Quesito del 29/09/2015

Sono socia di una cooperativa edilizia a rl, priva di liquidità ma proprietaria di 5 appartamenti e 3 locali commerciali.
Poiché era scaduto il mandato del cda e nessuno si era proposto (abbiamo molte cause in corso, con il costruttore, l’ex presidente, ex soci,ecc…), é stato deliberato lo scioglimento della cooperativa e l’avvio dello stato di liquidazione. Indetta successiva assemblea la maggioranza revocava lo scioglimento della società e lo stato di liquidazione, con voto contrario mio e di un altro socio.
Vorrei esercitare diritto di recesso in quanto dissenziente alla revoca dello stato di liquidazione (alcuna iscrizione nel registro delle imprese è stata fatta circa la liquidazione). É possibile applicare questo recesso? In quali responsabilità, rischi e conseguenze incorro? E’ praticamente stato eretto un muro tra il cda, che ha ampissimi poteri e i soci di minoranza… sono distrutta moralmente e non solo.

Risposta al quesito:
La delibera di messa in liquidazione comporta un mutamento radicale dell’ordinario andamento sociale, sicché la sua revoca determina la giusta causa di recesso per il socio dissenziente.
Nel caso in cui il CdA dovesse accogliere la domanda di recesso, la Cooperativa sarebbe obbligata a rimborsare i versamenti effettuati in conto anticipazioni per la realizzazione dell’alloggio, se non vi è stata assegnazione.
Nell’ipotesi contraria, il socio receduto ha diritto a ricevere la quota di capitale sociale e gli eventuali avanzi di gestione, a lui spettanti pro quota.
In ogni caso, la Cooperativa ha diritto a trattenere le quote versate a titolo di spese generali.
Se il CdA dovesse rigettare la domanda di recesso, occorre che il socio proponga opposizione innanzi all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2532 del codice civile.