Quesito del 16/05/2016

Desidero porLe un quesito: nel gennaio del 2010 sono diventato socio di una cooperativa edilizia mentre nel febbraio del 2016 ho venduto casa e di conseguenza decade la figura di socio.
La domanda è la seguente: posso chiedere il credito di imposta, in qualità di ex socio, per l’iva al 4% versata al momento dell’assegnazione dell’alloggio?
Preciso che la cooperativa edilizia è ancora attiva.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, il venditore potrà beneficiare del credito d’imposta ai sensi l’art. 7, L. n. 448/1998, solo se procederà, entro un anno dalla vendita, ad acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale rispettando i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione “prima casa”.
A nulla rileva la perdita della qualità di socio, posto che il predetto credito, vantato nei confronti dell’Erario, spetta comunque al venditore dell’immobile che proceda al nuovo acquisto alle condizioni di cui sopra.
Il credito sarà pari all’importo iva versato al momento dell’originario acquisto e, in ogni caso, non potrà essere superiore all’imposta dovuta per il secondo acquisto.
Poiché l’art. 7, L. n. 448/1998 dispone che l’acquisizione dell’immobile, entro un anno dalla vendita, possa avvenire “a qualsiasi titolo”, sarà possibile usufruire del credito d’imposta non solo ove si acquisti la proprietà del nuovo immobile (tranne che per donazione o successione), ma anche quando si acquisisca un diritto reale di godimento sullo stesso.
Come più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria, il predetto credito sussiste anche qualora l’immobile medesimo venga assegnato in via provvisoria da una cooperativa a proprietà divisa.
In questo caso, i requisiti previsti per accedere all’agevolazione “prima casa” devono sussistere sia al momento dell’assegnazione provvisoria (il cui verbale dovrà essere registrato) sia alla data del rogito notarile.