Quesito del 15/01/2019

Siamo soci di una cooperativa a proprietà indivisa formata da 27 soci di cui 26 assegnatari in godimento di un alloggio e uno non assegnatario (volgarmente detto prenotatario).
Il programma costruttivo, iniziato nell’80, fu completato nell’86. Al’epoca eravamo tutti giovani e con tante speranze, nessuno di noi pensava di dover rendere conto alla nera signora che invece si è presentata 6 anni fa a chiedere la sua mercede ad uno dei soci. Il socio in questione vedovo, ha lasciato tre figli, tutti e tre sposati e proprietari di abitazioni nella stessa città, pertanto privi dei requisiti per diventare soci della cooperativa.
A termini di statuto, occorre liquidare agli aventi causa la quota societaria (34.000,00 euro) e assegnare l’alloggio al primo dei soci non assegnatari. Ovviamente le figlie del defunto socio non sono d’accordo a rilasciare l’alloggio perché ritengono loro diritto aver assegnato l’alloggio.
Si è pertanto avviato un contenzioso ed il Giudice ha dato ragione alla cooperativa condannando le tre sorelle a rilasciare l’alloggio detenuto sine titulo (mi scusi il latino) condannandole a pagare le spese e a risarcire la cooperativa. Ora la causa prosegue in appello poiché le signore continuano a ritenere loro diritto l’assegnazione dell’alloggio e temo che la causa si protrarrà almeno altri 2 o 3 anni.
Nel frattempo, proprio a causa della vicenda, assieme a tutti i soci abbiamo avviato la procedura per la trasformazione da coop indivisa a coop divisa con la richiesta di alienazione degli alloggi, iter che si è concluso con l’autorizzazione da parte della Regione di assegnarci in proprietà gli alloggi. Pertanto 25 su 26 alloggi sono diventati di proprietà degli assegnatari. Tutti tranne quello in questione oggetto di contenzioso.
Adesso alcuni soci vorrebbero tirarsi indietro chiedendo le dimissioni da socio della cooperativa, ovviamente il cda non le ha accettate perchè non permette a qualcuno di tirarsi fuori dal contenzioso lasciando solo quelli che restano a sbrigarsi la faccenda.
Dopo questa lunga premessa Le chiedo: è vero che non possiamo sciogliere la cooperativa fin quando quel solo alloggio risulta di proprietà della società e non finisce il contenzioso?
Tenga conto che mantenere in vita la cooperativa ci costa mediamente 5.000 euro l’anno, spese che ci dividiamo tra 25 soci.

Risposta al quesito:
Per estinguere la Cooperativa occorre procedere alla liquidazione di tutte le attività e passività.
Per tale procedura è prevista al messa in liquidazione volontaria della Società con la contestuale nomina di un Liquidatore, a cui conferire il mandato a provvedere agli adempimenti necessari.
Se, dunque, esiste un contenzioso sull’assegnazione di un alloggio, rimasto nel patrimonio sociale, non si può procedere alla estinzione della Società, su cui pende una obbligazione controversa.
I soci che hanno avuto l’assegnazione dell’alloggio non possono recedere e sono obbligati alla contribuzione delle spese sino alla estinzione della Società.
Per i danni subiti a seguito della ritardata estinzione della Cooperativa è possibile chiederne il risarcimento agli eredi privi dei requisiti, a condizione che siano definitivamente soccombenti.