Il problema con la cooperativa (divisa) è nato quando poco dopo l’atto di acquisto dell’appartamento di mia proprietà, sono affiorati numerosi difetti di costruzione del fabbricato nelle zone comuni prevalentemente.
Problemi soprattutto riguardanti umidità di risalita che scrosta intonaco e sgretola il pavimento. Abbiamo fatto assieme agli altri condomini (anche attraverso l’amministratore di condominio) svariate comunicazioni alla cooperativa chiedendo spiegazioni, ma non si ha mai avuto nessuna risposta.
Finché un giorno la cooperativa ci avverte che ci sarebbe stato un sopralluogo con il tecnico del tribunale per una causa tra la cooperativa e la ditta che aveva in appalto la costruzione, proprio per quei difetti verificatisi.
Si fa notare che la causa è stata iniziata nel 2012 mentre l’atto notarile di assegnazione è del 2013. Nessuno di noi soci sapeva niente di questa causa, inoltre la cooperativa era già a conoscenza dei difetti.
E’ possibile che la cooperativa non faccia sapere niente ai suoi soci? Inoltre la cooperativa ha detto di non rispondere a nessuna nostra richiesta di chiarimento riguardo i vizi del fabbricato in quanto la responsabilità non è sua dato che sull’atto notarile c’è scritto che “in caso di vizi di costruzione la cooperativa ha agito solo come mandataria e che quindi dobbiamo rivolgerci alla ditta di costruzioni”.
Ma tali vizi però sono imputabili a scelte sbagliate delle tecniche e tipologie costruttive, quindi in base anche alla sentenza della Cassazione del 5.6.2014 n. 12675, non dovrebbe rispondere la cooperativa?
Risposta al quesito:
La Cooperativa è responsabile dei difetti di costruzione unitamente all’impresa appaltata.
I soci possono citare in giudizio entrambi i soggetti, i quali rispondono nei loro confronti solidalmente.
Se, nel caso di specie, l’atto di assegnazione ha escluso la legittimazione passiva della Cooperativa in ordine ai vizi di costruzione, il socio può citare direttamente l’impresa appaltata.
In ogni caso, va osservato che, se la Cooperativa ha agito come mandataria, essa risponde per la omessa vigilanza nell’esecuzione dei lavori.
In ordine ai presunti errori sulle scelte progettuali, se effettivamente ricorrenti, essi vanno imputati al progettista e/o direttore dei lavori, i quali rispondono dei danni arrecati.