Quesito del 06/10/2019

A metà aprile 2019 siamo diventati soci di una cooperativa, abbiamo fatto il preliminare registrato ma non trascritto. Abbiamo versato 20mila euro di caparra e 30mila euro di acconto, oltre a spese per modifiche di capitolato. Al momento nell’alloggio sono presenti anche i nostri mobili dei bagni.
Il giorno prima del rogito la cooperativa ha ricevuto una Pec dal MISE che ha bloccato tutto ed è stato nominato un liquidatore. Mancano il rogito di 3 appartamenti su 26 e tutti 26 sono stati venduti alle stesse cifre, cifre che rispettano i valori medi di mercato.
C’è qualche modo per pretendere che il contratto in atto non sia sciolto e che si riesca ad andare a rogito? Non c’è nulla che salvaguardi i cittadini (onesti)?
Che interesse avrebbe il liquidatore a sciogliere il contratto/preliminare? Considerato che passerebbero giorni/mesi prima della vendita senza la garanzia del ricavo e con la conseguenza dell’aumento degli interessi del mutuo e l’aumento dei creditori…
Possiamo pretendere di accedere all’abitazione per recuperare le nostre cose? Il liquidatore ha il diritto di negarci un colloquio?

Risposta la quesito:
Ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare il Commissario Liquidatore può sciogliersi dal contratto preliminare e il socio prenotatario può inoltrare richiesta di ammissione al passivo della procedura concorsuale.
Il contratto preliminare non può essere opposto alla Liquidatela, in quanto non è sufficiente la semplice registrazione, ma occorre la trascrizione nei Registri Immobiliari.
Nel caso di specie si può ipotizzare la trattativa privata, la cui istanza deve essere inoltrata al Liquidatore e successivamente autorizzata dal MISE.
L’istanza di trattativa privata deve prevedere la cessione dell’alloggio al socio a fronte di un prezzo che sia comunque conveniente per la massa creditoria, tenuto conto del valore di mercato e dei tempi dei costi delle aste.
L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente mediante la PEC della procedura.
Il Commissario Liquidatore e/o il MISE possono instaurare le trattative ovvero comunicare il rifiuto dell’istanza.
Per la formulazione dell’istanza occorre esaminare lo stato passivo e altra documentazione di riferimento, nonché entrare in contatto preventivo-informativo con il Commissario Liquidatore.