancio) avrebbe potuto in ogni caso entrare nella disponibilità delle somme controverse.
Per il socio amministratore, quindi, sarebbe stato del tutto inutile l'intento dell'ingiusto profitto in ordine a quelle medesime somme di cui aveva comunque diritto all'apprensione (quale creditore per anticipazioni operate in favore della società).

In ordine all'animus nocendi:
Non meno assente si appalesa nel caso in ispecie il dolo specifico di danno, fondato sulla consapevolezza di infrangere la tutela del bene protetto.
Ed infatti, non sussiste alcun elemento che possa ragionevolmente suffragare la presenza della specifica intenzionalità, diretta a danneggiare la compagine sociale, i terzi in genere o lo stesso Fisco.

Ed invero:
-non può ipotizzarsi alcuna intenzionalità diretta a danneggiare i soci, tenuto conto della composizione "familiare" della stessa compagine sociale;
-non può ipotizzarsi lo specifico dolo di danno diretto ad ingannare i terzi sulla reale situazione della società, ritenuta l'assoluta assenza di esposizione debitoria della società nei confronti di terzi;
-non può ipotizzarsi l'animus nocendi nei confronti del Fisco, ritenuto che la mancata contabilizzazione delle somme de quibus non ha oggettivamente alcuna incidenza sul risultato fiscale dei bilanci sociali (l'incidenza fiscale è data esclusivamente dal conto del fatturato);
la palese inidoneità del mezzo, quindi, esclude ogni possibile intenzionalità di danno fiscale.
Il dolo di danno, inoltre, va anche escluso dal punto di vista oggettivo, ritenuto che la mancata contabilizzazione delle somme risulta assolutamente ininfluente sul risultato economico dell'impresa e conseguentemente inidonea a procurare qualunque tipo di danno.
L'elemento intenzionale del dolo di danno, infatti, sarebbe emerso solo ove non si fosse dichiarato per intero il fatturato, circostanza questa che, invece, avrebbe avuto incidenza sul risultato economico.

La prima sezione penale del Tribunale di Messina con sentenza del 9.2.2001 ha ritenuto insussistente il reato ascritto.

 

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