Quesito del 30/05/2014

Sono socio di una cooperativa mutua edilizia dal 2011; a distanza di quasi tre anni e dopo aver versato una notevole somma per l’acquisto del terreno per l’assegnazione di un alloggio “programma costruttivo 1991/91”, siamo venuti a conoscenza che il terreno ancora non è stato acquistato e che esiste solamente un preliminare.
Il mio quesito è il seguente: posso fare richiesta di recesso da socio e richiedere il rimborso delle somme versate, visto che la cooperativa con i soldi dei soci non ha acquistato il terreno come ci era stato detto.

Risposta al quesito:
Il recesso del socio di Cooperativa edilizia è regolato dallo Statuto sociale, dall’art. 2532 del codice civile e dalle norme speciali.
Se la Cooperativa  gode di finanziamento pubblico il socio che abbia perso i requisiti di legge può recedere con il diritto al rimborso dei versamenti eseguiti in conto costruzione.
Nel caso n specie viene prospettata una ipotetica responsabilità degli amministratori in ordine al diverso uso del danaro versato dai soci per l’acquisto del terreno.
Se una tale responsabilità esiste, il socio può chiedere di recedere a seguito del ritardo nell’esecuzione del programma costruttivo imputabile agli amministratori.
Occorre, pertanto, che il socio costituisca in mora la Cooperativa e gli amministratori e successivamente proporre il proprio recesso motivato.
Il Consiglio di amministrazione deve decidere entro sessanta giorni e la relativa decisione è impugnabile innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
Nell’ipotesi di accoglimento della domanda di recesso il socio ha diritto al rimborso dei versamenti in conto costruzione, mentre può chiedere il risarcimento dei danni in ordine alle responsabilità degli amministratori (in misura quanto meno pari alle spese generali di amministrazione).

Quesito del 28/05/2014

Sono entrata come socio in una Cooperativa Edilizia arl nel 2011 per la costruzione di un edificio di 7 appartamenti zona PEP, uno dei appartamenti assegnati a me.
Dal 2011 ho versato vari acconti per la cooperativa e il 28 settembre 2013, quando già avevo il nulla osta del Comune, ho informato il presidente della Coop. che avevo fissato l’appuntamento dal notaio per rogitare il 28 settembre 2013.
La risposta è stata “Non si può perchè le case sono sotto sequestro”. In quel momento io e i altri 5 soci che eravamo in attesa di rogitare (2 dei soci sono le figlie dell’ex presidente della coop), abbiamo cominciato a capire che ci sono gravi problemi.
A novembre abbiamo cambiato il presidente perchè lui fin dall’inizio non voleva più pagare nessun fornitore. Sono stata nominata io come presidente del CDA, entrando cosi anche nella contabilità della Coop.
Abbiamo scoperto che a fine Maggio del 2013 il Giudice riconosceva alla l’impresa edile la soma di 36.000,00 €, perciò dopo questa data la Cooperativa doveva pagare, non avendo pagato a settembre è arrivato “atto di pignoramento immobiliare” perché le intimazioni di pagamento precedenti sono rimaste disattese.
Di conseguenza sono stati pignorati i cinque appartamenti non ancora assegnati, dopo sono arrivati gli atti di conto terzi perciò la Cooperativa ha dovuto pagare i conto terzi invece che l’impresa, l’impresa ha fatto un secondo sequestro che è stato rigettato dal Giudice.
Nel frattempo è arrivato alla Cooperativa un decreto ingiuntivo da un falegname, col quale è stata fatta una scrittura privata cosi è stata fatta la cancellazione del decreto e del pignoramento.
Tutti i soldi per avvocati e pagamento decreti ingiuntivi, pignoramento, rate mensili degli interessi, sono stati versati dai soci, a marzo sono stati fatti i vari rogiti però nella testa della Coop resta ancora un appartamento che non è stato venduto e non abbiamo ancora trovato nessuno e la Coop ha ancora dei debiti verso fornitori e avvocati etc.
Adesso che sono state intestate le case io faccio fatica a convincere i vari soci a versare i soldi, soprattutto le due figlie per le quali si evince dalla contabilità che il 90% degli acconti versati vengono dall’ex presidente (padre delle due) e io non voglio avere dei problemi.
Tengo a precisare che la Cooperativa aveva e ha un mutuo fondiario e che a maggio-giugno del 2013 l’ex presidente della Cooperativa ha rinunciato agli ultimi 80.000,00 che la banca poteva dare a saldo del mutuo fondiario. Perciò a sua scelta ha rinunciato a tale somma che al meno metà di questa poteva salvare la situazione.
Le mie domande sarebbero:
1) Posso fare denuncia/causa all’ex presidente per la mala gestione della Cooperativa e richiedere a nome dei soci (incluso me) danni e restituzione dei soldi da noi versati per la sua mala gestione e per il fatto che ci ha sempre nascosto tutto?
2) Come faccio io a togliermi senza avere dei problemi?
3) Le figlie non vogliono pagare però per iscritto non vogliono scrivere che non pagano, però continuano a trascinarmi.
4) Sempre le figlie che sono socie mi chiedono i movimenti del conto corrente bancario da novembre ad oggi (a novembre è stato cambiato il padre), cosa devo fare?
I soci hanno il diritto di vedere il libro soci, assemblea, ma non di chiedere copia dell’estratto conto… come mi devo comportare?
Io gli ho mandato tutti i pagamenti che ho fatto con i vari versamenti che fino al rogito hanno fatto.

 

Risposta al quesito:
In base a quanto esposto nel quesito, occorre preliminarmente un approfondito esame di tutta la situazione amministrativa e contabile della Cooperativa, al fine di potere assumere le opportune decisioni gestionali.
In via generale va osservato che le Cooperative vanno gestite secondo la volontà sociale, le cui regole di formazione sono dettate dallo statuto sociale e dal codice civile.
La responsabilità degli amministratori va accertata in base a fatti concreti, omissivi o commissivi, che hanno determinato l’effettivo danno.
Nel caso in specie, occorre verificare se ci sia stato un danno obbiettivo, non potendosi considerare tale la sola esposizione debitoria, posto che la stessa potrebbe essere riconducibile alle attività effettivamente svolte dalla Cooperativa (edificazione degli alloggi).
Se lei riscontra irregolarità pregresse che non possono essere sanate (neppure con l’ausilio di un esperto del settore), è consigliabile che rassegni le dimissioni da presidente e, qualora non risulti possibile l’elezione del nuovo presidente dovrà richiedere senza indugio la liquidazione coatta amministrativa della Società (ciò al fine di non incorrere in responsabilità personali conseguenti al suo mancato tempestivo intervento).

Quesito del 27/05/2014

Una cooperativa agricola a mutualità prevalente, che risulta rispettare tutti i requisiti di legge – Statuto, iscrizione all’Albo ecc…- ha omesso per un anno d’imposta la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali, imposte sui redditi, iva, irap nonchè del bilancio d’esercizio. Alla luce delle sentenze della Cassazione n. 8140/2011 e n. 5848/2012, tali omissioni comportano la decadenza dei benefici fiscali e quindi il recupero a tassazione anche ai fini ires dei ricavi non dichiarati?

Risposta al quesito:
La risposta è affermativa, ma si ritiene che la decadenza dai benefici riguardi esclusivamente l’esercizio sociale in cui sono stati omessi gli adempimenti fiscali.

Quesito del 23/05/2014

Nel dicembre 2010 per poter firmare un contratto di prenotazione di un alloggio, mi sono iscritto ad una cooperativa.
Ho firmato il contratto di prenotazione in cui veniva descritto l’appartamento prenotato in una palazzina di 18 alloggi e in cui veniva definito il piano di pagamento. Dopo 2 anni mi comunicano di aver modificato il progetto, gli alloggi sono diventati 24 e la piantina del mio alloggio di conseguenza è stata variata.
Sono stato convocato per firmare, cosa che non ho fatto, un nuovo contratto che accettasse tali varianti effettuate dal costruttore.
Il regolamento della cooperativa prevede che il Consiglio d’amministrazione autonomamente proceda alle modifiche necessarie al progetto, ma tali modifiche possono essere considerate semplici varianti?

Risposta al quesito:
Le variazioni cui presumibilmente si riferisce il regolamento della Cooperativa dovrebbero essere esclusivamente quelle di utilità tecnica, assolutamente compatibili con le facoltà di gestione attribuite agli amministratori.
Diversamente si deve concludere in ordine all’ampliamento dell’originario programma costruttivo, la cui determinazione dovrebbe essere riservata all’assemblea dei soci.
Occorre, pertanto, verificare adeguatamente lo statuto e il regolamento della Cooperativa.
In ogni caso, va anche verificato il verbale di prenotazione del suo alloggio, posto che anch’esso rileva ai fini contrattuali, non essendo consentito alla Cooperativa di apportare modifiche unilaterali non giustificate da un deliberato assembleare e, soprattutto, non condivise dal socio prenotatario.

Quesito del 17/05/2014

Nei primi giorni di giugno la cooperativa dove sono iscritto mi assegnerà un appartamento che andrò a rogitare a settembre 2016.
Premetto che l’alloggio in questione è stato consegnato ai miei genitori nel 2006 (che per il momento sono locatari) e che non è vincolato da mutui o quant’altro. Per me sarà prima casa (ma non ci porterò mai la residenza).
La cooperativa mi ha scritto sull’assegnazione che sarò io ad avere oneri e spese fino al rogito.
Quindi fino al momento del rogito devo dichiararla io nel 730 o sarà affare della Coop?

Risposta al quesito:
Va innanzitutto chiarito che, se la Cooperativa ha fruito di contributo pubblico, ogni assegnatario ha l’obbligo di trasferire la propria residenza appena dopo il rogito.
Per quanto riguarda la dichiarazione fiscale, va precisato che  l’immobile deve essere dichiarato dalla Cooperativa sino a quando non venga formalmente assegnato ai singoli soci.
Ciascun socio, se formalmente assegnatario, anche se non ancora titolare di mutuo individuale, ha la possibilità di detrarre pro quota gli interessi di mutuo, ma in tal caso dovrà anche dichiarare il reddito dell’immobile.
E’, comunque, necessario che la Cooperativa attesti gli interessi pagati pro quota dal socio assegnatario e non ancora titolare di mutuo individuale.
In ogni caso il socio che ha la disponibilità abitativa dell’alloggio è obbligato a versare l’IMU relativa all’immobile, comunque, fruito.

Quesito del 16/05/2014

Circa 10 anni fa con atto notarile sono diventato proprietario di un appartamento facente parte di una cooperativa militare a proprietà individuale.
Come tutti gli altri soci percepisco il contributo statale riservato ai soci appartenenti alle forze armate o forze di polizia.
Volevo sapere se in caso di vendita del mio appartamento ho il diritto di continuare a percepire il contributo statale oppure lo perdo.

Risposta al quesito:
I contributi pubblici vengono concessi per l’abbattimento degli interessi di mutuo, al fine di consentire l’accesso agevolato alla casa da parte di categorie più deboli o comunque meritevoli.
Da quanto precede consegue che il contributo sugli interessi del mutuo riguarda l’immobile e non già la persona dell’assegnatario.