Può una Società cooperativa a proprietà indivisa, avendo raggiunto il suo scopo sociale, affidare esclusivamente la gestione delle parti comuni dell’edificio e dei servizi ad un Amministratore di condominio esterno, trasferendogli tutte le responsabilità attinenti l’argomento?
Dobbiamo eventualmente modificare lo statuto? Possiamo considerare che il mandato all’amministratore sia assimilabile ad un incarico rivolto ad un Institore, Direttore generale, Procuratore speciale, Figure previste nello Statuto?
Risposta al quesito:
Le Cooperative possono costituire un condominio di gestione degli alloggi, affidandone l’amministrazione ad un professionista esterno e, se lo Statuto lo prevede ad un amministratore delegato ovvero ad un direttore con mandato specifico ed anche ad un procuratore speciale.