1) Abbiamo riscontrato importi diversi tra quelli indicati sul Qte consegnato a firma del presidente della cooperativa alla Regione e la scheda tecnica all’atto di assegnazione in godimento dell’appartamento.
2) Il Fip 97 è più alto sulla scheda tecnica e ci viene ancora addebitato superati i dieci anni di finanziamento.
3) Il finanziamento l.r. Piemonte 28/76 smi e anche questo più alto della scheda tecnica e ci viene calcolato il 2,5% in contrasto con il criterio dell’articolo 9 comma 7 a a b c della stessa legge.
4) La terza voce del calcolo del canone non prevista dalla l.r. 28/76 smi art.9 comma 7 a b c è l’importo del versamento che ci è stato richiesto a titolo di mutualità corrisposto sul quale viene calcolato il 3% che ci viene addebitato e poi a fine anno scalano 1/99 e ci restituiscono il 3% più basso di anno in anno a quanto noi paghiamo.
Risposta al quesito:
Preliminarmente va osservato che occorre verificare tutte le presunte irregolarità ipotizzate, in quanto non sembra che tutti i rilievi prospettati costituiscano delle violazioni di legge.
Nelle Cooperative, infatti, può accadere che vi sia una differenza tra il QTE e l’effettiva contabilizzazione dei costi, ciò sul presupposto che il primo è un documento di programmazione esposto ai fini dell’ammissione al finanziamento agevolato, mentre la seconda riporta fedelmente quanto è stato realmente speso per la realizzazione costruttiva.
Va, poi, precisato, che nelle Cooperative a proprietà indivisa il canone deve essere limitato esclusivamente a coprire l’effettivo fabbisogno finanziario della Società (costi di manutenzione, di amministrazione delle parti comuni, di mantenimento della struttura sociale etc…).
Da quanto precede, consegue che tutte le anomalie contabili devono essere rilevate dai soci in sede di approvazione del bilancio sociale, che, in caso di loro dissenso, può essere dagli stessi opposto nei termini di legge innanzi all’Autorità Giudiziaria.