Quesito del 18/09/2020

Le chiedo gentilmente delle risposte a dei due dubbi.
Sono socio di una coop indivisa, la cooperativa è in procinto di assegnare gli alloggi in proprietà individuale i miei dubbi sono i seguenti: soci cosi suddivisi, settantasei primo fabbricato, dodici secondo fabbricato. Due unità costruite in periodo diverso e distinte da ingressi differenti distanti circa 100 mt.
Ora sorge un problema, che un socio dei 12 non avrà possibilità di pagare tutte le spese interessate tra cui il rogito per diventare finalmente proprietari. Il presidente mi faceva notare qualora si dovesse creare il problema salterebbe la possibilità di diventare proprietari per noi 12, almeno che non ci incolliamo le spese del dodicesimo, gli ribatto dicendo, che non ho nessuna intenzione a versare altri soldi in quanto già in passato abbiamo dato la quota sull’acquisto del suolo, che non sono stati restituiti. Anche perché la somma è veramente grossa in quanto ci sono dei locali di nostra competenza che faranno aumentare la quota parte. Facevo notare che si potrebbe attivare la procedura della legge 179, ma rispondeva che non si può.
Come lei sa, la normativa prevede che l’alloggio residuo può essere trasferito in proprietà all’Istituto Autonomo Case Popolari territorialmente competente. Chi se ne deve occupare? E quando? Prima o dopo i rogito dei regolari?
Secondo dubbio: ho la divisione dei beni con mia moglie, l’appartamento in coop è prima casa a me assegnata in cui sono residente mentre mia moglie risiede in altro comune. All’atto del passaggio notarile può influire di diventare proprietario? Quali spese da pagare oltre la somma del notaio? Mi può indicare cosa fare se i dubbi si avverassero?

Risposta al quesito:
Il socio che non può affrontare i costi dell’assegnazione deve essere escluso o comunque dichiarato decaduto dal diritto alla proprietà dell’alloggio e a lui deve subentrare altro socio.
Nell’ipotesi di assenza dei soci subentranti la Cooperativa può cedere a terzi l’alloggio previa rinuncia al contributo pubblico e autorizzazione dell’Ente finanziatore.
L’eventuale prezzo sottocosto a causa della crisi del mercato verrebbe posto a carico del socio uscente , al quale verrebbe rimborsata la residua differenza tra il versato e il ricavato.
Se la Cooperativa ha fruito del contributo pubblico occorre che tutti i soci occupino l’alloggio entro trenta giorni dal rogito. La mancanza del requisito della residenza di un componente il nucleo familiare, nel caso specifico il coniuge del socio, non rileva se già dichiarata prima della ratifica dell’Ente finanziatore.
In ogni caso il coniuge non residente può dichiarare in sede di rogito il proprio intento di trasferire la residenza nell’alloggio assegnato.