Quesito dell’11/01/2018

Egregio avvocato, dal 2007 sono un socio prenotatario di alloggio in Coop. Ed. Convenzionata ed Agevolata.
La cooperativa edilizia è in ritardo sulla consegna degli alloggi di circa 8 anni… intanto noi soci dal 2009 paghiamo il preammortamento. La cooperativa imputa i ritardi al comune di Roma. Su 26 alloggi prenotati siamo rimasti in 13 in quanto alle dimissioni dei soci il cda si limitava a prendere atto di tale dimissione. Oggi siamo in appello con un socio dimissionario che richiede quanto versato e cominciano ad arrivare altre diffide.
L’alloggio mi è stato dato in detenzione qualificata, ma con un foro nel muro centrale del salone che ho ripristinato a mie spese. Inoltre la cooperativa ha subito negli anni passati un furto con sottrazione di termosifoni (già pagati con SAL) anche questi pagati di nuovo da me stante l’inerzia del Cda che non ha provveduto a procedere contro l’impresa che custodiva il cantiere. Però il cda ha provveduto al pagamento dei termosifoni in un alloggio di nuova prenotazione (ora siamo 14 soci prenotatari).
Inoltre, essendo trascorso così tanto tempo, ed avendo la Coop. molti debiti si fa strada la paura di una liquidazione della cooperativa. In merito a ciò, a noi prenotatari la cooperativa ha rilasciato esclusivamente un foglio scritto con l’indicazione dell’alloggio prenotato ma ha assegnato con verbale cda l’alloggio in questione.
Le mie domande sono: posso fare un’azione contro il cda che non ha respinto le dimissioni dei soci e per la questione dei termosifoni? Posso chiedere i danni per tutti questi anni di preammortamento? Posso costringere il cda a stipulare la mia prenotazione davanti ad un notaio… così da trascrivere come ho letto nei suoi pareri su questo sito?

Risposta al quesito: 
Sulla scorta di quanto esposto nel quesito, si può presumere che:
a) In ordine all’azione di tutela del diritto all’assegnazione, sul presupposto dell’esistenza di un contratto scritto di assegnazione provvisoria (scrittura, verbale cda, verbale assemblea etc), va introdotto il giudizio ex art. 2932 c.c. e trascritta la relativa domanda giudiziale. Quanto precede al fine di garantirsi l’opponibilità della domanda medesima sia agli eventuali creditori terzi, sia alla stessa ipotizzata Procedura di Liquidazione coatta;
b) Quanto all’azione di responsabilità, la relativa valutazione si appalesa più articolata ed esige certamente l’approfondimento della situazione di fatto. In linea generale le azioni di responsabilità sono di due tipi: la prima è quella intrapresa a seguito di deliberato dell’assemblea dei soci e presuppone il danno subito dalla società; la seconda è quella che può essere intrapresa dal singolo socio, a condizione, però, che il danno sia stato inflitto direttamente al procedente. Nel caso di specie, dunque, occorre valutare in entrambi i casi l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto. In ogni caso può già affermarsi che l’acquiescenza al recesso dei soci può costituire presupposto di responsabilità se sussista la prova della illegittimità del recesso richiesto e ottenuto (ad esempio in violazione delle norme statutarie ovvero in assenza dei conferimenti o versamenti dovuti dal receduto). La mancata azione verso l’impresa, viceversa, rappresenta una violazione dei doveri del mandato degli amministratori e, quindi, è un presupposto della loro responsabilità.
Conclusivamente, occorre valutare l’opportunità delle diverse azioni in considerazione della loro rilevanza economica e, in tal senso, è certamente in prima linea l’azione ex art. 2932 c.c., se bene impostata.