Diritto tributario

DETRAZIONI AI FINI IRPEF ANCHE PER IL 2016 IN FAVORE DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L’ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

La Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 74, L. n. 208/2015) ha previsto la proroga fino al prossimo 31 dicembre della detrazione ai fini Irpef del 50% sulle spese sostenute per gli interventi di recupero delpatrimonio edilizio fino all’importo massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.
L’agevolazioneè riconosciuta non solo ai proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione, ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili stessiche abbiano sostenuto le relative spese.
Ne consegue che, con riferimento alle cooperative edilizie di abitazione, la detrazione in esame potrà essere fruita da:
– soci di cooperative a proprietà divisa che effettuino i lavori dopo l’atto pubblico di assegnazione (fattispecie assimilabile a quella di qualunque altro proprietario di immobile);
– soci di cooperative a proprietà divisa che effettuino i lavori a proprie spese prima dell’atto pubblico di assegnazione, cioè durante il periodo di assegnazione cd. provvisoria (fattispecie che, in concreto, può configurarsi per poche tipologie di lavori e solo nel caso in cui l’assegnazione in via provvisoria si protragga nel tempo);
– soci assegnatari in godimento dell’immobile nelle cooperative a proprietà indivisa (fattispecie del tutto analoga a quella dei locatari).
L’agevolazione è, peraltro, riconosciuta anche al familiare convivente del socio, purché sostenga le predette spese e gli siano intestati bonifici e fatture.
Nel caso, invece, di spese effettuate da più soggetti aventi diritto alla detrazione, di cui però uno soltanto sia l’intestatario di fatture e bonifici, l’Agenzia Entrate ha chiarito che la detrazione spetta comunque anche agli altri se nella fattura risulti annotata la percentuale di spesa dagli stessi sostenuta.
La detrazione potrà, quindi, essere richiesta anche per le spese sostenute nell’anno 2016, secondo il criterio di cassa, ed andrà suddivisa in dieci quote annuali di pari valore. Gli aventi diritto potranno detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione, non essendo ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Ai fini del rispetto dell’importo massimo di spesa detraibile (96.000,00 €), occorre tener presente che gli interventi consistenti nella mera prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti non saranno computati autonomamente, per cui si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa complessiva non abbia superato il limite previsto.
L’elenco dei lavori per i quali spetta la predetta detrazione è il seguente:
– interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni dell’edificio. In tale ipotesi l’agevolazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte della Cooperativa (da parte del condominio qualora, nelle cooperative a proprietà divisa, l’assegnazione definitiva sia già avvenuta) ed il singolo socio ne usufruisce nel limite della quota di spesa a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata versata alla Società (al condominio nel caso di cui sopra) entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;
– interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari e sulle loro pertinenze;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle tipologie descritte ai punti precedenti;
– interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
– interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
– interventi finalizzati alla realizzazione di qualsiasi strumento che favorisca, anche attraverso l’informatica e la robotica, la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di gravi handicap (in questo caso la detrazione spetta solo sulle spese sostenute per gli interventi sugli immobili e non sugli acquisti di strumenti diretti a favorire la mobilità);
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire eventuali illeciti penali da parte di terzi come ad es. l’installazione o la sostituzione di cancellate, grate, porte blindate, casseforti a muro ecc.  (anche in questo caso la detrazione spetta solo sulle spese sostenute per gli interventi sugli immobili);
– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
– interventi aventi l’obiettivo di conseguire risparmi energetici, con particolare riferimento all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (in questo caso la detrazione spetta anche in assenza di vere e proprie opere edilizie a patto che sia dimostrato, tramite idonea documentazione, il conseguimento di risparmi energetici;
– interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali di interi edifici. Rientrano nell’agevolazione anche le spese necessarie per ottenere la documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica dell’edificio;
– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere sugli immobili volte ad evitare gli infortuni domestici.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione di tutti i succitati lavori, sono oggetto di detrazione anche le spese per le prestazioni professionali connesse agli interventi e per l’acquisto dei materiali, l’iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, nonché gli oneri di urbanizzazione.
Inoltre, anche per il 2016 è prorogata la maggiore detrazione (65% su un importo massimo di spesa pari a € 96.000, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo) per i lavori finalizzati all’adozione di misure antisismiche sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del PdCM n. 3274/2003 (i soci potranno usufruirne se l’immobile oggetto dell’intervento è adibito ad abitazione principale).
Per quanto concerne gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, in caso di lavori effettuati dal socio non proprietario, gli estremi di registrazione dell’atto su cui si fonda la detenzione dell’immobile (atto di assegnazione provvisoria per le cooperative a proprietà divisa ed atto  di assegnazione in godimento per quelle a proprietà indivisa).
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (la cui causale faccia riferimento all’art. 16-bis del DPR 917/1986), con la sola eccezione di quelle spese che non è possibile pagare con tali modalità (ad es. oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, ecc.).
Al momento del pagamento dei bonifici (con esclusione di quelli eventualmente effettuati in favore dei Comuni), Banche e Poste Italiane Spa opereranno una ritenuta a titolo di acconto, attualmente pari all’8%, dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
I soci committenti dei predetti lavori dovranno conservare ed esibire a richiesta degli Uffici la seguente documentazione:
– comunicazione all’Asl, in cui devono essere indicati il tipo di intervento, l’ubicazione e la data di inizio dello stesso, i dati identificativi sia del committente sia dell’impresa esecutrice dei lavori, nonché l’esplicita assunzione di responsabilità, da parte di quest’ultima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione (la comunicazione non è necessaria nei casi in cui la normativa in materia di sicurezza nei cantieri non prevede l’obbligo della notifica preliminare all’Asl);
– fatture comprovanti le spese sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento;
– domanda di accatastamento dell’immobile (se non ancora censito);
– ricevute di pagamento dell’IMU (se dovuta);
– dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
– abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, in assenza di previsione di alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia attestato che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili, nonché la data di inizio dei lavori;
– delibera di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso di interventi su parti comuni dell’edificio. In tale ipotesi, tuttavia, i soci, al posto di tutta la suindicata documentazione, possono munirsi semplicemente di una certificazione rilasciata dall’amministratore della Società (amministratore del condominio, nel caso di assegnazione in proprietà già avvenuta), in cui quest’ultimo attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui ciascun socio può tenere conto ai fini della detrazione.
Il socio potrà ottenere la detrazione anche se l’impresa esecutrice dei lavori sia stata pagata tramite finanziamento. In tal caso la finanziaria dovrà effettuare il bonifico da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge, di cui il socio dovrà conservare la ricevuta, e la spesa si considererà sostenuta nell’anno in cui è stato disposto il bonifico.
Occorre tener presente che la perdita del diritto alla detrazione (con conseguente recupero da parte dell’Erario dell’importo eventualmente fruito) si verifica non solo nelle ipotesi di mancato rispetto delle condizioni già elencate, ma anche qualora il socio divenuto proprietario, che abbia effettuato l’intervento edilizio, venda l’immobile prima del decorso dell’intero periodo necessario per fruiredell’agevolazione.
In tal caso il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
Con riferimento, invece, ai soci non proprietari (assegnatari in godimento delle cooperative a proprietà indivisa ed assegnatari in via provvisoria di quelle a proprietà divisa) che abbiano effettuato i lavori, si ritiene che, analogamente a quanto avviene per locatari e comodatari, lo scioglimento dal contratto sociale e mutualistico non faccia venir meno il diritto alla detrazione delle quote eventualmente ancora spettanti.
In caso di morte anticipata del socio avente diritto, le quote di detrazione non fruite sono trasferite, per i rimanenti periodi d’imposta, agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile (condizione che deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione).
Occorre tener presente che l’agevolazione descritta per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con la diversa detrazione (pari al 65%) prevista con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Ne consegue che, nel caso in cui i lavori realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il socio potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna di esse.
Con riguardo esclusivo ai soci delle cooperative a proprietà divisa è, inoltre, prevista la detrazione indicata all’art. 16-bis, comma 3, Tuir, nell’ipotesi in cui l’assegnazione in proprietà sia avvenuta nei 18 mesi successivi all’ultimazione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 380/2001, realizzati dalla cooperativa sull’intero fabbricato.
L’ipotesi è configurabile qualora la cooperativa edilizia acquisti un edificio in precarie condizioni strutturali e provveda a ristrutturarlo interamente, assegnando poi i singoli immobili in proprietà ai soci entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
Tale detrazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, è stata prorogata per il 2016 nella misura del 50% sulla spesa massima di € 96.000 (effettuabile non necessariamente tramite bonifico), ma deve essere calcolata su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di assegnazione del singolo immobile, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti.
Ciascun socio può usufruire della detrazione in esame a prescindere dall’avvenuta o meno assegnazione degli altri immobili ricompresi nell’intero fabbricato.
Va, infine, menzionato il cd. “bonus mobili e grandi elettrodomestici” previsto dall’art. 13, comma 2, D.L. n. 63/2013 sugli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici nuovi (questi ultimi di classe non inferiore ad A+, tranne i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, di cui è sufficiente la classe A) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il già citato comma 74 dell’art. 1 della Legge di stabilità ha prorogato per il 2016 la detrazione ai fini Irpef del 50% (da ripartire in dieci quote annuali di pari importo) sull’importo massimo di € 10.000 sostenuto per l’acquisto di tali beni, nonché per il trasporto ed il montaggio degli stessi.
Le tipologie di lavori edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono i seguenti:
– interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni dell’edificio sia sulle singole unità immobiliari;
– interventi di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni dell’edificio residenziale;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (anche se non rientranti nelle predette categorie), a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su interi fabbricati, eseguiti dalle cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori assegnino l’immobile.
Se i lavori riguardano le parti comuni dell’edificio, i soci hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le parti medesime.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E 2016, la detrazione in esame può essere fatta valere se le spese per gli interventi edilizi siano state sostenute a decorrere dal 2012, con l’unica condizione che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono stati effettuati gli acquisti dei predetti beni.
L’Agenzia Entrate ha, inoltre, precisato che l’importo massimo di spesa per gli acquisti ammesso alla detrazione (€ 10.000) va calcolato avendo riguardo all’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione anche nel caso di più interventi edilizi sulla medesima unità immobiliare (Circolare n. 11/E del 2014) e  che le eventuali quote annuali di detrazione non utilizzate dal contribuente deceduto non si trasferiscono agli eredi per i rimanenti periodi d’imposta, a differenza di quanto avviene con la detrazione sui lavori di ristrutturazione (Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015).
Quanto alle modalità di pagamento dei mobili, degli elettrodomestici e delle connesse spese di trasporto e di montaggio, per fruire della detrazione possono essere indifferentemente utilizzati bonifici bancari o postali e carte di credito o di debito. E’, invece, indispensabile conservare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento, nonché le fatture dei beni acquistati e dei servizi ricevuti.