Quesito dell’01/02/2026

Siamo una Cooperativa edilizia che nel 1996 per realizzare un programma costruttivo ha stipulato, su suolo di proprietà in zona Peep, una Convenzione con il Comune; per varie vicissitudini tale programma ha avuto inizio solo nel 2018 con la stipula di una nuova Convenzione con il Comune il quale, con non pochi dubbi da parte nostra, ha preteso di sottoscrivere lo stesso schema di Convenzione del 1996.
Il quesito che poniamo è se qualche patto o condizione contenuta nella nuova Convenzione nel frattempo (dal 1996 al 2018 sono 22 anni!) è diventato obsoleto o superato siamo comunque obbligati a osservarlo?
In particolare un articolo recita: “La Cooperativa si impegna a fornire, prima della definitiva assegnazione, la documentazione idonea circa il possesso dei requisiti da parte dei soci all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica”.
Le chiediamo se questo è un impegno che dobbiamo rispettare e se si quali sono questi requisiti; La informiamo che abbiamo realizzato questo programma costruttivo (a breve stipuleremo gli atti notarili di assegnazione) senza agevolazioni o contributi pubblici, esclusivamente con risorse personali dei soci.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare il motivo per cui il Comune ha ritenuto di dovere stipulare una nuova Convenzione, trattandosi di un atto contrattuale amministrativo vincolante per le parti.
Ciò posto, si deve precisare che le aree peep sono soggette la vincolo normativo dei requisiti soggettivi per l’edilizia agevolata, ma i Comuni hanno una discrezionalità nella determinazione degli stessi.
E’ certo che il requisito irrinunciabile è quello dell’impossidenza di altro immobile abitativo idoneo nel medesimo Comune dell’area assegnata; tale requisito deve essere mantenuto sino al trasferimento in proprietà dell’immobile.
Per quanto attiene al reddito, i Comuni possono indicare i limiti ma esso deve essere posseduto solamente in sede di assegnazione dell’area e non in sede di atto pubblico di trasferimento della proprietà.