Quesito del 09/10/2019

In seguito ad una causa col costruttore, la nostra cooperativa ha dovuto pagare una somma al costruttore, oltre interessi legali, così come richiesto dal Giudice.
Si chiede se tale importo deve essere fatturato dall’impresa costruttrice, e se si deve aggiungere l’IVA, oppure possiamo considerare l’importo specificato in sentenza omnicomprensivo del tributo, dato che la sentenza del Giudice non la menziona, ma indica la cifra oltre gli interessi moratori.

Risposta al quesito:
Secondo la normativa fiscale le operazioni imponibili ai fini IVA sono assoggettate alla relativa imposta, il cui pagamento spetta al cessionario del bene o al committente del servizio.
Nel caso descritto, essendo in presenza di una prestazione imponibile, rappresentata dalla realizzazione del plesso edilizio, il corrispettivo dovuto dalla Cooperativa nei confronti della Ditta costruttrice sarà gravato da IVA.
L’assunto che precede rimane confermato anche qualora, come nel caso di specie, il pagamento avvenga all’esito del contenzioso legale intercorso con la Ditta.
Anche in tale ipotesi, infatti, il corrispettivo riconosciuto in sentenza dovrà essere maggiorato della relativa imposta, con conseguente emissione della fattura da parte dell’impresa costruttrice.
A nulla rileva il fatto che la sentenza faccia riferimento esclusivamente alla sorte capitale (con relativi interessi di mora) senza menzionare l’IVA, in quanto l’importo condannatorio trae origine da una prestazione imponibile (quale è, appunto, la costruzione degli alloggi), per cui l’IVA sulla sorte capitale è dovuta in base alla specifica Legge fiscale, di per sé vincolante indipendentemente dall’espressa menzione in sentenza.
Per le medesime ragioni, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ipotesi di prestazione imponibile ai fini IVA, l’applicazione dell’imposta pur in assenza della relativa condanna, non viola il principio dell’intangibilità del giudicato (formatosi sulla sola sorte capitale), trattandosi di un effetto ex lege derivante direttamente dalla normativa fiscale, ossia da una fonte autonoma e parimenti vincolante rispetto al giudicato stesso.