Diritto penale

REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: LA COOPERATIVA COSTRUTTRICE HA L’OBBLIGO DI VERIFICARE LA CONFORMITA’ DELL’INTERA LOTTIZZAZIONE E DELLE SINGOLE OPERE ALLA NORMATIVA URBANISTICA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11631 del 19.02.2015, ha stabilito come, indipendentemente dall’autorizzazione amministrativa eventualmente ottenuta per l’edificazione, spetti comunque all’autore dell’intervento edilizio il dovere di assicurarsi che le normative in materia urbanistica di rango primario siano rigorosamente rispettate.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal legale rappresentante di una cooperativa, che aveva realizzato un complesso edilizio, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame, ravvisando il fumus del reato di lottizzazione abusiva, aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca urbanistica, degli immobili appartenenti al medesimo complesso.
Il ricorrente eccepiva di aver agito in buona fede, adducendo in particolare che le illegittimità riscontrate dallo stesso Tribunale del Riesame riguardavano esclusivamente gli strumenti generali di pianificazione e governo del territorio (piano particolareggiato di iniziativa pubblica e relativa variante) e non anche l’operato della cooperativa, risultato conforme agli strumenti stessi ed al provvedimento autorizzativo regolarmente ottenuto.
Disattendendo la tesi dell’indagato, la Suprema Corte ha così testualmente statuito:
“Il reato di lottizzazione abusiva è dunque configurabile anche quando – come accade nella specie – lo strumento urbanistico c’è ed è in sè rispettato dai privati autori dell’intervento edilizio, ma è esso stesso in contrasto con norme di rango sopraordinato.
Non può poi dubitarsi che del reato rispondano anche i soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, i titolari di concessione edilizia, i committenti ed i costruttori, proprio perchè anche questi soggetti hanno l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e/o delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, perchè l’interesse protetto dalla legge non è soltanto quello di assicurare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo della P.A., ma è altresì quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico”
.
Del resto, le Sezioni Unite (sentenza n. 5115/2001) avevano già chiarito come “la contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione”.
Pertanto, nel caso in cui la cooperativa commissioni o provveda direttamente a realizzare le opere edilizie, il legale rappresentante risponderà, in ogni caso, del reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 30, D.P.R. n. 380/2001, se l’intervento costruttivo non rispetti le disposizioni inderogabili in materia urbanistica.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, infatti, non può essere considerata un’esimente per il costruttore la circostanza di aver pedissequamente osservato lo strumento urbanistico emanato dalla P.A., qualora esso stesso sia in contrasto con la normativa sovraordinata.