Quesito del 15/01/2019

Gentile avvocato, la nostra cooperativa si è costituita in giudizio in quanto è stata citata dal Comune, che in virtù di una condanna in appello (in una causa contro i proprietari terrieri relativamente ad una somma maggiore di circa il 50% dovuta ai proprietari terrieri per esproprio del terreno e indennità di occupazione) voleva rivalersi sul Consorzio di cui le cooperative fanno parte in virtù di una convenzione.
La sentenza in appello diceva: “il comune intende negare la sua legittimazione passiva… ma il consolidato orientamento ai sensi della legge 865 del 1971 ribadisce che è il comune stesso ad essere obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e occupazione, anche quando gli atti espropriativi vengano delegati, e l’occupazione delle aree sia attuato da istituti o cooperative a norma dell’art. 35 e 60 della citata legge. Pertanto la legittimazione passiva spetta al comune mentre è inammissibile la domanda di questo nei confronti dei predetti enti atteso che tale pretesa – diretta contro un soggetto che non è parte del rapporto espropriativo e fondata su un titolo diverso dall’espropriazione (cioè sulla convenzione comune e ente concessionario) esula dalla speciale competenza della corte di Appello, ne integra una domanda di garanzia… La stessa giurisprudenza non ha mancato di rilevare che tale unica legittimazione passiva deriva altresì dal fatto che l’attività dell’istituto si esaurisce nel compimento degli atti necessari al conseguimento del provvedimento ablatorio in rappresentanza del comune e non in virtù di una delegazione amministrativa intersoggettiva, implicante il trasferimento al delegato del potere di compiere gli atti in nome proprio (Cass. 17 novembre 1990 n. 1128)”
Attualmente è stata emessa anche la sentenza in Cassazione la quale recita: “non è dubbio che venga in rilievo la legittimazione passiva del Comune, proprio alla luce della convenzione del 2007 secondo cui l’ente cede ora per quanto ne avrà acquistato la proprietà e con effetto dalla data del suo trasferimento in capo allo stesso la proprietà dei beni, con delega al consorzio delle espropriazioni da eseguirsi”in nome e per conto del Comune a cui vanno quindi intestati i decreti di esproprio”.
Non abbiamo innanzitutto compreso le ragioni per cui il Consorzio e Comune abbiano unitamente fatto ricorso per Cassazione, dato che già l’appello appariva una sentenza favorevole. Ma adesso che è emersa la Cassazione, riteniamo che a pagare debba essere solo il Comune e che addirittura noi cooperative potremmo chiedere indietro le somme già pagate.
Qual è il Suo parere?

Risposta al quesito:
Le determinazioni giudiziali, per come rappresentate, non coinvolgono le statuizioni della Convenzione tra Consorzio e Comune, ma si soffermano esclusivamente sulla legittimazione passiva dell’Ente pubblico, specialmente in relazione al procedimento speciale innanzi alla Corte D’Appello in unico grado di giudizio di merito.
Occorre poi verificare il contenuto della Convenzione ex art, 35 L.865/71, in quanto normalmente con tale atto viene regolata l’assegnazione dell’area alla Cooperativa a fronte del canone concessorio.
Il predetto canone è di solito convenuto nell’importo pari all’indennità espropriativa pagata dal Comune, sicché, nel caso di specie, occorre verificare se la pretesa dell’Ente sia legittima in ragione della convenzione contrattuale.
Da quanto precede consegue che le determinazioni giudiziali sull’entità della indennità espropriativa possono considerarsi punto di riferimento ai fini della esecuzione della Convenzione, a nulla rilevando le problematiche della legittimità passiva processuale, definite anche dalla Corte di Cassazione.
Per quel che concerne la partecipazione del Consorzio nel giudizio di legittimità, si può presumere che essa sia stata ad adiuvandum, per appoggiare il Comune nel sostenere l’eccessività della determinazione estimativa dell’indennità. In tal caso, infatti, il Consorzio sarebbe stato certamente avvantaggiato da una riduzione dell’indennità, quale riferimento per la determinazione del canone concessorio.