Il mio dubbio riguarda l’acquisto come prima casa di un immobile situato presso una cooperativa indivisa. L’atto di tale immobile è stato eseguito nel 2015 mutuo già estinto.
Il mio dubbio è se deve passare un certo termine prima che l’immobile possa essere venduto e se così fosse io da nuova acquirente a cosa vado in contro?
Risposta al quesito:
E’ bene intanto chiarire che nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa i soci assegnatari non acquistano la proprietà dell’alloggio, bensì il solo diritto di godimento (analogamente a quanto avviene con i contratti di locazione di immobili).
Ne consegue che l’assegnatario, non essendo proprietario dell’alloggio, può trasferire al socio subentrante soltanto il diritto di godimento e ciò indipendentemente dal lasso di tempo intercorso dall’avvenuta assegnazione.
Nel caso prospettato, quindi, non c’è alcuna conseguenza di tipo fiscale né per il socio che cede il diritto di godimento dell’immobile né per quello subentrante, in quantol’operazione non costituisce vendita infraquinquennale dell’immobile (con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali eventualmente fruite al momento dell’acquisto), ipotesi configurabile esclusivamente nelle cooperative a proprietà divisa.
Il fatto poi che il socio subentrato adibisca l’immobile ad abitazione principale rileva ai fini dell’esenzione dall’Imu e dalla Tasi, che non saranno dovute né dal socio stesso né dalla Cooperativa.