Quesito del 25/05/2016

Riformulo il quesito inoltrato il 22 maggio.
La somma che la coop ha accantonato per spese legate ad uno scopo preciso per i soci assegnatari (di modo che la gestione con i soci prenotatari fosse fluida e lineare) in realtà non è mai stata versata concretamente dagli assegnatari. Ma risulta dicono come operazione contabile.
Oggi ci dicono che tale cifra, nonostante risulti dal verbale (con scritto che cmq in ogni caso verrà ripartita a prescindere dall’esito dello scopo) non può essere pretesa: la motivazione è che risulta come credito iva e in quanto tale non può essere suddivisa tra i soci (nel frattempo uscenti).
E’ vero che il credito iva non può essere preteso/riscosso dai soci?

Risposta al quesito:
La situazione rappresentata in ordine all’accantonamento della somma  non risulta chiara, in quanto una tale operazione presuppone che vi sia un attivo da accantonare , anche indipendentemente dalla sua immediata liquidità.
In ordine alla pretesa restituzione da parte del socio, essa può essere fondata solamente dopo che l’assemblea ha approvato espressamente lo smobilizzo dell’accantonamento e sussistano residui attivi liquidi, di cui l’assemblea medesima dispone la distribuzione ai soci a norma di legge e di statuto.
Relativamente al rimborso IVA, va precisato che esso rappresenta una voce contabile finanziaria, mentre la somma effettivamente incassata dalla Cooperativa confluisce nella Liquidità generale (cassa o banca).
Alla luce di quanto precede, dunque, non ha senso parlare di restituzione ai soci del rimborso IVA, ma piuttosto della esistenza di residui attivi contabili con liquidità sostenibile per procedere alla restituzione di anticipazioni ovvero alla distribuzione di utili nei limiti di legge, a condizione che vi sia una assemblea autorizzativa.