Quesito del 20/05/2016

Nel caso di una Società cooperativa edilizia per azioni, qualora l’intervento edilizio non possa essere terminato a causa di un eccesso di alloggi non prenotati costruiti con il finanziamento della banca che non può essere rimborsata, in quale misura i soci sono responsabili al risarcimento della banca?
In particolare la banca oltre a diventare proprietaria dell’immobile può rivalersi su altre proprietà dei soci?
I soci rispondono in solido tutti in parti eguali oppure pro quota proporzionale ai millesimi di unità abitativa prenotata?

Risposta al quesito:
I soci prenotatari sono titolari di un diritto all’assegnazione dell’alloggio in base al rapporto contrattuale mutualistico, che nel caso di specie vede coinvolti tre soggetti: il socio, la Cooperativa, l’Istituto mutuante.
Se quest’ultimo non ha frazionato il mutuo al momento della concessione, non può pretendere la solidarietà tra i soci, i quali hanno diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio gravato esclusivamente della quota di ipoteca spettante in base al frazionamento (in un caso patrocinato da questo Studio, il Tribunale di Roma si è pronunciato favorevolmente al socio prenotatario).