Quesito del 05/05/2016

Premesso che:
1. La cooperativa XX di Edilizia Residenziale Pubblica, realizzata secondo la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 ”Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica – Norme sull’espropriazione per pubblica utilità – Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847″; – Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata Legge 18 aprile 1962, n. 167, è a proprietà indivisa ed il socio assume unicamente la veste di conduttore per cui paga un canone d’uso, commisurato al costo di costruzione, per la manutenzione degli immobili sostenuti dalla cooperativa quale corrispettivo del godimento dell’alloggio (per cui l’assegnazione degli alloggi situati con ingressi indipendenti non esclude la partecipazione dei soci assegnatari a contribuire in solido a tutto ciò che concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’installazione di ogni miglioria patrimoniale che riguardano l’intera costruzione).
2. Il C.d.A. viene eletto dall’assemblea dei soci al fine di provvedere alla gestione esecutiva del sodalizio in conformità alle norme statutarie e alle disposizioni inderogabili del Codice Civile e delle Leggi Speciali, innanzi menzionate.
3. Il fabbricato di proprietà di questa Cooperativa a tutt’oggi non è dotato da Certificato di Abitabilità e Agibilità, in quanto sono state realizzate opere (chiusura dei balconi, vetrate, ampliamento della superficie calpestabile dei balconi adiacenti i vani cucina degli alloggi posti al piano rialzato, ecc.) in difformità dal progetto depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi.
4. Per sanare quanto realizzato in difformità l’art. 36 del T.U. dell’Edilizia prevede la cosiddetta doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, al momento della realizzazione dell’abuso e al momento della richiesta di sanatoria.
5. Visto il D.M. 236/89 che specifica, quanto segue: “negli edifici residenziali dove
l’accesso alla più alta unità immobiliare è posta il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrato e/ porticato, l’ascensore va comunque installato non ammettendo nessuna deroga”.
La mia domanda è semplicemente questa: a chi spetta l’installazione degli ascensori del fabbricato di proprietà della Soc. Coop. XX, composta da 12 alloggi, di cui 6 ai piani rialzati con ingresso indipendente e 6 alloggi divisi in due scale con alloggi al pino 2° e 3°?
L’intero fabbricato è fornito di n. 12 box alloggiati ai piani seminterrati, comunicanti tra loro attraverso i vani scala, di cui sopra e comunque utilizzabili da ingresso posto sul retro del fabbricato.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è a proprietà indivisa, il costo degli edifici deve essere sopportato dalla struttura sociale, salvo l’addebito pro quota ai soci assegnatari in uso.
Occorre, quindi, verificare quale sia il progetto originario dell’edificio, se cioè sia munito di ascensori, perché, in tal caso, sarebbe necessario esaminare lo statuto e/o l’eventuale regolamento della Cooperativa.
In assenza di specifiche determinazioni, infatti, la quota degli ascensori potrebbe essere stata ricompresa nel costo complessivo dell’edificio che potrebbe essere ripartito in parti uguali per tutti i soci.
Una tale scelta, tuttavia, sarebbe illegittima, in quanto violerebbe la parità di trattamento tra i soci, imponendo loro oneri di anticipazione del costo di costruzione senza una uguale fornitura di servizi.