Quesito del 20/04/2018

I Soci di una Cooperativa edilizia sono stati beneficiari, in virtù della sussistenza di requisiti richiesti dalla Legge, del Contributo Regionale per la categoria “Nuove costruzioni” ad erogazioni in conto capitale, in seguito al Decreto 1753 del 2003 pubblicato sul Burc 47 del 06.10.2003.
Tale contributo è stato erogato per la metà prima dell’atto notarile di compravendita degli alloggi, avvenuto nel 2015, mentre il saldo solo ad inizi dell’anno 2017. La Cooperativa è oggi posta in liquidazione ed interessata inoltre da due cause.
Si chiede se il liquidatore possa restituire il saldo delle somme del Fondo Regionale a ciascun socio, già anticipate dagli stessi quando hanno contratto i mutui in quanto il saldo del Fondo Regionale è purtroppo avvenuto dopo l’atto di compravendita.
Tale questione si pone in quanto il Liquidatore ha il timore di incorrere in responsabilità restituendo queste somme a causa delle cause in corso.

Risposta al quesito:
I timori del Liquidatore sono fondati, in quanto la restituzione di somme anticipate dai soci in forza dell’attivo derivante dal contributo pubblico equivale alla dismissione di attività sociali, che potrebbe essere oggetto di responsabilità verso i creditori della Cooperativa.