Anteriormente alla stipula del rogito avente ad oggetto la compravendita di un appartamento sito in uno stabile edificato da una società cooperativa, un condomino era entrato nel possesso di un immobile (che attualmente abita).
Il condomino non ha potuto concludere la compravendita con la società cooperativa costruttrice dell’intera palazzina in quanto la società veniva dichiarata fallita prima della data dell’atto. Tutti gli altri condomini invece hanno stipulato il rogito prima del fallimento divenendo pertanto proprietari dei rispettivi appartamenti e hanno costituito il condominio.
Il condomino suindicato ha sempre pagato negli anni le spese condominiali ma oggi si rifiuta di adempiere sostenendo che i pagamenti non gli spettino in quanto l’appartamento non è di sua proprietà nonostante lo abiti con la sua famiglia.
Se è vero quanto sostenuto, l’amministratore del condominio a chi deve rivolgere le sue richieste per ottenere le rate di spesa condominiale?
Risposta al quesito:
Il termine condomino attribuito al soggetto che occupa l’alloggio non è esatto, in quanto lo stesso non è mai divenuto proprietario dell’alloggio.
Sulla base dell’occupazione di fatto dell’immobile, l’amministratore del Condominio potrebbe richiedere le spese dei servizi effettivamente erogati all’occupante e, in caso di mancato pagamento, potrebbe intentare nei di lui confronti l’azione di ingiustificato arricchimento.
In realtà l’interlocutore dell’amministratore condominiale è certamente il curatore fallimentare, se la Cooperativa è stata dichiarata fallita, ovvero il Commissario Liquidatore la Società medesima è stata sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa.
In entrambi i casi la procedura concorsuale risponde per i contributi condominiali non versati, il cui complessivo importo deve essere collocato in prededuzione per il periodo successivo alla declaratoria di insolvenza.