Quesito del 20/12/2019

Gentile avvocato, sono socio di una coop edilizia a proprietà divisa. Gli immobili sono stati tutti assegnati ai soci. L’ultimo immobile assegnato ad un socio è gravato da n. 2 ipoteche di due creditori sociali.
La società è stata posta in liquidazione e l’amministratore non ha posto in essere nessun atto per ripianare il debito ed estinguere le ipoteche. Il socio proprietario dell’immobile gravato da ipoteca ha citato la società cooperativa e tutti i soci dinanzi ad un collegio arbitrale per sentirci condannare al pagamento in solido dei debiti sociali per cui sono state iscritte le ipoteche.
L’amministratore, oggi liquidatore, va incontro a delle responsabilità per non avere ripianato il debito? I soci possono essere chiamati a rispondere di tali debiti?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato il Liquidatore è certamente responsabile nelle due ipotesi possibili:
la prima, nel caso in cui esistano deliberati assembleari che coinvolgono i soci per i versamenti pro quota; la seconda per non avere ripianato la situazione debitoria corrosiva del capitale sociale o, in alternativa, per non avere chiesto l’insolvenza della Cooperativa.
La responsabilità dei singoli soci sussiste se l’obbligo di versamento delle quote di ripianamento della situazione debitoria è loro imposto da deliberati assembleari, mai opposti e divenuti definitivi.

Quesito del 19/12/2019

Recesso formalizzato 13.05.2005 a norma art. 2532 c.c. e art. 9 statuto perfezionatosi per la “condizione” lasso di tempo trascorso.
Ricevo dal CdA rigetto istanza in virtù dell’art. 2473 c.c. “il recesso già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima”.
Il CdA con delibera 13.02.216 dice di ritenere illegittima delibera del precedente Consiglio di Amm.ne del 12.04.2010 che formalizzava i recessi dal 2001 -2009 ritenendo concluso il rapporto sociale in conseguenza dell’assegnazione dell’alloggio. La revoca della suddetta delibera avviene perché l’attuale CdA ha ritenuto non raggiunto da tutti i soci lo scopo sociale e mutualistico in egual misura citando l’art. 2516 c.c.
L’impugnazione fatta dal solo Cda non dovrebbe essere fatta con atto di citazione al tribunale e l’annullamento potrebbe rientrare nell’art. 2377 c.c.?

Risposta al quesito:
Se il recesso si è consolidato la Cooperativa non può richiedere a distanza di un notevole lasso di tempo di recedere dalla deliberato di accoglimento dell’istanza (sia espresso che implicito).
Dai tempi enunciati, inoltre, si può desumere che anche un’azione in ragione della parità di trattamento sarebbe ampiamente prescritta in quanto azionata oltre il quinquennio.
Occorre, tuttavia, valutare se nel lasso di tempo intercorso la Cooperativa ha continuato a convocare il socio receduto nelle assemblee ovvero a richiedere contribuzioni di vario genere, poiché in tal caso si potrebbe profilare una anomalia nella comunicazione ovvero un rigetto dell’istanza di recesso, anche alla luce del comportamento acquiescente dell’ex socio.

Quesito del 16/12/2019

Faccio parte di una cooperativa edilizia a convenzione regionale. Abbiamo ultimato i rogiti ed adesso i soci la cooperativa si devono riunire per la messa in liquidazione e cancellazione dai registri.
Io per poter accedere al rogito sono stato costretto a dare al presidente della cooperativa un assegno che a suo dire era dovuto per una somma ancora da corrispondere. Io avendo fatto un subentro anni fa, mi erano state prospettate delle somme ancora non corrisposte dal socio uscente, cui ho regolarmente corrisposto.
A seguito di una rendicondazione, mi è stata addebitata una somma a me sconosciuta prima e tra l’altro corrisposta dal socio uscente cui mi fornisce documentazione di pagamento. La cooperativa non riconosce tali pagamenti già evasi dal socio uscente e senza comprovare il debito rigetta le mie richieste di produrre documentazione che attesti, a loro dire, i miei mancati pagamenti. La cooperativa scrive che metterà all’incasso suddetto assegno e non si presentano ad incontri chiarificatori.
Io avevo fatto un assegno consegnandolo al mio avvocato comunicando la volontà di accedere al rogito e successivamente chiarire il debito rischierato e se provato davo mandato al mio avvocato di consegnare assegno.
Tutto ciò non è stato accettato è successivamente avevo consegnato un altro assegno datato al presidente con impegno sottoscritto a non porlo all’incasso prima di avere provveduta ad una verifica unitamente al mio legale. Lo stesso prima accettava e poi me lo rispediva a casa tramite raccomandata chiedendo solo un assegno senza vincoli e senza data, unico modo per poter accedere al rogito.
Cosi ho fatto ma la cooperativa si ostina a presentare documentazione relativa alla mia posizione debitoria.
Ora chiedo: con la messa in liquidità della cooperativa e la relativa cancellazione, cosa rischio se l’assegno viene incassato? Ho modo di rivalermi? Per accedere al rogito sono stato costretto e minacciato poiché volevano consegnato l’assegno senza alcuna data e/o clausola, c’è ipotesi di reato?

Risposta al quesito:
Dalla pur sintetica esposizione dei fatti non sembra emergere alcuna ipotesi di reato, in quanto la vicenda controversa è imperniata sul pagamento controverso di alcune somme dovute dal socio uscente, sicché la Cooperativa ne ha preteso l’effettivo versamento prima di dare corso alla propria prestazione, cioè all’assegnazione dell’alloggio.
Sussisterebbe, viceversa, l’ipotesi di reato, specificatamente di estorsione, nel caso in cui il preteso versamento non fosse oggettivamente dovuto e la relativa richiesta della Cooperativa fosse formulata con tale consapevolezza e con l’intento di trarre un profitto ingiusto.
In ogni caso, se la somma è stata, comunque, precedentemente pagata dal socio uscente e il socio subentrante ne ha la prova, quest’ultimo può agire in sede civile per chiedere la ripetizione della somma da parte della Cooperativa e la condanna della stessa al risarcimento del danno.

Quesito del 13/12/2019

Spett.le Studio Legale, vorrei sapere se un socio di una coop edilizia a proprietà indivisa, con patto di futura vendita è un socio consumatore.

Risposta al quesito:
Al socio della Cooperativa edilizia si applicano le norme che regolano i rapporti sociali e mutualistici del codice civile e delle leggi speciali.
Le predette norme prevalgono sul codice del consumo se incompatibili.

Quesito del 06/12/2019

Gentile Avvocato, sono un amministratore di una società cooperativa a proprietà indivisa, per circa 37 anni le assemblee dei soci sono state convocate dai consigli di amministrazione che si sono succeduti, affiggendo sul portone di ingresso del palazzo o introducendo nella buca delle lettere la comunicazione di convocazione dell’assemblea, per tutto questo tempo nessuno dei soci ha obbiettato alcunché.
Oggi un socio intende annullare la delibera perché sostiene di non aver ricevuto la comunicazione, preciso che il nostro statuto prevede che la stessa comunicazione venga consegnata con raccomandata a mano o con RR.
Le chiedo, la prassi utilizzato fino ad oggi la si può considerare come pratica acquisita? Il socio è nel giusto, se chiede di annullare la delibera?

Risposta al quesito:
La risposta è negativa, in quanto la prova della ricezione dell’avviso di convocazione è assolutamente necessaria per garantire la validità dell’assemblea.
Per le assemblee pregresse è accaduto che i soci convocati fossero presenti ovvero non hanno sollevato alcun problema, sicché deve presumersi che siano stati comunque informati della convocazione.
Se oggi un socio dichiara di non avere avuto contezza della convocazione e il CdA non ha la prova della comunicazione tempestiva, in tal caso il deliberato assembleare è nullo.

Quesito del 04/12/2019

Il quesito che voglio sottoporre è il seguente: io socio di una cooperativa edilizia per la costruzione di n.10 alloggi, la cui realizzazione ha richiesto 15 anni, dopo i versamenti effettuati per la costruzione, a seguito di situazioni che si sono verificate nel corso degli anni, la quota richiesta è aumentata in modo esagerato, ho chiesto spiegazioni di tutto ciò, ma non soddisfatta delle risposte, sia io che altri 4 soci abbiamo deciso di chiedere, mediante l’ausilio di un professionista specializzato, il controllo di tutte le operazioni contabili che hanno portato al costo di costruzione chiedendo anche copia di tutte le fatture e di quant’altro consenta di poter risalire a questi costi, mi è stato negato di poter prendere visione se non in sede del contabile e senza avere alcuna copia delle fatture.
Ora quello che chiedo, è un mio diritto avere la copia di tutta la documentazione contabile che ha portato alla determinazione del costo di costruzione e di conseguenza a determinare la mia quota di acquisto, oppure non ho questa facoltà?
Un’ultima precisazione, purtroppo a seguito delle somme eccessive richieste ho avuto difficoltà a pagare puntualmente, per cui ho dei problemi di morosità.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative non è consentito ai soci il controllo contabile diretto sull’amministrazione contabile.
Il controllo generale viene esercitato dai soci in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, della cui redazione sono incaricati gli amministratori, i quali devono osservare i criteri stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Se dall’esame dei conti esposti in Bilancio (eseguita da un tecnico) emergono sospetti di irregolarità o falsità nella relativa redazione, i soci possono dare corso alle azioni giudiziarie civili e penali, ovvero amministrative.
Quanto a queste ultime, i soci interessati possono formulare esposto – denuncia all’Ufficio Vigilanza (MISE ovvero Assessorato competente per le Regioni a Statuto sociale) che, ai sensi della L. 220/2002 può disporre l’ispezione straordinaria.