Quesito del 12/06/2019

Abbiamo venduto tutti gli immobili della cooperativa fissando il prezzo di vendita nel 2015. Nelle more, poiché in causa col costruttore, è uscita la sentenza che ci condanna al pagamento di una ultima quota (ultimo sal detratti vizi e difetti) più spese legali.
Si chiede se tale pagamento debba essere suddiviso in parti uguali tra i soci oppure suddiviso in millesimi, senza avere però ripercussioni sulla rivisitazione dell’atto notarile.
Cosa è meglio fare? Bisogna emettere altre fatture?

Risposta al quesito:
Si tratta di una sopravvenienza passiva che costituisce costo di costruzione dell’alloggio da sommare al costo già addebitato a ciascun socio in sede di assegnazione definitiva.
Ciò posto, il criterio di ripartizione deve essere lo stesso di quello assunto in sede di rogito notarile di assegnazione. I soci devono versare la quota di loro spettanza che deve essere fatturata dalla Cooperativa.

Quesito dell’08/06/2019

Siamo 12 soci di una cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa. Il Commissario ha manifestato la volontà di adempiere con tutti i contratti stipulati, pur se gli immobili ad oggi non sono ultimati (cantiere fermo al piano garage).
Può il Commissario bandire un’asta per la vendita del lotto e contestualmente inserire “l’obbligo” per il futuro acquirente di dover completare i nostri alloggi (per i quali corrisponderemo il saldo prezzo stabilito nel contratto)?

Risposta al quesito:
Se gli alloggi non sono ultimati, il Liquidatore può mettere all’asta l’intero complesso e non i singoli alloggi. Nel Bando d’asta o nel contratto per la trattativa privata autorizzata, il Liquidatore può inserire la clausola con cui si impongono obblighi nei confronti dei soci prenotatari.
E consigliabile che gli stessi soci partecipino al contratto e che lo stesso venga trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile.

Quesito del 04/06/2019

Spett.le Studio Cannavò, devo esporre il seguente quesito: Socio di Coop Edilizia paga la fattura alla Cooperativa per l’acquisto dell’appartamento (es. 150.000+IVA). Il Socio decide di cedere la quota ad un Socio subentrante (prima del Rogito).
Il socio uscente come viene liquidato? L’IVA versata la recupera?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato l’originario socio, dopo aver saldato la fattura emessa dalla Cooperativa a fronte della vendita dell’alloggio, ma prima della stipula dell’atto pubblico, cede la propria quota sociale.
A questo punto (dando per scontata l’accettazione del subentro da parte del CdA), il socio uscente avrà diritto alla restituzione delle anticipazioni versate per l’acquisto dell’alloggio, inclusi gli importi relativi all’iva, che è presumibile la Cooperativa abbia già versato all’Erario o utilizzato in compensazione del proprio credito.
Il socio subentrante dovrà rifondere alla Cooperativa l’importo restituito al socio receduto, comprensivo dell’iva dallo stesso versata.