Egr. avvocato, nel ringraziarLa per l’immenso servizio reso pongo la seguenti domande: A) Sono Presidente di una cooperativa edilizia per azioni che 9 anni fa ha terminato 1 programma in Area peep con espropri ancora da finire dopo 15 anni da inizio lavori! 
Mi sono trovata io a titolo gratuito proprio perché dopo dimissioni ex Presidente anche lui a titolo gratuito e socio, pensavamo erroneamente io e cda (tutti semplici soci), di gestire situazioni pur avendo in cassa 0 !!! Ci sono cause in corso e da iniziare!! 
Un solo immobile + 2 garage la cui la cui vendita è difficile e insufficiente a coprire debiti ed ulteriori problematiche nel frattempo del mandato sorte!!! Assemblea dimissioni irrevocabili Presidente + Cda, ma 1) nessuno vuole fare nuovo Presidente-cda 2) nessuno farsi nominare liquidatore e 3) nessuno dare soldi per liquidazione volontaria dal notaio!!! 4) non tutti fare fondo spese per cause necessarie da fare (di cui 1 per mala gestio di un ex Presidente che prese soldi ) 
Cosa prescrive la Legge? Cosa deve essere fatto se ci si vuole dimettere innanzi a situazione impossibile da gestire con nessuno che vuole subentrare e nessuno che vuole fare il Liquidatore? 
Dopo assemblea inoltre che succede per atti giudiziali o tributari o fiscali che sarebbero indirizzati a cooperativa? Come la cooperativa si difenderebbe senza Presidente tra mora dimissioni e liquidazione coatta? B) In una cooperativa edilizia p.a. qualora si arrivi la liquidazione coatta amministrativa ultimo Presidente e soci, in caso di incapienza del patrimonio sociale rispondono a titolo personale e con proprio patrimonio personale dei crediti insoddisfatti da liquidazione? a) crediti di acconti costruzione verso soci esclusi, b) debiti tributari, c) debiti fiscali, d) debiti vari. 
Risposta al quesito:
In sintesi estrema:
 a)    In caso di impossibilità di funzionamento dell’assemblea e di sostanziale insolvenza della Società, gli amministratori in carica devono, senza indugio, richiedere la Liquidazione Coatta all’Organo di Vigilanza (MISE ovvero Assessorato Regionale nelle Regioni a Statuto speciale); ciò al fine di essere esonerati dalla responsabilità personale per gli atti da intraprendere;
 b)    In ordine agli atti urgenti (giudizi in cui la Coop è convenuta) occorre rappresentare la necessità di immediato intervento all’Organo di Vigilanza e sollecitare la nomina di un Commissario ad acta nelle more del provvedimento di LCA;
 c)    Nel caso di decorrenza di termini di prescrizione, gli amministratori in carica devono notificare la messa in mora ai fini dell’interruzione dei termini medesimi;
 d)    Gli amministratori rispondono personalmente nel caso di atti di  gestione contro legge, in particolare di pagamenti illegittimi in frode ai creditori o di pagamenti eseguiti nonostante la manifestazione di insolvenza; dei debiti tributari rispondono se hanno eseguito pagamenti in favore di altri creditori  omettendo quelli verso l’Erario.
 Tutte le problematiche gestionali vanno, comunque, adeguatamente approfondite.