Quesito del 30/12/2018

Siamo una coop edilizia facenti parte di un consorzio il cui scopo è la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano PEEP e seguire le fasi della edificazione alloggi. Questi 2 scopi sono stati raggiunti ed è stata anche riconsegnata al Comune l’area consortile su cui sono state realizzate le opere di urbanizzazione.
Noi soci della Coop vorremmo recedere dal Consorzio, che non ha neanche proceduto alla messa in liquidazione o scioglimento, a causa degli ingenti costi di gestione del consorzio ma lo statuto del Consorzio prevede la possibilità di recedere solo nel caso di scioglimento della propria Coop o nel caso intervenga la revoca del provvedimento di esclusione. Di contro il Consorzio non vuole mettersi in liquidazione perché è presente una causa con i proprietari terrieri (che vede anche la costituzione in giudizio delle singole Coop).
Noi soci vorremmo avere una possibilità che ci consenta ex lege di recedere dal Consorzio, perché si ritiene subire una duplicazione di costi di gestione e legali dato che anche la nostra coop si è costituita in giudizio e perché a soccombere sarebbero sempre e comunque le singole cooperative.
Come possiamo procedere? Può lo stesso consorzio sciogliersi demandando alle coop la eventuale cessione (crediti e debiti) dato che di fatto è così?

Risposta al quesito:
Si presume che il Consorzio sia in causa con i proprietari del terreno espropriato dalle Cooperative.
In ragione di quanto precede, questi ultimo sono i creditori dell’Ente consortile, sicché il loro consenso è necessario per liberare l’Ente medesimo e fare subentrare al suo posto le Cooperative quali dirette debitrici.
In mancanza del predetto consenso, vige il contratto consortile, con l’inevitabile duplicazione di costi (spese legali) per i soci delle Cooperative. Questi ultimi possono tutelarsi controllando i costi consortili.

Quesito del 29/12/2018

Egregio avvocato, nel 1988 il sig. XX, a seguito di acqua proveniente dalla proprietà Coop. FF confinante, lamenta lo smottamento di alcuni terrazzamenti, chiede i danni alle Cooperative che stavano costruendo, la Coop YY si rifiuta ed il sig. XX chiama in causa l’impresa costruttrice ZZ, la Coop. TT e la Coop. VV, che non sono assolutamente confinanti con la sua proprietà, le Cooperative si costituiscono in giudizio.
Nel 1991, il sig. XX, accortosi dell’errore fatto, chiamando in causa le Coop. TT e VV, chiama in causa la Coop FF che è realmente quella confinante e, dato che questa aveva già proceduto all’assegnazione degli alloggi, i soci assegnatari dei civ 9-11 FF. Le due cause vengono riunite in un’unica causa ed il Tribunale di La Spezia incarica un geometra della perizia, compresa la verifica della distanza dai confini e dell’altezza max. delle costruzioni.
Nel 2006 il Tribunale di La Spezia emette la sentenza, assolve tutti i convenuti dalla domanda di risarcimento danni e condanna la Coop. FF ad arretrare il fabbricato (demolizione). Condanna il sig. XX a risarcire alle Cooperative TT e VV e all’impresa ZZ le spese processuali.
Nel periodo che intercorre tra l’inizio della causa 1988 e la sentenza 2006, la Coop. TT viene posta liquidazione e cessa. Nel 2007 la Coop. FF va in appello, per la Coop. cessata non vengono chiamati in giudizio i soci assegnatari. Nel 2011 la Corte di Appello di Genova emette sentenza, rinvia la causa al giudice di primo grado, motivando la decisione dalla mancata partecipazione al giudizio di primo grado del Comune di Vezzano Ligure.
Nel 2011 il sig. XX impugna in Cassazione la decisione della Corte di Appello, anche in questo giudizio stante la cessazione della Cooperativa TT i soci assegnatari non venivano chiamati in giudizio. Nel 2016 la Cassazione emette sentenza, rinvia alla Corte di Appello per modificare la sentenza emessa nel 2011.
All’udienza del 31 maggio 2017 presso la Corte d’appello veniva richiesto, dal sig. XX, la consegna delle convocazioni alle parti mancanti. Venivamo citati in giudizio in Corte di appello 10 soci assegnatari su un totale di 32.
Le chiedevo è possibile che come soci assegnatari veniamo citati in giudizio dopo che la Cooperativa ha vinto in primo grado, è stata posta in liquidazione ed i soci assegnatari non sono stati chiamati in giudizio in appello e cassazione?
Inoltre di cosa rispondono i soci assegnatari dopo 30 anni dall’assegnazione in una cooperativa a responsabilità limitata?

Risposta al quesito:
Sembra di capire che la Suprema Corte abbia disposto il rinvio alla Corte d’Appello prevedendo la necessità di integrazione del contraddittorio.
Ciò posto, occorre verificare l’effettivo oggetto della domanda giudiziale, se cioè si tratta di obbligo di fare (in relazione ad un intervento costruttivo su un bene dannoso) ovvero di un risarcimento del danno.
Nel primo caso l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci potrebbe essere legittimo, in ragione del fatto che l’intervento è “obbligazione propter rem“, cioè gravante oggettivamente sulla cosa dannosa, in atto di proprietà dei soci chiamati in causa.
Nel secondo caso, il diritto risarcitorio potrebbe essere prescritto se sono trascorsi 5 ovvero 10 anni a seconda del fatto e non vi sia stata alcuna interruzione del corso prescrizionale.