Quesito del 14/06/2016

Sono a chiedere un suo parere in merito alla possibilità di recedere da una cooperativa edilizia in cui è emersa una palese discriminazione di trattamento fra i soci in fase di assegnazione degli alloggi.
In pratica appartamenti simili a seguito di difficoltà di vendita sarebbero stati assegnati a prezzi di favore diversi da quelli di partenza e concordati di volta in volta secondo una trattativa privata. Anche alcune pertinenze come posti auto scoperti sarebbero stati offerti in omaggio solo ad alcuni soci. Questo a discapito di altri che come me hanno prenotato l’immobile al prezzo “pieno” ovvero quello definito in fase di costituzione della coop senza sconto alcuno.
E’ possibile in questo caso ottenere per via giuridica la decadenza da socio senza sottostare alle pesanti penali previste dallo statuto in caso di recesso?

Risposta al quesito:
Le Cooperative a mutualità prevalente sono sottoposte all’osservanza del principio di parità di trattamento dei soci in ordine al rapporto mutualistico.
La violazione di tale principio, come sembra essere avvenuto nel caso di specie, legittima il socio adempiente a recedere per fatto addebitabile alla Cooperativa e, quindi, senza dovere sopportare alcuna penale, anche se prevista dallo Statuto (previsione valida, ma condizionata all’osservanza dei principi mutualistici).
L’unica deroga all’assunto che precede  potrebbe essere dovuta all’esistenza di specifiche delibere dell’assemblea non opposte dal socio o addirittura dallo stesso approvate.