Gent.mo Avvocato, il socio di una cooperativa edilizia, senza scopo di lucro, avente come oggetto sociale l’assegnazione in vendita, godimento o locazione di immobili ai soci, ha chiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo al fine del rimborso del denaro versato in favore della società su un libretto di risparmio dalla stessa aperto ed intestato al socio.
Ciò in quanto la Cooperativa ha commesso delle irregolarità nella gestione economica ed amministrativa e sostiene inoltre di non poter rendere tali somme.
Si può avviare una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) nei confronti della cooperativa o vi sono delle preclusioni normative?
Risposta al quesito:
Non esiste alcuna preclusione all’azione esecutiva in danno della Cooperativa, anche con riferimento al pignoramento presso terzi, purché vi siano i normali presupposti di diritto per tale tipo di azione (credito della Cooperativa verso il terzo pignorato).
Va, inoltre, osservato che, qualora l’azione esecutiva non andasse a buon fine per l’assenza di patrimonio sociale, stante la prospettata ipotesi di irregolarità gestionali, può essere presa in considerazione l’azione di responsabilità da esperire direttamente verso gli amministratori.