Quesito del 27/01/2019

Gentile avvocato, sono un socio di una cooperativa edilizia che ha chiesto, circa otto anni fa, un mutuo alla banca per finanziare la costruzione degli alloggi. È da un anno che le abitazioni sono state ultimate e che vi abitiamo dentro, ma finora io e gli altri soci non siamo ancora riusciti a farci assegnare gli alloggi con un atto notarile.
A tal fine, abbiamo fatto numerosi solleciti al presidente della cooperativa, ma la sua risposta è stata che la cosa non sarebbe possibile perché occorre prima estinguere l’ipoteca del mutuo, cosa che a sua volta non è fattibile perché la banca ha chiesto 600.000 Euro mentre la cooperativa ha a disposizione solo 400.000 Euro.
Secondo il presidente della cooperativa la differenza di 200.000 Euro, mancanti per togliere l’ipoteca, sarebbero gli interessi passivi di tre soci che non pagano da diversi anni.
Visto che io e altri due soci abbiamo sempre pagato le nostre quote, come dobbiamo agire per farci intestare la casa?

Risposta al quesito:
Se gli alloggi sono ultimati e catastati è consigliabile dare corso al giudizio ai sensi dell’art. 2932 del codice civile trascrivendo la domanda giudiziale nei Registri Immobiliari.
La predetta norma attiene all’esecuzione forzata degli obblighi contrattuali, sicché, con l’accoglimento della domanda contro la Cooperativa, la sentenza disporrebbe il trasferimento della proprietà dell’alloggio in favore dell’avente diritto.
Ed inoltre, l’accoglimento della domanda retroagisce alla data della trascrizione, sicché non avrebbero efficacia gli eventuali atti pregiudizievoli successivi.
Nel giudizio dovrebbe, però, essere convenuta anche la Banca, la quale deve essere condannata al frazionamento preventivo, come previsto dall’art. 39 TUB, a nulla rilevando la morosità di alcuni soci nel pagamento degli interessi di preammortamento.

Quesito del 24/01/2019

I costi di costruzione di box invenduti in cooperativa edilizia vanno ripartiti in base ai millesimi di proprietà di ciascun socio assegnatario o in parti uguali?
Il Presidente della cooperativa che anziché ripartire il costo dell’invenduto tra tutti i soci trattiene le somme pagate in più solo da alcuni soci assegnatari a cosa va incontro?

Risposta al quesito:
Il rapporto mutualistico ha natura contrattuale e riguarda l’assegnazione dell’alloggio e delle pertinenze al socio obbligato a versare il prezzo convenuto.
Se, poi, la Cooperativa ha deliberato di costruire dei box auto indipendentemente dalle prenotazioni dei soci, questi ultimi non intrattengono alcun rapporto mutualistico in ordine a tali beni, se non dopo la prenotazione.
I versamenti dei soci non prenotatari dei box, non appartengono al rapporto mutualistico, ma costituiscono anticipazioni finanziarie derivanti dal rapporto societario.
Alla luce di quanto precede, le predette anticipazioni non sono commisurate ai millesimi di proprietà degli alloggi e vanno ripartiti in parti uguali, salva diversa statuizione dei deliberati assembleari.
Il presidente che crea disparità sociali, viola il mandato ricevuto e, pertanto, è responsabile della gestione distorta verso i soci, i quali possono agire a loro tutela con la revoca ovvero con la denuncia all’Autorità amministrativa di Vigilanza ovvero in sede risarcitoria qualora abbiano ricevuto un danno.

Quesito del 20/01/2019

Le chiedo ancora una consulenza relativa alla mia problematica. Ho acquistato un’abitazione con atto di assegnazione da una cooperativa di 4 soci. La stessa fa parte di un consorzio verso il quale paghiamo individualmente la nostra quota consortile ad esclusione delle spese di urbanizzazione che come specificato nell’atto di assegnazione, deve pagare la cooperativa.
Mi chiedo se e come posso uscire dalla cooperativa e quindi liberarmi della qualità di socio, dato che il suo rappresentante/presidente, proprietario tra l’altro di una delle 4 abitazione costruite dalla cooperativa, non ci ha mai notificato nulla in merito.

Risposta al quesito:
Il rapporto intrattenuto tra socio e Cooperativa è di natura contrattuale, sia che esso riguardi l’aspetto societario, sia che attenga al contratto mutualistico.
In ragione dei due aspetti che precedono, il socio ha diritti ed obblighi, che si riversano anche nell’estinzione del rapporto mediante il recesso.
Occorre, pertanto, verificare quali siano le convenzioni contrattuali (ad esempio le specifiche disposizioni dello Statuto), nonché i diritti e gli obblighi pendenti in riferimento al contratto mutualistico (ad esempio preliminare di assegnazione), al fine di verificare la sussistenza della legittimità del recesso e dei conseguenti effetti.
In ordine alle attività sociali, ciascun socio ha diritto alle informazioni previste dalla legge e dallo Statuto sociale e può tutelarsi in caso di mancata osservanza degli obblighi incombenti sugli amministratori, soprattutto in ordine al Bilancio sociale, opponendo la delibera di approvazione.

Quesito del 19/01/2019

Egregio avvocato, nell’anno 2003 sono diventata socia, in quanto appartenente alle Forze Armate, di una cooperativa militare a contributo erariale che prevedeva l’assegnazione di un appartamento. In base alla legge 492/75 ho fruito e continuo a fruire di un contributo dello stato di pertinenza dell’appartamento per la durata di 35 anni.
Nel 2006 la cooperativa è stata trasformata da proprietà indivisa a proprietà divisa con regolare atto notarile. A settembre del 2006 sono stata dispensata dal servizio per infermità (Riforma Assoluta) con collocamento in congedo, ma ritenuta idonea al servizio nella Pubblica Amministrazione. Ho preso servizio con la qualifica di Assistente Amministrativo, alle dipendenze dello stesso Ministero (Ministero Della Giustizia), conservando anche la stessa sede di lavoro.
La mia domanda è la seguente: essendo venuto meno un requisito (appartenenza alle Forze Armate), di cui però ero in possesso fino al momento del rogito, ho ancora diritto al suddetto contributo?

Risposta al quesito:
Per legge i requisiti soggettivi del socio assegnatario devono sussistere al momento del rogito notarile di trasferimento della proprietà individuale dell’alloggio assegnato.
Nel caso di specie sembra che il socio abbia stipulato il rogito notarile quando era in servizio nelle Forze Armate e, quindi, era in possesso dello specifico requisito soggettivo.
Ed inoltre, anche dopo il rogito, il socio è stato messo in congedo per sopraggiunti motivi di salute, sicché non ha perso il requisito originario di appartenenza alle Forze Armate.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che sussista il diritto al mantenimento del contributo pubblico.

Quesito del 18/01/2019

Sono socia di una Cooperativa Edilizia in LCA ex art. 2545 terdecies c.c. Il mio preliminare del 2014 d’assegnazione dell’alloggio era in corso di efficacia della trascrizione ai sensi dell’art. 2645-bis al momento della messa in liquidazione della cooperativa. Il Commissario Liquidatore subentrava nel contratto riconoscendo il carattere di “prima casa” e il mio versamento di Euro 100.00,00 quale acconto risultante dal preliminare. Io però mi sono rifiutata di stipulare il definitivo perché le magagne del palazzo facevano risultare eccessivo il prezzo pattuito originariamente di Euro 250.000,00.
A questo punto Commissario Liquidatore ha messo in asta il mio alloggio, permanendo in vita il contratto preliminare opponibile alla liquidazione.
A seguito delle operazioni di vendita all’incanto, un soggetto terzo si è aggiudicato provvisoriamente mio alloggio, al Prezzo Definitivo di vendita di Euro 150.000,00.
Io non ho partecipato nella gara, né ho mai fatto alcuna offerta. Peraltro da diversi anni sono entrata nella detenzione del suddetto immobile in virtù del Verbale Consegna Alloggio ed attualmente lo occupo a titolo gratuito. Come indicato ho adibito la casa ad abitazione principale mia e vi ho trasferito la residenza anagrafica propria all’epoca, inoltre ivi trova la sede anche la mia Ditta individuale.
Di conseguenza la procedura di Liquidazione mi ha riconosciuto il diritto di prelazione sulla base della norma di cui all’art. 9 D.lgs. 122/2005.
Ho notificato tramite Ufficiale giudiziario al Commissario Liquidatore la mia intenzione di esercitare tale diritto assieme ad una offerta reale della cauzione del 10% sul prezzo. Prossimamente devo concludere il trasferimento con atto notarile.
Quesito: alla luce delle anzidette premesse, voglia chiarirmi con cortese sollecitudine per favore se sul prezzo definitivo come sopra determinato posso imputare o meno il suddetto acconto già versato in sede del preliminare.

Risposta al quesito:
Dalla sommaria descrizione sembra che il Liquidatore abbia accettato di eseguire il contratto ai sensi dell’art. 72 L.F., ricorrendo il presupposto della trascrizione del contratto preliminare ex art. 2645-bis c.c.; tuttavia il contratto non è stato eseguito per il rifiuto del socio, sicché il Liquidatore si è sciolto dal contratto e ha proceduto con la vendita all’asta, aggiudicando l’alloggio al soggetto che vi ha partecipato.
La prelazione di cui si fa cenno nel quesito, quindi, sembra essere quella esercitata dall’avente diritto con l’offerta di pagamento del prezzo.
Da quanto precede, non sembra che il Liquidatore possa riconoscere le precedenti anticipazioni del socio, che, semmai risultano ammesse al passivo, a seguito di apposita istanza del socio.
Nella procedura concorsuale di Liquidazione Coatta Amministrativa le anticipazioni del socio sono crediti chirografari e vengono soddisfatti (se esiste l’attivo) dopo i crediti privilegiati e le prededuzioni.

Quesito del 18/01/2019

Un socio assegnatario per far fronte agli impegni del piano costruttivo, accende da subito mutuo bancario. A distanza di anni gli subentra un nuovo socio.
La domanda è: gli interessi bancari del primo socio ricadono sul socio che gli è subentrato? O restano in capo al socio receduto?

Risposta al quesito:
Il socio receduto ha diritto al rimborso delle anticipazioni effettuate per il costo di costruzione dell’alloggio prenotato e non assegnato.
Se il socio ha contratto un prestito per far fronte alle predette anticipazioni, i relativi interessi resteranno ad esclusivo suo carico.
Il socio subentrante deve versare alla Cooperativa il costo di costruzione alla data del subentro, nonché gli eventuali interessi di preammortamento pro quota, relativi al mutuo contratto dalla Cooperativa.