Esimio Avvocato, sono socia di una cooperativa edilizia in liquidazione e il liquidatore vuole procedere al recupero con decreti ingiuntivi delle sole spese di amministrazione non versate da parte dei soci (quota strade).
Il liquidatore sostiene, perchè a ciò indotto da un gruppo di soci che ha trasferito medio tempore a terzi l’alloggio, che le spese di manutenzione (delle parti comuni) spettano non ai soci ma ai terzi acquirenti in quanto sono gli effettivi utilizzatori del bene comune e che ai soci (non più proprietari) non può essere richiesta la quota per le spese generali.
Quei soci hanno trasferito la proprietà dell’alloggio ma non anche la qualità di socio e, mi chiedo, non essendo estinto il rapporto sociale a loro cosa spetta in definitiva pagare?
Risposta al quesito:
Si deve ritenere che la Cooperativa sia in Liquidazione volontaria e l’assemblea abbia nominato il Liquidatore con il mandato di svolgere tutti gli adempimenti necessari per estinguere la Società, previo azzeramento del Passivo e dell’Attivo sociale.
Si deve anche presumere che la Cooperativa abbia assegnato gli alloggi ai soci prenotatari e, conseguentemente, sia insorto il “Condominio” tra tutti i neo proprietari degli immobili.
Salva la diversa previsione di specifici deliberati assembleari, il Liquidatore svolge attività diversa da quella dell’Amministratore del Condominio, in quanto il primo si occupa della estinzione dei rapporti sociali, mentre il secondo cura la gestione dei beni comuni, ormai del tutto fuori dall’ambito societario.
Alla luce di quanto precede, i soci sono obbligati a corrispondere al Liquidatore le spese generali per il mantenimento della Società fino alla relativa estinzione, mentre i proprietari degli immobili (soci e non soci) sono obbligati a corrispondere all’Amministratore di Condominio le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, non più appartenenti alla Cooperativa.
Può, tuttavia, accadere che, al momento della messa in Liquidazione, la Cooperativa non avesse completato il “programma costruttivo” (ad esempio la sistemazione delle parti esterne ), sicché, in ragione dell’obbligazione residua, può adempiere ai lavori di ultimazione, di cui è anche intestataria con il permesso di costruire.
In tale ultimo caso sarà il Liquidatore a gestire i predetti lavori residui, richiedendo i versamenti pro quota ai soci come da deliberato assembleare, indipendentemente se siano ancora proprietari degli immobili.