Quesito del 10/02/2016
Gentile avv. Cannavò, si chiede se in una situazione di forte disagio sociale rappresentata dal fatto che il presidente non convoca assemblea per messa in liquidazione raggiunto l’oggetto sociale e risponde che non ha accertato le cause di scioglimento o che lo farà nel rispetto dei suoi impegni professionali, non concede il riscontro dei libri sociali richiesti dai soci e dal revisore, non convoca l’assemblea per tante problematiche sorte per problemi di gestione sociale e abbia ormai la sfiducia dalla maggioranza dei soci che gli hanno notificato con raccomandata il loro disappunto e intenzione di revocare il cda…
si chiede se l’organo di controllo debba per forza convocare rispettando i 30 giorni indicati nello statuto se la richiesta deriva da un decimo del capitale sociale oppure possa convocare l’assemblea per messa in liquidazione e revoca cda per inerzia dello stesso constatando pertanto la situazione di disagio e la necessità di convocare con urgenza.
Risposta al quesito:
Se il presidente omette di convocare l’assemblea, nonostante la richiesta dei soci, questi stessi possono ricorrere al Presidente del Tribunale, il quale fissa la data con l’ordine del giorno su cui deliberare.
Nel caso di specie la richiesta può prevedere la revoca degli amministratori e l’elezione dei nuovi, nonché l’azione di responsabilità per eventuali danni arrecati nella gestione amministrativa della Società.