Premetto di essere un appartenente alle FF.AA., socio assegnatario (oggi proprietario in esclusiva) di un appartamento in una Società Cooperativa Edilizia a r.l. fra appartenenti alle FF.AA. e/o di Polizia.
Detta Cooperativa, inizialmente a “proprietà indivisa”, avendo i Soci saldato in toto il mutuo con l’ente erogante; avendo ottenuta la proprietà del suolo e non avendo più alcun vincolo verso enti terzi e/o amministrazioni dello Stato (ricevendo anche il nulla osta per le procedure di scioglimento da parte del MIT), è stata trasformata in “proprietà individuale” al fine di poter assegnare in via definitiva gli appartamenti ai Soci assegnatari. Nell’imminenza del rogito notarile, contestualmente all’assegnazione definitiva in proprietà individuale dell’alloggio di pertinenza, essendo in regime di “separazione dei beni” con la propria consorte, ho esplicitamente espresso (già ben un anno prima) al Notaio incaricato dalla Cooperativa, la mia volontà di poter cointestare lo stesso con la mia consorte.
Al momento della firma, questi mi comunicava che tale possibilità non era prevista per coloro che vigono in regime di separazione dei beni mentre lo è per i coniugi in regime di comunione.
A questo punto, dovendomi fidare di quanto espresso dal Notaio ho firmato l’atto di acquisto dell’appartamento assegnato solo a me medesimo in quanto, anche a detta del Presidente del CdA della Cooperativa, questa ha l’obbligo di consegnare gli alloggi in proprietà al “legittimo assegnatario” e quindi, secondo la loro interpretazione, “solo” al Socio assegnatario.
Successivamente, sentiti altri “colleghi” delle FF.AA. e FF.OO., anch’essi in regime di separazione dei beni e Soci in altre Cooperative Edilizie di stessa natura, venivo informato che, invece, a loro tale possibilità era stata accolta e che i loro Notai avevano provveduto alla registrazione della cointestazione dell’alloggio assegnato in proprietà anche alla consorte, trascrivendo la volontà del Socio, non ostandovi nelle norme di legge in vigore (R.D. n. 1165/1938 – “Testo Unico delle disposizione sull’edilizia popolare ed economica” e Codice Civile) alcun esplicito divieto, esclusione o limitazione. A questo punto e per quanto sopra, vista la molteplicità di “interpretazione” tra gli stessi Ufficiali preposti alla trattazione dell’atto, volendo contestare l’atto stipulato “controvoglia” (eventualmente anche in sede legale), nell’evidenziare che, quindi, esistono altri atti già ufficializzati/registrati in tal senso (tra l’altro anche lo stesso art. 215 del c.c. dispone “I coniugi POSSONO CONVENIRE che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio”, quindi una possibilitàche non escluderebbe il contrario), Le CHIEDO cosa sia previsto dalle norme di legge in merito sulla possibilità o meno di cointestare l’appartamento in fase di acquisizione dalla Cooperativa anche al coniuge in regime di separazione dei beni.
Risposta al quesito:
Il regime patrimoniale dei coniugi viene determinato in base alla loro scelta esplicita al momento del matrimonio, ma può essere mutato nel corso del rapporto coniugale con dichiarazione resa innanzi al notaio e trascritta nei Registri dello Stato Civile.
Nel caso di assegnazione di alloggio cooperativo, l’immobile viene trasferito al socio in base al regime patrimoniale in quel momento vigente, sicché, se l’assegnatario ha preventivamente adeguato il regime medesimo come comunione coniugale, nulla osta al trasferimento della proprietà individuale ad entrambi i coniugi.